CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 29001/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0400KNF natkil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 29-8988 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso (replicato con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 17 giugno 2024), con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha escluso il riconoscimento con corretti argomenti logici e giuridici a pagina 3, ove ha evidenziato non solo la pluralità e il valore dei beni ricettati ma anche il fatto che tali elementi fossero indice di contatti consolidati con ambienti criminali e, quindi, della capacità a delinquere della ricorrente; che, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa - come avvenuto nella specie - mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.