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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10860/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, parzialmente riformando, in relazione alla sospensione condizionale della pena, la decisione del Tribunale di Mantova, in data 10 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relativi all'art. 165 cod. pen., è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591); ma, nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto, infine, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016 - Rv. 268139), situazione insussistente nel caso di specie, in quanto la suddetta parte si è limitata a presentare le proprie conclusioni; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, parzialmente riformando, in relazione alla sospensione condizionale della pena, la decisione del Tribunale di Mantova, in data 10 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relativi all'art. 165 cod. pen., è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591); ma, nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto, infine, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016 - Rv. 268139), situazione insussistente nel caso di specie, in quanto la suddetta parte si è limitata a presentare le proprie conclusioni; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile. Così deciso, il
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