Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13133/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4714-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Vanda e SPINIELLO Clelia; - intimati - avverso la sentenza n. 5496/05/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, per l'anno d'imposta 2010, recuperava a tassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Vanda e SPINIELLO Clelia, una maggiore Irpef quale plusvalenza pro quota da cessione di terreno edificabile, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava gli atti impositivi ritenendo che l'amministrazione finanziaria, avendo i contribuenti dichiarato nell'atto di cessione un valore inferiore a quello rideterminato a seguito di perizia di stima, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 448 del 2001, aveva erroneamente determinato la plusvalenza tassabile sulla base del valore del terreno fabbricabile a destinazione agricola, di proprietà dei contribuenti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, senza tener conto del valore periziato.

2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replicano gli intimati.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 448 del 2001 nonché 67 e 68 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986).

1.1. Sostiene la ricorrente che il venditore, che ha proceduto alla rideterminazione del valore del terreno ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 448 del 2001, a seguito di perizia di stima, "ha l'onere di indicare nell'atto di trasferimento un valore non inferiore a quello risultante dalla perizia, che possa rappresentare la base per il computo di una plusvalenza e possa costituire il parametro per la coerente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale gravanti sull'atto" e che "il mancato rispetto di queste condizioni (e, cioè, l'indicazione di un valore che non abbia corrispondenza con quello di stima) importa la rinuncia all'applicazione del regime facoltativo previsto dalla norma, con conseguente applicabilità del regime normale" (ricorso, pag. 7).

1.2. In buona sostanza, secondo la ricorrente, il contribuente che ricorra al meccanismo della rideterminazione del valore del terreno di cui al citato art. 7, ove indichi nel successivo atto di trasferimento un valore inferiore, pur non decadendo dal beneficio, si spone al rischio di un accertamento secondo i normali criteri, assumendo come valore normale di riferimento non più quello periziato bensì quello il costo o il valore di acquisto del terreno determinato ai sensi dell'art. 68 del TUIR.

2. Il motivo è infondato e va rigettato ponendosi in contrapposizione con il principio di recente affermato dal supremo consesso di questa Corte (Cass., Sez.

U, n. 2321 del 200) che, risolvendo un contrasto interno a questa Corte proprio sulla specifica questione che qui viene in rilievo, ha affermato il principio, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui «In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della

I. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene».

3. Hanno sostenuto le Sezioni unite che: - deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio agevolativo connesso al pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore alla data della perizia giurata allorché nel successivo atto traslativo sia stato omesso il riferimento al valore di perizia e, invece, indicato un corrispettivo inferiore di cessione; - il valore periziato costituisce, ex lege, valore normale minimo di riferimento; - una volta verificatisi i presupposti previsti dal citato art. 7 della legge n. 448 del 2001 per fruire dell'imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell'atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l'insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore; - con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al citato art. 7, il valore sul quale determinare le future plusvalenze viene fissato con efficacia vincolante tanto nei confronti del contribuente che del fisco, al quale ultimo non può essere consentito di eliminare gli effetti del pagamento recuperando il valore storico del cespite se non quando lo stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all'effettivo valore del cespite (prova nella specie non fornita anche perché la questione neppure è stata posta).4.

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza dover provvedere sulle spese non avendo gli intimati resistito in giudizio.

5. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 08/03/2022 Il Presidente u o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4714-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Vanda e SPINIELLO Clelia; - intimati - avverso la sentenza n. 5496/05/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, per l'anno d'imposta 2010, recuperava a tassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Vanda e SPINIELLO Clelia, una maggiore Irpef quale plusvalenza pro quota da cessione di terreno edificabile, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava gli atti impositivi ritenendo che l'amministrazione finanziaria, avendo i contribuenti dichiarato nell'atto di cessione un valore inferiore a quello rideterminato a seguito di perizia di stima, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 448 del 2001, aveva erroneamente determinato la plusvalenza tassabile sulla base del valore del terreno fabbricabile a destinazione agricola, di proprietà dei contribuenti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, senza tener conto del valore periziato. 2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replicano gli intimati. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 448 del 2001 nonché 67 e 68 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986). 1.1. Sostiene la ricorrente che il venditore, che ha proceduto alla rideterminazione del valore del terreno ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 448 del 2001, a seguito di perizia di stima, "ha l'onere di indicare nell'atto di trasferimento un valore non inferiore a quello risultante dalla perizia, che possa rappresentare la base per il computo di una plusvalenza e possa costituire il parametro per la coerente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale gravanti sull'atto" e che "il mancato rispetto di queste condizioni (e, cioè, l'indicazione di un valore che non abbia corrispondenza con quello di stima) importa la rinuncia all'applicazione del regime facoltativo previsto dalla norma, con conseguente applicabilità del regime normale" (ricorso, pag. 7). 1.2. In buona sostanza, secondo la ricorrente, il contribuente che ricorra al meccanismo della rideterminazione del valore del terreno di cui al citato art. 7, ove indichi nel successivo atto di trasferimento un valore inferiore, pur non decadendo dal beneficio, si spone al rischio di un accertamento secondo i normali criteri, assumendo come valore normale di riferimento non più quello periziato bensì quello il costo o il valore di acquisto del terreno determinato ai sensi dell'art. 68 del TUIR. 2. Il motivo è infondato e va rigettato ponendosi in contrapposizione con il principio di recente affermato dal supremo consesso di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 2321 del 200) che, risolvendo un contrasto interno a questa Corte proprio sulla specifica questione che qui viene in rilievo, ha affermato il principio, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui «In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della I. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene». 3. Hanno sostenuto le Sezioni unite che: - deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio agevolativo connesso al pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore alla data della perizia giurata allorché nel successivo atto traslativo sia stato omesso il riferimento al valore di perizia e, invece, indicato un corrispettivo inferiore di cessione; - il valore periziato costituisce, ex lege, valore normale minimo di riferimento; - una volta verificatisi i presupposti previsti dal citato art. 7 della legge n. 448 del 2001 per fruire dell'imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell'atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l'insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore; - con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al citato art. 7, il valore sul quale determinare le future plusvalenze viene fissato con efficacia vincolante tanto nei confronti del contribuente che del fisco, al quale ultimo non può essere consentito di eliminare gli effetti del pagamento recuperando il valore storico del cespite se non quando lo stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all'effettivo valore del cespite (prova nella specie non fornita anche perché la questione neppure è stata posta).4. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza dover provvedere sulle spese non avendo gli intimati resistito in giudizio. 5. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 08/03/2022 Il Presidente u o
Sentenza Cassazione n. 13133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris