CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 12214/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG L. Odia() C.0.4..t.Get) ).3 tut}t t 1r47 A • i CCO3 I2-.:~Mí1 did [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 29 giugno 2023 la Corte di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda, introdotta dal PM, di revoca della pena sospesa concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 20 marzo 2018 (irrevocabile il 4 settembre 2018; condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa). 1.1 Il fatto di reato indicato nella domanda è stato commesso in data 12.4.2013 (sentenza irrevocabile il 30 maggio 2021). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PG territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente evidenzia che : a) il reato che importa la revoca della pena sospesa è stato commesso - 2013 - prima del passaggio in giudicato della sentenza contenente il beneficio della pena sospesa - 2018 - ed ha una pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa; b) era pienamente integrato, dunque, il presupposto di cui all'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen. . 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Per costante orientamento nomofilattico, in tema di revoca di diritto della pena sospesa, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce ( da ultimo v. Sez. I n. 35563 del 10.11.2020, rv 280056) . Nel caso in esame si ricade in detta ipotesi e il cumulo delle pene supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con revoca del beneficio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, Revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Siracusa del 20 marzo 2018, irrevocabile il 4 settembre 2018. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]