CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 25082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19459-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] c Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 493/2020 della Corte d'appello di Bari, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione con ricorso notificato il 10/7/2020 la sentenza della corte d’appello di Bari notificatale il 15/5/2020 con cui , a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza 12480/2017, è stato respinto il gravame da lei spiegato; - infatti, con citazione del 2007 il fratello [OSCURATO:PERSONA] l’ave va convenuta in giudizio avanti al tribunale di Trani al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 10.974,71 quale propria parte del prestito concessole dall’allora vivente madre [OSCURATO:PERSONA] dell’importo complessivo di lire 110.000.000; - in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dalla madre e dai fratelli l’autorizzazione a trattenere a titolo di prestito la suddetta somma proveniente dalla vendita di un immobile della genitrice; -esponeva l’attore che dopo la morte della madre aveva inutilmente chiesto alla sorella Lucia la restituzione della somma di lire 21.250.000 ( lire 20.000.000 quale quota parte del debito di complessive lire 100.000.000 oltre lire 1.250.000 quale quota parte del debito di lire 10.000.000 per interessi a suo tempo maturati e facenti parte della somma mutuata) posto che la sorella aveva restituito la somma di lire 80.000.000 esclusivamente in favore degli altri fratelli creditori; - la convenuta [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio eccependo, per quanto ancora di interesse, la genericità della domanda e l’infondatezza della stessa; -all’esito dell’istruttoria testimoniale e dato atto della mancata comparizione della [OSCURATO:PERSONA] a rispondere ai capitoli di prova dedotti per interrogatorio formale, l’adito tribunale aveva accolto la domanda attorea; -proposto gravame da parte della soccombente, la corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 2148/2014, accoglieva l’impugnazione dichiarando la nullità della citazione proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 164, commi 4 e 5 cod. proc.civ. ed assorbiti gli altri motivi dedotti; -avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motivi di doglianza; -la Corte con la sentenza n. 12480/2017 ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo errata la declaratoria di nullità della citazione di prime cure per assoluta incertezza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, avendo il giudice di primo grado già qualificato correttamente la domanda quale richiesta di restituzione di somme sulla base di un contratto verbale di mutuo a suo tempo concluso fra la defunta [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA]; -a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata e del rinvio al giudice del merito, il giudizio è stato riassunto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto il rigetto del gravame di [OSCURATO:PERSONA], pure costituita nel giudizio di rinvio; -la corte d’appello ha esaminato i restanti motivi di gravame e li ha respinti, confermando la sentenza gravata; -la corte distrettuale ha cioè ritenuto inammissibile il motivo di gravame con cui è stato dedotto il mancato accoglimento delle istanze istruttorie in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; -la corte di merito ha poi ritenuto che alla stregua delle risultanze testimoniali non sia stata fornita la prova dell’ estinzione del credito a seguito di asserita rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] ; -la cassazione della sentenza emessa dal giudice del rinvio è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due articolati motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] leo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], pure illustrato da memoria; -e’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -il primo motivo di ricorso è articolato in tre profili che attingono, seppure sotto distinti aspetti, la valutazione fatta dalla corte d’appello per ritenere non provato l’assunto dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto estintivo ovvero la remissione del debito dalla medesima dedotto rispetto al fatto costitutivo del mutuo allegato dall’attore; -il primo profilo, rubricato come violazione dell’art. 360, comma 1, n.5 cod proc. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., censura la decisione della corte d’appello là dove ha ritenuto che la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Angelo e di Lucia, abbia confermato l’avvenuta rinuncia al credito azionato effettuata da Angelo ma “in cambio di” un’immagine sacra ( un’immagine della Madonna a cui teneva particolarmente) contestualmente richiesta dal medesimo e sulla cui ricezione da parte del remittente il teste nulla ha riferito; -il secondo profilo, pure rubricato come violazione dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. attinge l’assunto ritenuto dalla corte di merito che la remissione del debito non è stata confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA], anch’ella sorella delle parti in causa; -il terzo profilo di doglianza, rubricato come violazione ex art. 360, comma 1, n.4, cod. proc.civ. attinge la sentenza impugnata per avere ritenuto rilevante ai fini della decisione sull’infondatezza del fatto estintivo la circostanza che l’originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA] non era comparsa a rendere l’interrogatorio formale deferitole; -le denunce sono tutte inammissibili perché riguardano la motivata valutazione delle risultanze istruttorie cui la corte di merito ha proceduto per pervenire alla decisione; -la corte territoriale ha operato nell’esercizio del potere riconosciutole dall’art. 115 cod. proc. civ.; -la violazione di tale ultima disposizione è peraltro ammissibile solo denunciando che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un.20867/2020); -nel caso di specie il giudice non ha travalicato il limite fissato per l’esercizio del suo potere ma ha interpretato il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], così come quelle della teste [OSCURATO:PERSONA] e valutato alla stregua delle raccolte dichiarazioni testimoniali la condotta processuale di mancata presentazione della convenuta a rendere interrogatorio formale, secondo la previsione dell’art. 232 cod. proc. civ. ; -conil secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ. in relazione agli art. 101, 112, 113 , 115, comma 1, 116, 183, 345 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. per avere la corte di merito ritenuto decisiva la circostanza della mancata consegna dell’immagine sacra verso la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato interesse dichiarando la disponibilità alla remissione del debito della sorella Lucia; -assume la ricorrente che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere condizionata la remissione dal momento che l’attore non aveva preso posizione sull’esistenza di una remissione condizionata essendosi limitato a negare in radice l’avvenuta remissione; -la censura è infondata atteso che la corte di merito ha deciso sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], l’unico che ha fatto riferimento alla remissione dopo aver confermato i versamenti effettuati dalla madre a favore delle sorelle quali anticipazioni dell’eredità, ha confermato di avere ricevuto la stessa somma dalla sorella Lucia, precisando che al momento della ripartizione dell’eredità il fratello Angelo chiese di poter avere una i m magine della Madonna a cui teneva particolarmente proponendo di rinunciare ai suoi venti milioni in favore degli altri fratelli che accettarono la proposta contestualmente devolvendo la somma alla sorella Lucia; -alla stregua di dichiarazioni testimoniali del suddetto tenore il giudice di merito ha ritenuto, secondo il proprio insindacabile apprezzamento, che esse non fossero idonee a superare l’esplicita ed omnicomprensiva contestazione della remissione sollevata dall’attore con la conseguente insussistenza delle plurime violazioni processuali dedotte dalla ricorrente così come quella riguardo all’onere probatorio correttamente attribuito alla convenuta in relazione al fatto estintivo; -atteso l’esito sfavorevole del ricorso, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric