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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12887/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania del 9 marzo 2023 ha, decidendo su rinvio della sentenza della Prima sezione di questa Corte limitatamente alla determinazione della pena, riformato la sentenza del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art.73 D.Igs. n. 159/ 2011, rideterminando la pena inflitta all'imputato e confermando nel resto.

Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale per estinzione per intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato alla luce del giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposta dalla Corte (Cass. sez.

I del 10/10/17) unicamente con riferimento alla determinazione della pena a seguito dell'intervenuto annullamento senza rinvio in relazione all'altro reato contestato.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania del 9 marzo 2023 ha, decidendo su rinvio della sentenza della Prima sezione di questa Corte limitatamente alla determinazione della pena, riformato la sentenza del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art.73 D.Igs. n. 159/ 2011, rideterminando la pena inflitta all'imputato e confermando nel resto. Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale per estinzione per intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato alla luce del giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposta dalla Corte (Cass. sez. I del 10/10/17) unicamente con riferimento alla determinazione della pena a seguito dell'intervenuto annullamento senza rinvio in relazione all'altro reato contestato. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 12887/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris