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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 41700/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in forma scritta chiedendo l'annullamento con rinvio Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020.Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che il 5 ottobre 2021 haa confermato in punto responsabilità la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per appropriazione indebita di 296 testi giuridici per un valore di euro 9.904,00 concedendogli i doppi benefici di legge.

Deduce il ricorrente omessa motivazione con riguardo alla richiesta avanzata con i motivi d'appello di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen.

Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorso è fondato.

Effettivamente i giudici di appello hanno omesso pronuncia in punto declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen.

Il reato il 16.3.2022, nelle more del ricorso per Cassazione, si è però prescritto per decorrenza del termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi

6. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

Ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen. devono essere confermate le statuizioni civili.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Roma 03/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]/ S i TAT O 13 OTT 209 SECONDA SEZIONE PENALE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in forma scritta chiedendo l'annullamento con rinvio Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che il 5 ottobre 2021 haa confermato in punto responsabilità la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per appropriazione indebita di 296 testi giuridici per un valore di euro 9.904,00 concedendogli i doppi benefici di legge. Deduce il ricorrente omessa motivazione con riguardo alla richiesta avanzata con i motivi d'appello di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte. Il ricorso è fondato. Effettivamente i giudici di appello hanno omesso pronuncia in punto declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen. Il reato il 16.3.2022, nelle more del ricorso per Cassazione, si è però prescritto per decorrenza del termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen. devono essere confermate le statuizioni civili. La sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Roma 03/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]/ S i TAT O 13 OTT 209 SECONDA SEZIONE PENALE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41700/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris