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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2020

Cassazione n. 29069/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 10464/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80185690585, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che lo rappresenta e difende -controricorrente - 01 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento in data 3/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori 10 giorni.

Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo.

Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art.32 Costituzione artt 2,3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.15 par. 4 direttiva 2008/115/CE perché il Giudice di Pace ha convalidato la proroga del trattenimento nonostante la inadeguatezza delle condizioni di vita delle persone trattenute nei centri di permanenza costrette a vivere in spazi angusti inadeguate alle necessità di prevenzione del contagio di Covid 19 ed ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva nonostante il paese di origine del ricorrente (Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, rendendo concretamente impossibile il rimpatrio.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 3/4/2020 con il quale il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] risulta motivato, sia pure succintamente, in ordine all'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr.

286. Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia convalidato la proroga del trattenimento nonostante le condizioni di vita della persona trattenuta nel Centro di permanenza per i rimpatri siano inadeguate alla necessità di prevenzione del contagio del Covid 19 e nonostante il paese di origine del ricorrente stesso (il Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, essedno concretamente impossibile il rimpatrio.

Così come articolata, tuttavia, la censura si rivela inammissibile perché configura una censura di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano complessivamente in C 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d a • ima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente dott.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10464/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80185690585, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che lo rappresenta e difende -controricorrente - 01 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento in data 3/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori 10 giorni. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art.32 Costituzione artt 2,3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.15 par. 4 direttiva 2008/115/CE perché il Giudice di Pace ha convalidato la proroga del trattenimento nonostante la inadeguatezza delle condizioni di vita delle persone trattenute nei centri di permanenza costrette a vivere in spazi angusti inadeguate alle necessità di prevenzione del contagio di Covid 19 ed ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva nonostante il paese di origine del ricorrente (Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, rendendo concretamente impossibile il rimpatrio. Il ricorso è inammissibile. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 3/4/2020 con il quale il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] risulta motivato, sia pure succintamente, in ordine all'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia convalidato la proroga del trattenimento nonostante le condizioni di vita della persona trattenuta nel Centro di permanenza per i rimpatri siano inadeguate alla necessità di prevenzione del contagio del Covid 19 e nonostante il paese di origine del ricorrente stesso (il Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, essedno concretamente impossibile il rimpatrio. Così come articolata, tuttavia, la censura si rivela inammissibile perché configura una censura di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano complessivamente in C 2.100 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d a • ima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente dott.[OSCURATO:PERSONA]
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