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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24656/2022

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18549/2014 R.G. proposto da C.M. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 2, sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 43/24/2013, depositata il 23.05.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IVA, IRPEF, IRAP 2004 - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che, in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti dalla C.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve CM) e dai soci della medesima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato gli avvisi di accertamenti con i quali erano stati recuperati a tassazione nei confronti della società, per l’anno 2004, maggiori ricavi (e accertati nei confronti dei soci maggiori redditi di partecipazione), desumibili dall’applicazione degli studi di settore e ulteriormente ridotti in sede di accertamento con adesione; -dalla sentenza impugnata si evince che: - non sussisteva il denunciato vizio motivazionale degli atti impositivi impugnati, posto che gli avvisi di accertamento non si fondavano solo sull’elaborazione statistica fornita dagli studi di settore, ma anche sull’adeguamento di detta elaborazione alla concreta realtà economica della società contribuente, emersa all’esito del contraddittorio instaurato con i contribuenti; - l’accordo sottoscritto dai contribuenti in sede di accertamento con adesione precludeva, poi, in sede giurisdizionale, ogni valutazione sul merito della pretesa, trattandosi di un atto negoziale vincolante ed essendo irrilevante il successivo omesso pagamento della somma così concordata; - la CM e i soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, sebbene la pretesa tributaria non riguardasse la somma che era stata determinata mediante l’applicazione degli studi di settore, all’esito del contraddittorio con il contribuente, ma quella indicata dall’Ufficio con la proposta avanzata in sede di accertamento con adesione, che la società contribuente non aveva accettato; - il motivo è inammissibile per carenza di interesse, att eso che la somma pretesa con l’atto impositivo impugnato (pari ad € 25.419,00) risulta inferiore a quella che era stata quantificata sulla base dello studio di settore, a seguito del contraddittorio (€ 33.145,00); - con il secondo motivo, deducono la viola zione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato il vizio di motivazione, contenuto negli avvisi di accertamento impugnati, visto che non erano state esplicitate le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dalla parte contribuente in sede di contraddittorio; -con il terzo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato tutte le circostanze (instabilità del personale, crisi del settore, invariabilità dei prezzi dei prodotti praticati dalla CM) che avevano influito sull’ordinario andamento della società nel periodo oggetto di accertamento, come dedotte dai contribuenti; - con il quarto motivo, eccepiscono la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la stessa censura mossa con il terzo motivo; - con il quinto motivo, deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato tutti gli elementi forniti dal contribuente, sia in sede di contraddittorio con l’Ufficio che in sede contenziosa, idonei a smentire le risultanze desumibili dall’applicazione degli studi di settore; - tutti i predetti motivi – che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente –sono infondati; - come si evince dalla sentenza impugnata, i maggiori ricav i, originariamente quantificati mediante l’applicazione dello strumento degli studi di settore, sono stati significativamente ridotti all’esito del contraddittorio preventivo, essendo stata considerata la concreta realtà economica della società contribuente; -in ogni caso, il maggiore reddito è stato poi ulteriormente diminuito in sede di accertamento con adesione, per cui la sua quantificazione non è stata desunta solo dalle risultanze degli studi di settore, ma ha considerato anche le indicazioni della contribuente; - l’ulteriore doglianza sulla asserita omessa considerazione di alcune circostanze dedotte dalla società contribuente risulta inammissibile in quanto mira, sotto le apparenti censure della violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, a sollecitare la Corte a una verifica del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito e tende, dunque, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, che non può essere ulteriormente sindacato in questa sede (ex multis, Cass. Sez.

U. 27.12.2019, n. 34476); - con il sesto motivo, viene eccepita la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello posto a base della propria decisione circostanze non provate, non avendo la società contribuente mai sottoscritto alcuna proposta di definizione in sede di accertamento con adesione; - con il settimo motivo, infine, denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto vincolante – e, quin di, preclusivo della contestazione in sede giudiziale dell’avviso di accertamento - il mero accordo intervenuto in sede di accertamento con adesione, in mancanza di perfezionamento della relativa procedura, che avviene solo con il pagamento della somma oggetto di definizione; -i riferiti motivi sono inammissibili per carenza di interesse; - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame - su più “ rationes decidendi ” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le “rationes” e, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate.

Di conseguenza, qualora venga rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe anche una sola delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, gli altri motivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto anche se gli stessi fossero fondati, non potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (ex plurimis, Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass.24.05.2006, n. 12372); - in conclusio ne, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la C.M. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18549/2014 R.G. proposto da C.M. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 2, sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 43/24/2013, depositata il 23.05.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IVA, IRPEF, IRAP 2004 - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che, in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti dalla C.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve CM) e dai soci della medesima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato gli avvisi di accertamenti con i quali erano stati recuperati a tassazione nei confronti della società, per l’anno 2004, maggiori ricavi (e accertati nei confronti dei soci maggiori redditi di partecipazione), desumibili dall’applicazione degli studi di settore e ulteriormente ridotti in sede di accertamento con adesione; -dalla sentenza impugnata si evince che: - non sussisteva il denunciato vizio motivazionale degli atti impositivi impugnati, posto che gli avvisi di accertamento non si fondavano solo sull’elaborazione statistica fornita dagli studi di settore, ma anche sull’adeguamento di detta elaborazione alla concreta realtà economica della società contribuente, emersa all’esito del contraddittorio instaurato con i contribuenti; - l’accordo sottoscritto dai contribuenti in sede di accertamento con adesione precludeva, poi, in sede giurisdizionale, ogni valutazione sul merito della pretesa, trattandosi di un atto negoziale vincolante ed essendo irrilevante il successivo omesso pagamento della somma così concordata; - la CM e i soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, sebbene la pretesa tributaria non riguardasse la somma che era stata determinata mediante l’applicazione degli studi di settore, all’esito del contraddittorio con il contribuente, ma quella indicata dall’Ufficio con la proposta avanzata in sede di accertamento con adesione, che la società contribuente non aveva accettato; - il motivo è inammissibile per carenza di interesse, att eso che la somma pretesa con l’atto impositivo impugnato (pari ad € 25.419,00) risulta inferiore a quella che era stata quantificata sulla base dello studio di settore, a seguito del contraddittorio (€ 33.145,00); - con il secondo motivo, deducono la viola zione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato il vizio di motivazione, contenuto negli avvisi di accertamento impugnati, visto che non erano state esplicitate le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dalla parte contribuente in sede di contraddittorio; -con il terzo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato tutte le circostanze (instabilità del personale, crisi del settore, invariabilità dei prezzi dei prodotti praticati dalla CM) che avevano influito sull’ordinario andamento della società nel periodo oggetto di accertamento, come dedotte dai contribuenti; - con il quarto motivo, eccepiscono la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la stessa censura mossa con il terzo motivo; - con il quinto motivo, deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato tutti gli elementi forniti dal contribuente, sia in sede di contraddittorio con l’Ufficio che in sede contenziosa, idonei a smentire le risultanze desumibili dall’applicazione degli studi di settore; - tutti i predetti motivi – che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente –sono infondati; - come si evince dalla sentenza impugnata, i maggiori ricav i, originariamente quantificati mediante l’applicazione dello strumento degli studi di settore, sono stati significativamente ridotti all’esito del contraddittorio preventivo, essendo stata considerata la concreta realtà economica della società contribuente; -in ogni caso, il maggiore reddito è stato poi ulteriormente diminuito in sede di accertamento con adesione, per cui la sua quantificazione non è stata desunta solo dalle risultanze degli studi di settore, ma ha considerato anche le indicazioni della contribuente; - l’ulteriore doglianza sulla asserita omessa considerazione di alcune circostanze dedotte dalla società contribuente risulta inammissibile in quanto mira, sotto le apparenti censure della violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, a sollecitare la Corte a una verifica del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito e tende, dunque, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, che non può essere ulteriormente sindacato in questa sede (ex multis, Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); - con il sesto motivo, viene eccepita la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello posto a base della propria decisione circostanze non provate, non avendo la società contribuente mai sottoscritto alcuna proposta di definizione in sede di accertamento con adesione; - con il settimo motivo, infine, denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto vincolante – e, quin di, preclusivo della contestazione in sede giudiziale dell’avviso di accertamento - il mero accordo intervenuto in sede di accertamento con adesione, in mancanza di perfezionamento della relativa procedura, che avviene solo con il pagamento della somma oggetto di definizione; -i riferiti motivi sono inammissibili per carenza di interesse; - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame - su più “ rationes decidendi ” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le “rationes” e, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate. Di conseguenza, qualora venga rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe anche una sola delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, gli altri motivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto anche se gli stessi fossero fondati, non potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (ex plurimis, Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass.24.05.2006, n. 12372); - in conclusio ne, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la C.M. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe
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