CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni e minacce; Rilevato che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico poiché assume ma non illustra come le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto potrebbero intaccare il tessuto argomentativo della decisione che si fonda su dichiarazioni testimoniali e su certificato medico; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della attenuante della provocazione e del riconoscimento della recidiva, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza che esclude la prova di un fatto ingiusto da parte della vittima e che riconosce la recidiva valorizzando circostanze idonee a comprovare come il nuovo episodio delittuoso sia espressione di una maggiore capacità a delinquere); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]