CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleLUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 novembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato integralmente non espiata la pena detentiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’affidamento in prova concessogli in data 11 maggio 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. La decisione, assunta in sede di opposizione avverso la precedente ordinanza dello stesso tenore, emessa il 13settembre 2024, era stata fondata sulla denuncia all ’ autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] – sopravvenuta nel 2023, durante la misura alternativa – quale partecipe di una vasta attività usuraria ed estorsiva e sulla pendenza di un procedimento per reati di usura commessi dal 2021 al 2023,con richiesta di rinvio a giudizio in data 19dicembre 2023; nonché sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2023 era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il Tribunale, a fronte delle prospettazioni difensive secondo cui le imputazioni di usura contestate riguardavano una condotta di intermediazione senza partecipazione attiva (tanto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata rigettata la richiesta di misura cautelare per difetto di gravi indizi di colpevolezza), aveva ritenutoche, pur non essendo noto l’esito delprocedimento, il condannato si era reso responsabile quantomeno di favoreggiamento a vantaggio del figlio.Nel medesimo frangente, il Tribunale di sorveglianza aveva disposto che la pena ve ni sse , comunque, eseguita in reg i me di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter,comma 01, O rd. pen . 1.1. Con sentenza n. 18270 in data 13febbraio 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò l’ordinanza rilevando che il Tribunale aveva fondato il giudizio negativo sull’esito dell’affidamentosull’imputazione provvisoria a caricodi [OSCURATO:PERSONA], senza procedere ad una autonoma delibazione sul punto e, dunque, senza valutare l’incidenza di tali fatti sul percorso rieducativo portato avanti dal condannato. 1.2. Con ordinanza in data 1° luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio,ha nuovamente respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 19 marzo 2024 e, per l’effetto, ha dichiarato non estinta, per esito negativo dell’affidamento in provanel periodo dal 28 dicembre 2021 all’11 luglio 2023, la penadetentiva di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Torino del 9 novembre 2022. A fondamento della decisione il Tribunale ha evidenziato che, nel corso di misura , [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte dimenticato l’appuntamento o si era presentato presso l’UEPE in momenti non concordati;e che anche dopo l’applicazione della deten zione domiciliare egli , in data 12giugno 2025, era stato denunciato per evasione in quanto trovato fuori dal domicilio in orario non consentito. Inoltre, l’ordinanza ha posto in luce che [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per fatti di usura contestatiglitra il giugno 2021 e il giugno 2023e che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte, dal giugno2021·al maggio 2024, diuna associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative nonchédi sva ri at i ep i sod i di danneggiamento e di sottrazione fraudolenta di beni assicurati,realizzati dall’aprile 2018 e fino al gennaio 2023: vicende per le quali è stato condannatoalla pena di 6 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con sentenza in data 30 gen naio 2025 de l G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che lo ha riconosciuto colpevole di essere il promotore del sod a l izi o. Un’attività delittuosa, quella testé indicata, avvi ata ben prima dell ’ inizio de lla misura alternativae continuata con la commissione di alcuni episodi nel febbraio 2022, nel giugno 2022,nel gennaio 2023 e fino al luglio dello stesso anno, con condotte di gesti on e del l ’ associazione a delinquere fino al momento della sottoposizione alla misura custodiale, avvenuta nel maggio 2024.A partire da tali emergenze, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ritenuto di non poter esprimere ungiudizio di avvenuta risocializzazione durante l’esecuzione della misura alternativa. Nell’occasione,il Tribunale ha anche ritenuto di non concedere la detenzione domiciliare a suo tempo disposta con l’ordinanza n. 5072/2024 oggetto del ricorso per cassazione, tenuto conto dell’elevata caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capace di compiereazioni delittuose anche presso la propria abitazione. 2. FrancescoSanfilippo ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza rescissoria per il tramite del proprio difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 597,comma 3 , c od . p roc . p en . Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza, respingendo l’opposizione della difesa, abbia anche deciso di non concedere nuovamente la detenzione domiciliare, incorrendo, in questo modo, in un’evidente violazione di legge, dal momento che ilprovvedimento emesso in sede rescissoria sarebbe stato peggiorativo rispetto a quello oggetto diimpugnazione, che respingendo l ’ opposizione av eva disposto la detenzione domiciliare.In questo modo, la pronuncia di annullamento avrebbe realizzato una complessiva reformatio in peius,consentendo di rivalutare in senso sfavorevole al ricorrente una statuizione consistente nella concessione di un beneficio. 3. In data 11 ottobre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondatoe,pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Osserva, preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] che il primo ricorso per cassazione, dal quale era originata la sentenza n. 18270 in data 13 febbraio 2025 del la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, aveva ad oggetto unicamente la declaratoria di non estinzione della pena pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l’ordinanza del 12 novembre 2024, la qualeaveva contestualmente disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione della detenzione domiciliare. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., anche la cognizione del [OSCURATO:PERSONA] era stata circoscritta a que l l’unico profilo in origine devoluto, mentre rispetto alla statuizione relativa alla concessione della detenzione domiciliaresi era certamente prodotto, in conseguen za alla mancata impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, un effetto preclusivo in ordine alla possibilità di eventuali rivalutazioni. 3. È, dunque, sotto tale profilo che deve escludersi la possibilità, per il Tribunale di sorveglianza di Torino , di sindacare l’ avvenuta applicazione della detenzione domiciliare, ormai non più censurabile in sede di giudizio di rinvio ; e non già, dunque,sotto l’aspetto di un divieto di reformatio in pejus che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoriascritta, non si applicanel caso di un procedimento, come quello di opposizione, nel quale non viene esperita alc un a impu gnazione ( per questa qualificazione del procedimento di opposizione v. Sez. 1 n. 16830 del 01/02/2023, Guerrieri, Rv 284535– 01 ; allo stesso indirizzo accede anche Sez. 1, n. 20265 del 02/05/2024, Duecento, non massimata). La violazione qui rilevata , infatti, non si è realizzata rispetto all a disciplina giuridica del procedimento di opposizione, quanto rispetto ai limiti al potere del giudizio di rinvio correlati all’effetto devolutivo dell’impugnazione per cassazione e rispetto agli effettiprodotti dalla relativa preclusione processuale . Dunque, il Tribunale di sorveglianza, una volta preso atto delle gravi condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di integrare finanche violazioni della legge penale, avrebbe dovuto formalmente incardinare la procedura di revoca della detenzione domiciliaree, nell’ambito di essa, valutare, nel contraddittorio delle parti, se ve ne fossero, effettivamente,le condizioni ai sensi dell’art. 51 - ter Ord. pen. , essendo possibile procedere alla revoca di una misura alternativa anche a partire da fatti precedentialla sua concessione, ove essi siano capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate dal Tribunale nel momento in cui fu formulata la relativa prognosi favorevole (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020,Russo, Rv. 280095 -01). Un percorso procedimentale, quellodella revoca della detenzione domiciliare, che, per inciso, potrebbe essere tuttora esperito dal Tribunale, non essendo, sul punto, maturata alcuna preclusione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione della mancata concessione della detenzione domiciliare già applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla detenzione domiciliare e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l