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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 32408/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 10 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 14.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001; fatto commesso in Palermo in data anteriore e fino al 6 ottobre 2018.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha sottolineato, in maniera pertinente (pag. 1-2), che la sentenza di primo grado, come invero emerge dalla sua lettura, non è affatto priva di motivazione, avendo il giudice monocratico adeguatamente richiamato gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la propria decisione, pervenendo a conclusioni coerenti con le acquisizioni probatorie.

Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa si duole della conferma di colpevolezza degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, peraltro in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla P.G., da cui è emerso che gli imputati, quali committenti, hanno realizzato al grezzo, in un vecchio fabbricato collocato su due livelli abitativi, due solai in parte in laterizi sostenuti da travetti in cemento armato, poggiati prevalentemente su muri perimetrali e preesistenti, occupando [OSCURATO:PERSONA] l'appartamento al primo piano e abitando [OSCURATO:PERSONA] al piano interrato con la sorella di [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha compiutamente esposto le ragioni per cui sono state ritenute congrue le relative statuizioni del Tribunale.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Sottolineato, da ultimo, che anche il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti eccepiscono l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione alla data 6 ottobre 2023, dunque prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che il reato per cui si procede, commesso nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ad oggi non è prescritto, dovendosi richiamare in proposito la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. il 05/06/2025), secondo z cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021.

Da ciò discende che, per il reato contravvenzionale contestato, commesso il 6 ottobre 2018, la prescrizione, anche avuto riguardo alle sospensioni intervenute, matura il 13 aprile 2026.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 10 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 14.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001; fatto commesso in Palermo in data anteriore e fino al 6 ottobre 2018. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha sottolineato, in maniera pertinente (pag. 1-2), che la sentenza di primo grado, come invero emerge dalla sua lettura, non è affatto priva di motivazione, avendo il giudice monocratico adeguatamente richiamato gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la propria decisione, pervenendo a conclusioni coerenti con le acquisizioni probatorie. Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa si duole della conferma di colpevolezza degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, peraltro in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla P.G., da cui è emerso che gli imputati, quali committenti, hanno realizzato al grezzo, in un vecchio fabbricato collocato su due livelli abitativi, due solai in parte in laterizi sostenuti da travetti in cemento armato, poggiati prevalentemente su muri perimetrali e preesistenti, occupando [OSCURATO:PERSONA] l'appartamento al primo piano e abitando [OSCURATO:PERSONA] al piano interrato con la sorella di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha compiutamente esposto le ragioni per cui sono state ritenute congrue le relative statuizioni del Tribunale. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Sottolineato, da ultimo, che anche il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti eccepiscono l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione alla data 6 ottobre 2023, dunque prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che il reato per cui si procede, commesso nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ad oggi non è prescritto, dovendosi richiamare in proposito la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. il 05/06/2025), secondo z cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021. Da ciò discende che, per il reato contravvenzionale contestato, commesso il 6 ottobre 2018, la prescrizione, anche avuto riguardo alle sospensioni intervenute, matura il 13 aprile 2026. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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