CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 28720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: • ESPOSITO Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 05/03/2021 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia, perché ritenuto responsabile di numerosi episodi di truffa on-line nonché del reato di sostituzione di persona. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi: inosservanza di norme processuali (artt. 8 e 9 cod. proc. pen.) dovendosi individuare la competenza territoriale nel luogo in cui l'agente aveva conseguito l'ingiusto profitto e, quindi, attesa l'incertezza su tale elemento della fattispecie, nel luogo doye costui aveva la residenza (Casalnuovo di Napoli) secondo la regola suppletiva di cui all'art. 9 cod. proc. pen. con conseguente cognizione del Tribunale di Nola; violazione di legge relativamente all'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione di tre episodi di truffa. Con memoria del 19/05/2022 il difensore ha precisato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 4. Circa il primo motivo, in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario e, pertanto, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente (Sez. F., sent. n. 37400 del 30/8/2016 - dep. 08/09/2016 - Rv. 268011). La prima truffa in ordine di tempo è - pacificamente- quella ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha eseguito un bonifico bancario di euro 380,00 a favore dell'imputato sul conto corrente aperto presso un'agenzia in Milano della banca We BanK; è altresì pacifico che, ai sensi dell'art. 16 comma 1 ult. parte cod. proc. pen., in caso di reati connessi di pari gravità ai fini della determinazione della competenza territoriale occorre avere riguardo al primo reato, con conseguente competenza del giudice milanese. 5. L'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen. ha determinato un allungamento del periodo di prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen. per cui non risulta ad oggi decorso il termine massimo di dieci anni (sei anni, termine ordinario, aumentato di due terzi, e, quindi, di quattro anni, per effetto della recidiva reiterata), considerando la condotta truffaldina del 23/10/2012, più remota. Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché - come nel caso di specie - sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Cass. sez. 1, sent. n. 36258 del 07/10/2020 - dep. 17/12/2020 - Rv. 280059). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 20