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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09473/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TI;- ricorrente -contro2026ERICSSON [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 790/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 403/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeNnumeerrao ldei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza della Corte di appello di Roma, in questa sedeimpugnata, confermando quella emessa in primo gradodal Tribunale della stessa sede, rigetta le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] volte alla declaratoria diillegittimità della cessione del ramo di azienda “[OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi TEI) a [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi EXI) in data 1.1.2018 o,in subordine, finalizzata ad accertare l’esistenza di unappalto e/o interposizione di manodopera o, comunque, diuna somministrazione di lavoro irregolare e, per l’effetto,dirette alla condanna di TEI a riammettere e/o reintegraree/o riassumere il ricorrente nel suo posto di lavoro coneffetto dalla suddetta data.2.

La decisione in esame motiva il rigetto delle domanderilevando la legittimità della intercorsa cessionedesumibile dai seguenti elementi: preesistenza edautonomia del ramo ceduto; natura di società di scopodella cessionaria; stipulazione di un contratto di rete;conservazione della propria identità del ramo di azienda;garanzie di un regime di cd. stabilità reale per entrambele società.3.

Con ricorso la lavoratrice ne chiede la cassazioneformulando contro di essa quattro motivi di censura.4.

Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] società resta intimata.5.

La controricorrente deposita memoria.Numero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/20266.

Il Procuratore Generale rassegna conclusioni Nsucmreirot tdei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026chiedendo l’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati2.

Il primo motivo ascrive la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2112 cod. civ. e della Direttiva n. 2001/23/CEnonché dell’art. 42 D.l. n. 78/2010 n. 122, per non averela Corte territoriale ritenuto che la causa del contratto direte implica che l’azienda affiliata possieda già un propriaautonomia e capacità di impresa rispetto alla quale ilcontratto di rete costituisce uno strumento negoziale peraccrescere la competitività e non già per integrare la suacapacità di operare e di esistere in quanto soggettoimprenditoriale autonomo; di talché la Corte territoriale,secondo l’assunto della ricorrente, non aveva effettuatouna corretta verifica dell’autonomia dell’organizzazioneproduttiva oggetto della cessione già al momento diquest’ultima.

La censura obietta, poi, che la pronuncia eraerrata lì dove aveva attribuito rilevanza al livellooccupazionale e al regime di tutela nel posto di lavoro.3.

Il motivo non è fondato.Va ribadito che: “In tema di trasferimento di ramod'azienda, la verifica della sussistenza dei presuppostidell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti aisensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra unaccertamento di fatto riservato al giudice di merito,censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3,c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dalgiudice di merito, sia stata applicata una norma dettataper disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione),ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi incui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza oNumero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/2026dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discuNsusmieoron dei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026tra le parti” (Cass. n. 7364/2021, cui si rinvia anche aisensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., circa i limiticonsustanziali del sindacato di legittimità nelle ipotesi ditrasferimento di ramo d’azienda).Tale principio è stato più volte richiamato da questa Corte(v.

Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n.1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013;Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n.22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020;Cass. n. 6649/2020), anche con riferimento a vicende dicessioni di ramo d’azienda analoghe alla presente (v.,diffusamente, Cass. n. 18807/2025), mentre non risultapertinente il richiamo della difesa dei ricorrenti a Cass. n.23844/2025 in cui viene accertato un vizio di sussunzionedella sentenza impugnata, che presuppone unaricostruzione della vicenda storica che è quella operata daigiudici del merito, mentre nel caso all’attenzione delCollegio si prospetta un diverso apprezzamento dicircostanze fattuali.Per completezza si sottolinea ancora che la Corteterritoriale non ha radicato l’accertamento sull’autonomiafunzionale e preesistenza del ramo per effetto del solocontratto di rete, ma ha accertato, alla stregua delmateriale istruttorio liberamente apprezzato, che ilcompendio trasferito era già, al momento della cessione,dotato di elementi tali da consentire la prosecuzionedell’attività.

Il riferimento alla rete d’impresa non haassunto, pertanto, funzione costitutiva dell’autonomia delramo, ma esclusivamente descrittiva delle modalità dicoordinamento e cooperazione intervenute tra le societàdopo la cessione.Numero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/20264.

Il secondo motivo addebita la violazione e/oN umfearols dai r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 115 cpc, pernon avere valutato la Corte territoriale le dichiarazionidella perizia allegata all’atto costitutivo che contenevanoaffermazioni relative a fatti sfavorevoli alla società,unitamente al contratto di rete, che palesavano l’assenzadi una struttura organizzativa e gestionale del complessoaziendale ceduto.5.

Il terzo motivo contesta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. e 111Cost e 117 Cost, dell’art. 112 cpc, 115 cpc, 420 co. 5 cpc,dell’art. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, per essere lasentenza impugnata errata in relazione alla mancataammissione, senza alcuna motivazione, dei mezziistruttori ritualmente richiesti nel giudizio, avendo postoad esclusivo fondamento della decisione circostanzeemerse nell’ambito di altro procedimento.6.

Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 414 cpc e dell’art. 431 cpc nonchédegli artt. 115 cpc, 116 cpc e art. 2697 cc e dell’art. 111Cost., per avere la gravata sentenza erroneamenteritenuto dimostrate, per mancata contestazione, giudizicontenuti nel parere allegato dalla società convenuta insede di costituzione al fine di affermare la legittimità dellasussistenza del ramo aziendale.7.

I motivi, che per la loro connessione logico-giuridicapossono essere esaminati congiuntamente, non sonofondati e si richiamano le argomentazioni, che questoCollegio ritiene pienamente condivisibili, di cui alprecedente di questa Corte n. 18807/2025.Invero, le pretese violazioni o false applicazioni di leggepropongono, in realtà, un diverso apprezzamento del pesoda attribuire ai vari elementi di fatto che hanno datoNumero registro generale 16684/2023origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuoriN umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026del paradigma del n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.Data pubblicazione 14/04/2026e sollecitando un nuovo apprezzamento di merito, nonproponibile in sede di legittimità; né potrebbe esaminarsiun eventuale vizio di motivazione, non proponibile inpresenza di una pronuncia c.d. doppia conforme.In punto di diritto, il Collegio reputa che il giudice d’appelloabbia deciso le questioni in modo conforme allagiurisprudenza della Corte di giustizia europea e di questaCorte e l’esame dei motivi di ricorso non offre argomentiper mutare ormai condivisi orientamenti, celando unerrore di metodo quanto all’apprezzamento di singolifattori nell’ambito del complesso delle numerosecircostanze di fatto che hanno caratterizzato la cessione inesame, circostanze illustrate (anche) nella relazione deldott.

Santaniello (dalla quale lo stesso lavoratorericorrente ha tratto argomenti a supportodell’impugnazione della cessione) e valutate(autonomamente) dai giudici di merito.In tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento dimerito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da partedel giudice del merito non configura un vizio di violazioneo falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, chedeve essere censurato attraverso il corretto paradigmanormativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra lealtre v.

Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pureCass. n. 24395 del 2020), vizio vietato nel caso di speciea fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.Numero registro generale 16684/2023In ordine alla prova testimoniale dedotta nel ricorsoN umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026introduttivo del giudizio, il ricorrente non ha illustrato ilData pubblicazione 14/04/2026profilo di decisività della prova testimoniale nonostantequesta Corte abbia ripetutamente affermato che il vizio dimotivazione per omessa ammissione della provatestimoniale o di altra prova può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui esso investa un puntodecisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la "ratiodecidendi" risulti priva di fondamento (da ultimo, Cass. n.16214 del 2019; Cass. n. 5654 del 2017).Come più volte affermato da questa Corte di legittimità,poi, il giudice di merito può utilizzare per la formazione delproprio convincimento anche le prove raccolte in undiverso processo tra le parti o altre parti, sempre che sianoacquisite al giudizio della cui cognizione è investito; neconsegue che non è deducibile in sede di legittimità laviolazione del contraddittorio rispetto al processo diprovenienza, per farne ridondare la nullità nel processo diapprodo, senza dedurre vizi del contraddittorio inquest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettivaesplicazione del contraddittorio nel processo nel quale laprova viene utilizzata (Cass. n. 11555/2013; Cass.n.11114/2015).Il contraddittorio non è di per sé violato per la circostanzache un fatto, invece di essere accertato direttamente, siaaccertato facendo riferimento alle prove raccolte eriportate nei verbali di un diverso giudizio, purché questisiano ritualmente prodotti ed offerti all'esame dellaNumero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/2026controparte in contraddittorio, che potrà in quellaNu mseerod dei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026osservare se le dichiarazioni sono rese in relazione acapitoli di prova volti a provare fatti diversi o ogni altraosservazione atta a porre in mostra che quelledichiarazioni testimoniali non sono né decisive né rilevantial fine di far formare il convincimento del giudice in modoa sé pregiudizievole.Nel caso di specie il ricorrente non ha esplicitato né perchéle prove testimoniali raccolte nell'altro giudizio sarebberoinidonee a formare il convincimento del giudice sul puntocontroverso dello svolgimento o meno dell'attività delconduttore a diretto contatto con il pubblico, né qualepregiudizio per il contraddittorio avrebbe in concretosubito a causa della produzione dei verbali dell'altra causa.Per il resto va ribadito che è un principio ormai consolidatoquello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce algiudice di legittimità, non il potere di riesaminare il meritodella intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico - formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al qualespetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di assumere e valutarele prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass.n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale,procedendo ad una analitica valutazione del complessodelle circostanze di fatto che hanno caratterizzato laNumero registro generale 16684/2023cessione del ramo di azienda, ha accertato che ricorrevanoN umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026i requisiti di identità e di autonomia funzionale del ramoData pubblicazione 14/04/2026ceduto così come delineati dalla consolidatagiurisprudenza comunitaria e nazionale in quanto haverificato che, accanto ad una quota significativa – perquantità e competenze – di personale, erano stati cedutibeni materiali e immateriali (apparecchiature dilaboratorio collaudi, altre attrezzature, autoveicoli,disponibilità finanziarie e relative passività) essenzialisotto il profilo della capacità produttiva dell’entitàeconomica trasferita, che avevano consentito diproseguire - senza alcuna interruzione, senza alterazionidella struttura organizzativa originaria e senza apporti daparte della cessionaria, nell’ambito di un contratto di retedi imprese – la gestione del settore “Costruzione di rete”ed “Esercizio di rete” di un operatore telefonico.La successiva collaborazione tra imprese, formalizzataanche mediante contratto di rete, è stata valorizzata qualecornice di legittima cooperazione interaziendale, non giàquale elemento costitutivo dirimente circa l’autonomia delramo.Ciò posto, non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienzadella motivazione, né, tanto meno, la circostanza che lamedesima non soddisfi le aspettative di chi è risultatosoccombente.8.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con speseche seguono la soccombenza liquidate come da dispositivonei soli confronti della controricorrente; nulla va dispostoper l’intimata che non ha svolto attività difensiva.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto dellaNumero registro generale 16684/2023sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,N umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diData pubblicazione 14/04/2026contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;nulla per l’altra intimata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.1.2026Il Cons. est.

La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TI;- ricorrente -contro2026ERICSSON [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 790/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 403/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeNnumeerrao ldei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza della Corte di appello di Roma, in questa sedeimpugnata, confermando quella emessa in primo gradodal Tribunale della stessa sede, rigetta le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] volte alla declaratoria diillegittimità della cessione del ramo di azienda “[OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi TEI) a [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi EXI) in data 1.1.2018 o,in subordine, finalizzata ad accertare l’esistenza di unappalto e/o interposizione di manodopera o, comunque, diuna somministrazione di lavoro irregolare e, per l’effetto,dirette alla condanna di TEI a riammettere e/o reintegraree/o riassumere il ricorrente nel suo posto di lavoro coneffetto dalla suddetta data.2. La decisione in esame motiva il rigetto delle domanderilevando la legittimità della intercorsa cessionedesumibile dai seguenti elementi: preesistenza edautonomia del ramo ceduto; natura di società di scopodella cessionaria; stipulazione di un contratto di rete;conservazione della propria identità del ramo di azienda;garanzie di un regime di cd. stabilità reale per entrambele società.3. Con ricorso la lavoratrice ne chiede la cassazioneformulando contro di essa quattro motivi di censura.4. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] società resta intimata.5. La controricorrente deposita memoria.Numero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/20266. Il Procuratore Generale rassegna conclusioni Nsucmreirot tdei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026chiedendo l’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati2. Il primo motivo ascrive la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2112 cod. civ. e della Direttiva n. 2001/23/CEnonché dell’art. 42 D.l. n. 78/2010 n. 122, per non averela Corte territoriale ritenuto che la causa del contratto direte implica che l’azienda affiliata possieda già un propriaautonomia e capacità di impresa rispetto alla quale ilcontratto di rete costituisce uno strumento negoziale peraccrescere la competitività e non già per integrare la suacapacità di operare e di esistere in quanto soggettoimprenditoriale autonomo; di talché la Corte territoriale,secondo l’assunto della ricorrente, non aveva effettuatouna corretta verifica dell’autonomia dell’organizzazioneproduttiva oggetto della cessione già al momento diquest’ultima. La censura obietta, poi, che la pronuncia eraerrata lì dove aveva attribuito rilevanza al livellooccupazionale e al regime di tutela nel posto di lavoro.3. Il motivo non è fondato.Va ribadito che: “In tema di trasferimento di ramod'azienda, la verifica della sussistenza dei presuppostidell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti aisensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra unaccertamento di fatto riservato al giudice di merito,censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3,c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dalgiudice di merito, sia stata applicata una norma dettataper disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione),ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi incui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza oNumero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/2026dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discuNsusmieoron dei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026tra le parti” (Cass. n. 7364/2021, cui si rinvia anche aisensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., circa i limiticonsustanziali del sindacato di legittimità nelle ipotesi ditrasferimento di ramo d’azienda).Tale principio è stato più volte richiamato da questa Corte(v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n.1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013;Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n.22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020;Cass. n. 6649/2020), anche con riferimento a vicende dicessioni di ramo d’azienda analoghe alla presente (v.,diffusamente, Cass. n. 18807/2025), mentre non risultapertinente il richiamo della difesa dei ricorrenti a Cass. n.23844/2025 in cui viene accertato un vizio di sussunzionedella sentenza impugnata, che presuppone unaricostruzione della vicenda storica che è quella operata daigiudici del merito, mentre nel caso all’attenzione delCollegio si prospetta un diverso apprezzamento dicircostanze fattuali.Per completezza si sottolinea ancora che la Corteterritoriale non ha radicato l’accertamento sull’autonomiafunzionale e preesistenza del ramo per effetto del solocontratto di rete, ma ha accertato, alla stregua delmateriale istruttorio liberamente apprezzato, che ilcompendio trasferito era già, al momento della cessione,dotato di elementi tali da consentire la prosecuzionedell’attività. Il riferimento alla rete d’impresa non haassunto, pertanto, funzione costitutiva dell’autonomia delramo, ma esclusivamente descrittiva delle modalità dicoordinamento e cooperazione intervenute tra le societàdopo la cessione.Numero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/20264. Il secondo motivo addebita la violazione e/oN umfearols dai r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 115 cpc, pernon avere valutato la Corte territoriale le dichiarazionidella perizia allegata all’atto costitutivo che contenevanoaffermazioni relative a fatti sfavorevoli alla società,unitamente al contratto di rete, che palesavano l’assenzadi una struttura organizzativa e gestionale del complessoaziendale ceduto.5. Il terzo motivo contesta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. e 111Cost e 117 Cost, dell’art. 112 cpc, 115 cpc, 420 co. 5 cpc,dell’art. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, per essere lasentenza impugnata errata in relazione alla mancataammissione, senza alcuna motivazione, dei mezziistruttori ritualmente richiesti nel giudizio, avendo postoad esclusivo fondamento della decisione circostanzeemerse nell’ambito di altro procedimento.6. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 414 cpc e dell’art. 431 cpc nonchédegli artt. 115 cpc, 116 cpc e art. 2697 cc e dell’art. 111Cost., per avere la gravata sentenza erroneamenteritenuto dimostrate, per mancata contestazione, giudizicontenuti nel parere allegato dalla società convenuta insede di costituzione al fine di affermare la legittimità dellasussistenza del ramo aziendale.7. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridicapossono essere esaminati congiuntamente, non sonofondati e si richiamano le argomentazioni, che questoCollegio ritiene pienamente condivisibili, di cui alprecedente di questa Corte n. 18807/2025.Invero, le pretese violazioni o false applicazioni di leggepropongono, in realtà, un diverso apprezzamento del pesoda attribuire ai vari elementi di fatto che hanno datoNumero registro generale 16684/2023origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuoriN umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026del paradigma del n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.Data pubblicazione 14/04/2026e sollecitando un nuovo apprezzamento di merito, nonproponibile in sede di legittimità; né potrebbe esaminarsiun eventuale vizio di motivazione, non proponibile inpresenza di una pronuncia c.d. doppia conforme.In punto di diritto, il Collegio reputa che il giudice d’appelloabbia deciso le questioni in modo conforme allagiurisprudenza della Corte di giustizia europea e di questaCorte e l’esame dei motivi di ricorso non offre argomentiper mutare ormai condivisi orientamenti, celando unerrore di metodo quanto all’apprezzamento di singolifattori nell’ambito del complesso delle numerosecircostanze di fatto che hanno caratterizzato la cessione inesame, circostanze illustrate (anche) nella relazione deldott. Santaniello (dalla quale lo stesso lavoratorericorrente ha tratto argomenti a supportodell’impugnazione della cessione) e valutate(autonomamente) dai giudici di merito.In tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento dimerito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da partedel giudice del merito non configura un vizio di violazioneo falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, chedeve essere censurato attraverso il corretto paradigmanormativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra lealtre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pureCass. n. 24395 del 2020), vizio vietato nel caso di speciea fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.Numero registro generale 16684/2023In ordine alla prova testimoniale dedotta nel ricorsoN umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026introduttivo del giudizio, il ricorrente non ha illustrato ilData pubblicazione 14/04/2026profilo di decisività della prova testimoniale nonostantequesta Corte abbia ripetutamente affermato che il vizio dimotivazione per omessa ammissione della provatestimoniale o di altra prova può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui esso investa un puntodecisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la "ratiodecidendi" risulti priva di fondamento (da ultimo, Cass. n.16214 del 2019; Cass. n. 5654 del 2017).Come più volte affermato da questa Corte di legittimità,poi, il giudice di merito può utilizzare per la formazione delproprio convincimento anche le prove raccolte in undiverso processo tra le parti o altre parti, sempre che sianoacquisite al giudizio della cui cognizione è investito; neconsegue che non è deducibile in sede di legittimità laviolazione del contraddittorio rispetto al processo diprovenienza, per farne ridondare la nullità nel processo diapprodo, senza dedurre vizi del contraddittorio inquest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettivaesplicazione del contraddittorio nel processo nel quale laprova viene utilizzata (Cass. n. 11555/2013; Cass.n.11114/2015).Il contraddittorio non è di per sé violato per la circostanzache un fatto, invece di essere accertato direttamente, siaaccertato facendo riferimento alle prove raccolte eriportate nei verbali di un diverso giudizio, purché questisiano ritualmente prodotti ed offerti all'esame dellaNumero registro generale 16684/2023Numero sezionale 341/2026controparte in contraddittorio, che potrà in quellaNu mseerod dei r accolta generale 9473/2026Data pubblicazione 14/04/2026osservare se le dichiarazioni sono rese in relazione acapitoli di prova volti a provare fatti diversi o ogni altraosservazione atta a porre in mostra che quelledichiarazioni testimoniali non sono né decisive né rilevantial fine di far formare il convincimento del giudice in modoa sé pregiudizievole.Nel caso di specie il ricorrente non ha esplicitato né perchéle prove testimoniali raccolte nell'altro giudizio sarebberoinidonee a formare il convincimento del giudice sul puntocontroverso dello svolgimento o meno dell'attività delconduttore a diretto contatto con il pubblico, né qualepregiudizio per il contraddittorio avrebbe in concretosubito a causa della produzione dei verbali dell'altra causa.Per il resto va ribadito che è un principio ormai consolidatoquello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce algiudice di legittimità, non il potere di riesaminare il meritodella intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico - formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al qualespetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di assumere e valutarele prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass.n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale,procedendo ad una analitica valutazione del complessodelle circostanze di fatto che hanno caratterizzato laNumero registro generale 16684/2023cessione del ramo di azienda, ha accertato che ricorrevanoN umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026i requisiti di identità e di autonomia funzionale del ramoData pubblicazione 14/04/2026ceduto così come delineati dalla consolidatagiurisprudenza comunitaria e nazionale in quanto haverificato che, accanto ad una quota significativa – perquantità e competenze – di personale, erano stati cedutibeni materiali e immateriali (apparecchiature dilaboratorio collaudi, altre attrezzature, autoveicoli,disponibilità finanziarie e relative passività) essenzialisotto il profilo della capacità produttiva dell’entitàeconomica trasferita, che avevano consentito diproseguire - senza alcuna interruzione, senza alterazionidella struttura organizzativa originaria e senza apporti daparte della cessionaria, nell’ambito di un contratto di retedi imprese – la gestione del settore “Costruzione di rete”ed “Esercizio di rete” di un operatore telefonico.La successiva collaborazione tra imprese, formalizzataanche mediante contratto di rete, è stata valorizzata qualecornice di legittima cooperazione interaziendale, non giàquale elemento costitutivo dirimente circa l’autonomia delramo.Ciò posto, non è sufficiente a determinare il vizio radicaledella nullità della sentenza né una eventuale insufficienzadella motivazione, né, tanto meno, la circostanza che lamedesima non soddisfi le aspettative di chi è risultatosoccombente.8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con speseche seguono la soccombenza liquidate come da dispositivonei soli confronti della controricorrente; nulla va dispostoper l’intimata che non ha svolto attività difensiva.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto dellaNumero registro generale 16684/2023sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,N umero sezionale 341/2026Numero di raccolta generale 9473/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diData pubblicazione 14/04/2026contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;nulla per l’altra intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.1.2026Il Cons. est. La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]