CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA IL, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; una la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Venezia del 23/03/2022 che ha rigettato le eccezioni relative ad alcune questioni preliminari. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'erronea formazione del fascicolo dibattimentale con l'inserimento in esso di una querela, è inammissibile in quanto le relative doglianze devono essere proposte attraverso l'impugnazione della sentenza (art. 586 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12