CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15886/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, in data 22 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, in punto di prova della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di ampia argomentazione sul punto (si vedano pagg. 3 e 4), è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., R. 277758); ritenuto che le doglianze inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale nega le circostanze di cui all'art. 62-bis coli. pen., non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione); osservato che le censure relative alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, che aveva individuato la pena in misura corrispondente al minimo edittale, ritenendola equa e conforme a giustizia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il