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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2025

Cassazione n. 20118/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna pronunciata dallo stesso Tribunale il 6 settembre 2019, nello specifico il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto, nel termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza, all'obbligo di pagare la somma di 6000,00 euro alla persona offesa, adempimento cui era subordinato il beneficio; sul punto, d'altro canto, in assenza di specifiche allegazioni, non avrebbe rilievo l'asserita impossibilità di pagare, che rimarrebbe indimostrata anche a fronte della dichiarazione della p.o. presentata di non avere nulla a pretendere dal condannato; Rilevato che nel ricorso e nella memoria pervenuta in data 12 aprile 2025 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata effettiva considerazione della rinuncia della persona offesa che dimostrerebbe, da un lato, la mancanza di possibilità ad adempiere e, dall'altro, escluderebbe la possibilità stessa di attribuire rilievo al mancato adempimento di una obbligazione ormai insistente; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il mancato pagamento entro la scadenza del termine di sei mesi è incontestato e che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, la rinuncia della persona offesa all'obbligazione civile sopravvenuta dopo tale scadenza risulta di per sé priva di rilievo quanto al mancato adempimento della condizione posta con la sentenza (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01); Rilevato altresì che la conclusione cui è pervenuto il giudice quanto alla mancanza di rilievo della documentazione prodotta (la rinuncia della persona offesa) è corretta poiché questa non è di per sé idonea a dimostrare che -sempre in pendenza del termine, prima che questo spirasse e per tutto il periodo di decorrenza- il condannato si sia trovato nell'impossibilità di adempiere non dipendente da atto volontario (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano violazioni di legge e difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila in favore della cassa dIle ammende. ...

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna pronunciata dallo stesso Tribunale il 6 settembre 2019, nello specifico il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto, nel termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza, all'obbligo di pagare la somma di 6000,00 euro alla persona offesa, adempimento cui era subordinato il beneficio; sul punto, d'altro canto, in assenza di specifiche allegazioni, non avrebbe rilievo l'asserita impossibilità di pagare, che rimarrebbe indimostrata anche a fronte della dichiarazione della p.o. presentata di non avere nulla a pretendere dal condannato; Rilevato che nel ricorso e nella memoria pervenuta in data 12 aprile 2025 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata effettiva considerazione della rinuncia della persona offesa che dimostrerebbe, da un lato, la mancanza di possibilità ad adempiere e, dall'altro, escluderebbe la possibilità stessa di attribuire rilievo al mancato adempimento di una obbligazione ormai insistente; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il mancato pagamento entro la scadenza del termine di sei mesi è incontestato e che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, la rinuncia della persona offesa all'obbligazione civile sopravvenuta dopo tale scadenza risulta di per sé priva di rilievo quanto al mancato adempimento della condizione posta con la sentenza (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01); Rilevato altresì che la conclusione cui è pervenuto il giudice quanto alla mancanza di rilievo della documentazione prodotta (la rinuncia della persona offesa) è corretta poiché questa non è di per sé idonea a dimostrare che -sempre in pendenza del termine, prima che questo spirasse e per tutto il periodo di decorrenza- il condannato si sia trovato nell'impossibilità di adempiere non dipendente da atto volontario (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano violazioni di legge e difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila in favore della cassa dIle ammende. ...
Sentenza Cassazione n. 20118/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris