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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 08857/2025

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 115/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33695/2024 [OSCURATO:PERSONA] semplificata M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice cautelare, ha respinto l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1, cod.proc.pen., del 9,4% delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8857/2025 Roma, lì, 03/03/2025 sua disponibilità, in relazione al reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen. contestato al legale rappresentante della società.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321, 322, 324 cod.proc.pen. e 452 quaterdecies cod.pen.

Argomenta la ricorrente, terza estranea al reato, che l’ordinanza impugnata avrebbe respinto la richiesta di riesame in ragione dell’asserita impossibilità del terzo estraneo al reato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura e non avrebbe reso alcuna motivazione, tenuto conto del più recente della giurisprudenza di legittimità, in relazione al fumus commissi delicti, del periculum in mora, dell’attualità e proporzionalità del vincolo cautelare delle quote sociali, essendo stata sequestrata l’intera azienda gestita dall’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA].

3. In data 22 gennaio 2024, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale.

Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, i beni oggetto del presente procedimento sono stati già dissequestrati. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all’indirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01, secondo cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Ritiene, il Collegio, di aderire all’orientamento, autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694).

Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) “Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)”; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 115/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33695/2024 [OSCURATO:PERSONA] semplificata M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice cautelare, ha respinto l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1, cod.proc.pen., del 9,4% delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8857/2025 Roma, lì, 03/03/2025 sua disponibilità, in relazione al reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen. contestato al legale rappresentante della società. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321, 322, 324 cod.proc.pen. e 452 quaterdecies cod.pen. Argomenta la ricorrente, terza estranea al reato, che l’ordinanza impugnata avrebbe respinto la richiesta di riesame in ragione dell’asserita impossibilità del terzo estraneo al reato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura e non avrebbe reso alcuna motivazione, tenuto conto del più recente della giurisprudenza di legittimità, in relazione al fumus commissi delicti, del periculum in mora, dell’attualità e proporzionalità del vincolo cautelare delle quote sociali, essendo stata sequestrata l’intera azienda gestita dall’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 22 gennaio 2024, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, i beni oggetto del presente procedimento sono stati già dissequestrati. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all’indirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01, secondo cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. Ritiene, il Collegio, di aderire all’orientamento, autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) “Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)”; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci
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