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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06148/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0323WGH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità nelle sue argomentazioni; ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso concernente la particolare tenuità del fatto non è stato dedotto in appello e che, comunque la sentenza impugnata sviluppa implicitamente argomentazioni che ne giustificano il rigetto, con gli argomenti che adduce a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non vengono addotti specifici elementi di valutazione a sostegno della richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila in favore della cassa delle bmmende.

Così de so il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSiTATA i CANC' , .14 F 25 iii Funzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0323WGH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità nelle sue argomentazioni; ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso concernente la particolare tenuità del fatto non è stato dedotto in appello e che, comunque la sentenza impugnata sviluppa implicitamente argomentazioni che ne giustificano il rigetto, con gli argomenti che adduce a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non vengono addotti specifici elementi di valutazione a sostegno della richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila in favore della cassa delle bmmende. Così de so il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSiTATA i CANC' , .14 F 25 iii Funzio
Sentenza Cassazione n. 06148/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris