CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46456/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG d.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Milano rigettava l'opposizione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella che aveva convertito la pena di euro 20.000 di ammenda in giorni 80 di libertà controllata. Secondo il Magistrato, la insolvibilità del condannato era stata regolarmente accertata mediante la relazione dei Carabinieri di Caulonia; dopo la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato in data 31 ottobre 2017, il condannato, che non risultava proprietario di beni immobili, era rimasto privo di lavoro fino a tutto il 2018; le buste paga prodotte si riferivano ad un nuovo lavoro che aveva avuto inizio solo il 10 aprile 2019. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 136 cod. pen. e dell'art. 660 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza non aveva indicato gli specifici elementi di fatto sulla base dei quali aveva ritenuto il condannato insolvente, nel senso della permanente impossibilità di adempiere al pagamento del dovuto. In particolare, da una parte l'ordinanza non indicava le somme percepite nel 2017 e la data in cui il rapporto di lavoro era cessato, dall'altra il Magistrato di Sorveglianza non aveva tenuto conto delle produzioni difensive da cui emergeva la situazione lavorativa effettiva e la attuale percezione del reddito. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza ha dato atto della condizione reddituale e patrimoniale del condannato: non proprietario di alcun bene immobile aggredibile, privo di attività lavorativa dal settembre 2014 al giugno 2017 e nuovamente dal 31 ottobre 2017 al 10 aprile 2019 e, infine, nel 2020 e nel 2021. L'ordinanza mette in evidenza che le buste paga prodotte sono riferibili soltanto all'anno 2019 e che il nuovo rapporto lavorativo ha avuto inizio il 10 aprile 2019, quindi in data successiva alla ordinanza di conversione oggetto di opposizione. A fronte di questo quadro, da cui si evince la evidente situazione di insolvibilità del condannato a fronte dell'ingente importo dovuto a titolo di pena pecuniaria, il ricorrente si limita a sostenere - senza in alcun modo dimostrare il travisamento delle produzioni effettuate, che non vengono allegate al ricorso per cassazione - che Cursaro, alla data della prima ordinanza, aveva un lavoro regolare da oltre tre anni. Nessuna deduzione concreta viene operata per dimostrare che - contrariamente a quanto ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza - il ricorrente fosse solvibile o che la sua insolvenza fosse soltanto transitoria. .1 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 dicem