CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18 gennaio 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma ha condannato il ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n.1 e n. 2, 219 commi 1 e 2, n. 1, e 223, comma 1, I. fall. La contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita 1'11 giugno 2014, ha riguardato sia la condotta di distrazione ed occultamento di beni della società, rappresentati da immobilizzazioni materiali e finanziarie, crediti e somme di denaro, sia la condotta di sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, realizzata con modalità tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori; condotte tutte aggravate dalla cd. continuazione fallimentare e dal danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen., lamenta che la Corte non ha indicato né gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la decisione, né i criteri di valutazione della prova, da cui la nullità della sentenza per inosservanza dei requisiti. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la Corte si è limitata ad asserire la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei delitti di bancarotta documentale e distrattiva in ragione sia del mancato rinvenimento delle liquidità e delle rimanenze, peraltro non specificamente individuate dalla curatela, sia del mancato rinvenimento dei libri e delle scritture contabili, nonostante il regolare deposito dei bilanci fino all'anno 2012, omettendo di riqualificare la vicenda nella fattispecie di cui all'art. 217 I. fall. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto il ricorrente, amministratore della società nel periodo dal 2011 al 2014, responsabile di attività in realtà svolte dall'amministratore di fatto. 2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, pur avendo dato atto del mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, dell'aggravante ex art. 219, comma 1, legge fall., ha confermato il giudizio di comparazione tra circostanze operato anche sulla base dell'aggravante medesima.2.5 Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha omesso qualsiasi motivazione in merito alla durata delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i cinque motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta. 2. Quanto al primo motivo, che denuncia un vizio strutturale della sentenza che ne va a pregiudicare l'intero impianto rendendo impossibile cogliere le ragioni della decisione e, in ultima analisi, comprendere in base a quali elementi di prova la Corte sia prevenuta alle contestate conclusioni, e che investe la sussistenza dei requisiti della sentenza richiesti dal codice di rito, va evidenziato che la Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni, in fatto e in diritto, delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione di primo grado, non limitandosi ad una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma sottolineandone i contenuti, in modo da rendere comprensibile e ostensibile la base fattuale del suo ragionamento, in ossequio all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'onere di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici che fondano il convincimento del giudice non è soddisfatto in presenza di una pedissequa elencazione delle risultanze istruttorie che sia priva di una riconsiderazione critica di esse (Sez. 2, n. 43732 del 09/10/2007, Rv. 238805, in tema di trascrizione delle dichiarazioni testimoniali; Sez. 5, n. 53222 del 25/10/2018, non mass.; Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753). Nel caso in esame, la Corte ha indicato i risultati ottenuti e i criteri di valutazione delle prove, rendendo possibile comprendere in che modo sia stato accertato (e quale sia) il fatto storico (e la sua effettiva sussunzione nella fattispecie incriminatrice), attraverso la valutazione dei riscontri fattuali e dei comportamenti assunti dal ricorrente, e ha indicato le ragioni determinanti l'impossibilità di sussumere il mancato rinvenimento delle scritture contabili e di documentazione utile ai fini della ricostruzione dell'andamento degli affari nella fattispecie di cui all'art. 217 I. fall. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi delle vicende delittuose contestate e la motivazione della pronuncia. La Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione di primo grado sia quanto alla distrazione ed all'occultamento dei beni della società, sia quanto alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili. Con riferimento alla distrazione dei beni sociali, il ricorrente non contesta il dato che, al momento del fallimento, non siano state rinvenute le rimanenze, i crediti, le liquidità e i beni aziendali, ma si limita a rilevare la mancata quantificazione del loro valore e a escludere che la situazione accertata sia a lui ascrivibile o, comunque, riconducibile, senza confrontarsi con il percorso motivazionale della sentenza impugnata. Correttamente e logicamente la Corte territoriale, premessa l'assenza di qualsiasi forma di collaborazione del ricorrente, in buona sostanza, ha desunto la prova della distrazione e dissipazione dei beni della fallita dalla mancata dimostrazione della loro reale destinazione, sottolineando come il mancato rinvenimento non solo dei beni, ma anche del corrispettivo della loro commercializzazione non avesse consentito né di ricostruire la movimentazione del denaro e del patrimonio aziendale, né tantonnento di presumere l'utilizzo degli introiti per finalità congrue all'attività commerciale svolta. E' questo un dato che la Corte territoriale ha valorizzato anche a riscontro della denunciata impossibilità da parte del curatore fallimentare di effettuare accertamenti e verifiche e, conseguentemente, di procedere con azioni a tutela dei creditori, in merito alla distrazione dei beni. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione JLe del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e di dare ai beni societari una destinazione diversa da quella legale. Quanto alla bancarotta documentale, i giudici d'appello, riprendendo e condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, hanno sottolineato la mancanza delle scritture contabili della società amministrata dal Paderi e, comunque, l'inesistenza di qualsiasi documentazione idonea a consentire la ricostruzione dell'andamento degli affari della fallita. Tanto non senza rilevare l'assenza di qualsiasi giustificazione sul punto. Nel caso di specie, a fronte del mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto pacificamente le funzioni di amministratore e, pertanto, della sussistenza in capo al medesimo dell'onere di provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da fatto a lui non imputabile -onere non assolto se si considera la mancanza di qualsiasi collaborazione-, la censura in punto di insussistenza del dolo specifico del reato si rivela manifestamente infondata. Invero, risulta tutto ultroneo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753), una volta accertata la responsabilità in ordine alla condotta di sottrazione o di occultamento dei libri e delle scritture contabili, anche sotto forma di omessa tenuta, attuata con modalità tali da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650). Dalle suesposte considerazioni, consegue l'infondatezza della censura relativa alla mancata sussunzione della vicenda nella fattispecie di reato di cui all'art. 217 I. fall. Anche sotto questo profilo il ricorso non si confronta con le argomentazioni puntuali ed ineccepibili rese dal giudice di appello allorchè ha evidenziato come quella addebitata a [OSCURATO:PERSONA] non sia la mera condotta, cosciente e volontaria o semplicemente negligente, di omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, ma sia quella di distruzione o sottrazione di tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, che involge una situazione estranea al fatto tipico descritto dell'art. 217 I. fall. che, quale reato di pericolo presunto e di pura condotta posto a tutela del bene giuridico costituito dall'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita, si concretizza anche in assenza di danni o di messa in pericolo degli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867, in motivazione; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, P.v. 265508). 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.Il ricorrente ha affermato che, pur ricoprendo la carica di amministratore di diritto della società, in realtà, era all'oscuro "dei disegni criminosi orditi dall'amministratore di fatto", senza, tuttavia, fornire nè il nominativo del soggetto che, a suo dire, svolgeva tale incarico, nè elementi dai quali desumere l'effettiva esistenza di un amministratore di fatto della società. 4. Il quarto motivo, che investe l'applicazione dell'aggravante contestata ex art. 219, comma 2, I.fall. non tiene conto del fatto che questa sia stata considerata in ragione delle plurime condotte di bancarotta contestate. Al riguardo, si è affermato che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01, in motivazione). Nella specie, la Corte, a fronte delle accertate condotte penalmente rilevanti, ha correttamente valutato la ricorrenza dell'aggravante - esclusa dal giudice di prime cure in relazione solo all'ipotesi di cui all'art. 219, comma 1, I. fall.-, della quale è stato operato un bilanciamento in termini di sola equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di elementi di segno positivo diversi dallo stato di incensuratezza dell'imputato, già apprezzato. 5. Inammissibile è anche il quinto motivo perché precluso ai sensi dell'art. 606, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen. Nel ricorso per cassazione la difesa sviluppa analiticamente la sua critica imputando alla Corte territoriale l'assenza di adeguata motivazione in punto di determinazione della durata delle pene accessorie. E orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 14/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., deve essere letto congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, all'evidente fine di evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Invero, in questo caso, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. Nel caso di specie, il principio spiega la sua efficacia atteso che la doglianza non è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma