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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04446/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/10/2021, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che le censure concernenti l'individuazione fotografica della prevenuta sono inammissibili per genericità ed aspecificità oltre che manifestamente infondate alla luce del costante insegnamento di questa Corte secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenl:a una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini defila efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01; Sez. 6 , n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 275548-01); che, inoltre, risultano preclusi dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, s'appalesano manifestamente infondati gli assertivi rilievi in punto di dolo, smentiti dalla ricostruzione dell'episodio effettuata dai giudici territoriali: -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono„ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.1v11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/10/2021, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che le censure concernenti l'individuazione fotografica della prevenuta sono inammissibili per genericità ed aspecificità oltre che manifestamente infondate alla luce del costante insegnamento di questa Corte secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenl:a una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini defila efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01; Sez. 6 , n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 275548-01); che, inoltre, risultano preclusi dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, s'appalesano manifestamente infondati gli assertivi rilievi in punto di dolo, smentiti dalla ricostruzione dell'episodio effettuata dai giudici territoriali: -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono„ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.1v11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04446/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris