CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 21181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Catanzaro in data 14/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],sentita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,sentiti i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che,esibita la nomina e rinunciato ad eccepire l’omessa notifica, ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14/10/2025, il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro emessa in data 16/09/2025 con la quale è stata applicata a GiuseppeScornaienchi la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre aigravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) cod.proc. pen. in relazione al reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen.,contestato al capo 1 (come riqualificata l’ipotesi originaria di cui all’art. 416 bis cod. pen.) e aireati-fine di violazione della legge sulle armi, furto, ricettazione, e rapina contestati ai capi 1bis, 16, 17, 19 bis, 19 ter, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (tutti con esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.).2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, affidandolo a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen., 56, 624, 625 cod. pen. e art. 10 L. 497/1967 (capi 20 e 21 della rubrica relativi altentato furto all’ATM dell’ufficio [OSCURATO:PERSONA] italiane di [OSCURATO:PERSONA] il 4 maggio 2023 conuso di ordigno esplosivo). In particolare, la difesa lamenta che l'unico elemento posto afondamento della ritenuta gravità indiziaria sarebbe costituito dal verbale di riconoscimentodel ricorrente in termini di “verosimiglianza” operato dalla p.g., a seguito di visione dei filmatiestrapolati dal sistema di videosorveglianza dell’ATM acquisiti dai carabinieri di Paola, masenza accertamenti di natura scientifica; si censura l’omessa considerazione della relazionetecnica a firma dott. [OSCURATO:PERSONA] allegata alla memoria difensiva presentata in sede diriesame (ll.6 alla memoria difensiva), secondo la quale entrambi i soggetti ripresi avevano ilvolto travisato da un passamontagna, che lasciava scoperta solo la parte del voltocomprensiva delle fosse orbitarie, e quindi non erano visibili i tratti fisionomici indispensabiliper provvedere ad un'identificazione personale.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen., 56, 624, cod. pen. (capi 23 e 24 della rubrica relativi al tentato furto e detenzionedi materiale esplosivo presso la filiale delle [OSCURATO:PERSONA] italiane di Cetraro in data 3 giugno 2023).La difesa, come sostenuto nella memoria presentata al Tribunale del riesame, ribadisce chela sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (unitamente adAntonuccio) sarebbe fondata esclusivamente sul riconoscimento vocale operato dalla p.g.,dopo avere visionato le immagini ed ascoltato gli audio registrati dalle immagini divideosorveglianza durante il tentato furto, in assenza di altri elementi: l’identificazione diScornaienchi e di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in base ad immagini del sistema divideosorveglianza del giorno 3 giugno 2023 non chiaramente visibili, per avere, i soggettiripresi, il volto travisato; i tabulati telefonici acquisiti, relativi agli orari e alla zona del tentatofurto, non hanno fornito riscontri positivi, ma anzi negativi, in quanto i telefoni cellulari deidue indagati agganciavano una cella diversa da quella dell’ufficio postale di Cetraro; laperquisizione presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto vicino al ricorrente) e ilsequestro di oggetti ivi rinvenuti asseritamente riconducibili al tentato furto, avvenivano il 12luglio 2023, e quindi a distanza di tempo dal giorno del tentato furto stesso, 3 giugno 2023,tale da non consentire un collegamento tra il reato e gli oggetti sequestrati; ciò anche conriferimento agli indumenti rinvenuti (tuta ginnica e scarpe di colore nero) rispetto a quellianaloghi indossati dall’autore del reato indicato come soggetto n. 2 (e indentificato inScornaienchi), che comunque non hanno caratteristiche individualizzanti e sono moltodiffusi. Osserva, inoltre, la difesa che gli accertamenti di natura dattiloscopica sugli oggettisottoposti a sequestro hanno dato esito negativo e che il riconoscimento vocale operatodalla p.g. non è affidabile in assenza di un accertamento tecnico, tenuto conto della diversitàrispetto ad una intercettazione telefonica e/o ambientale ordinaria, con necessità di previa“pulizia” delle registrazioni da rumori di fondo o elementi di disturbo; si aggiunge che talericonoscimento non può essere affidato alla sola percezione soggettiva dell’ascoltatore eche, in ogni caso, nel verbale di trascrizione della p.g. sono riportate soltanto le frasi udite,senza indicare i motivi del riconoscimento. Si lamenta altresì l’omessa risposta all’eccezionedifensiva circa la mancata trasmissione dei relativi file audio, precisando che si tratta diquestione che incide sull’efficacia della misura ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc.pen.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen., 648, 624, cod. pen., 2, 4 e 7 L. 895/1967 (capi 1 bis, 15, 16, 17, 19, 19 bis, 19ter, 25, 28 e 29 della rubrica, relativi a furti e ricettazione di vetture, compresa una pistolacal. 38 e la tentata rapina presso la banca [OSCURATO:PERSONA] di Diamante). In particolare, ladifesa assume che il Tribunale del riesame ha confermato la gravità indiziaria sulla scorta diuna valutazione atomistica del materiale investigativo; le ipotesi di reato oggetto dei capiindicati, relative alla tentata rapina presso la banca [OSCURATO:PERSONA] di Diamante sarebberodimostrate mediante intercettazioni ambientali in cui sono incerti gli interlocutori e in assenzadi riscontri oggettivi (come il sequestro della armi che si assumono trasportate dagli autoridel reato); si lamenta anche il difetto di prova dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art.648 cod. pen., contestato al capo 19, (la consapevolezza della provenienza delittuosa delmezzo usato per eseguire il furto, ossia il furgone [OSCURATO:PERSONA] sottratto a [OSCURATO:PERSONA] il4 marzo 2023); infine, si evidenzia l’esito negativo degli accertamenti tecnici eseguiti suglioggetti rinvenuti all’interno del mezzo sequestrato.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod.proc. pen., e all’art. 416 cod. pen.; vizio di motivazione per omissione e illogicità manifesta.Assume la difesa che i reati-fine, commessi nel periodo compreso tra fine 2022 e inizio2023, non sono sintomatici di condotta di partecipazione, bensì sussumibili nel concorso dipersone nel reato continuato, tenuto conto dei seguenti elementi: il ristretto arco temporale(circa sei mesi) nel quale sono stati commessi i reati, che stride con il caratterenecessariamente permanente che connota il vincolo associativo; l’uso di modus operandi(come il compimento di reati a base violenta, l’uso di radio trasmittenti, di telefoni cellulari“dedicati”) compatibile anche con l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato; lacommissione di reati-fine sganciati da un determinato programma criminoso; l’assenza di unprogramma stabile e duraturo; l’assenza di consapevolezza in capo agli indagati di averefatto parte scientemente e in maniera stabile e duratura di un organigramma delinquenziale;l’assenza di prova circa il ruolo rivestito dal ricorrente, che nell’ordinanza viene indicato inmodo apodittico come verticistico e di riferimento per gli altri sodali. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 274 lett. c)cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene la misura dellacustodia in carcere l’unica adeguata a tutelare le esigenze cautelari di cui alla lettera c)dell’art. 274 cod. proc. pen., atteso soprattutto il tempo decorso dai fatti di reato contestati(2022-2023). Osserva la difesa che non può non tenersi conto del c.d. tempo silente, ossiadel tempo trascorso dalla commissione dei fatti a quello di emissione della misura, checomporta, quantomeno, l’affievolimento delle esigenze cautelari rispetto sia all’attualità econcretezza del pericolo di recidiva sia alla scelta della misura applicata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo 1 bis) dell'imputazioneprovvisoria ed è, invece, infondato nel resto.1. Va anzitutto rilevata anche per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la prescrizione –eccepita dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – del reato di cui al capo 1-bis, commesso indata 04/02/2017, in seguito all’esclusione, da parte del G.i.p., dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. La diversa qualificazione giuridica del fatto in sede cautelare,pacificamente consentita e con effetti limitati al procedimento incidentalede libertate (v. S.Un. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617-01), nella specie sotto forma di esclusionedella predetta aggravante con conseguente prescrizione del reato, comporta, allo stato, lamancanza della condizione di applicabilità della misura; ed invero, ai sensi dell’art. 273comma 2 cod. proc. pen., non è consentita l'emissione del provvedimento applicativo di unamisura custodiale nei casi in cui, già a quel momento, sussistano le condizioni per dichiararel'estinzione del reato o della pena.2. I restanti motivi di ricorso sono generici, reiterativi o comunque infondati.2.1. E’ doveroso ricordare, visto il tenore delle censure difensive, che, in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, manon anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che sirisolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, DiIasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante lavalutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva deiprocedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte inuna pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in sensoconforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022,Curia, non mass.).2.2. Il tribunale ha offerto un’esaustiva e persuasiva, oltre che giuridicamente corretta,motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico diScornaienchi per la partecipazione alla contestata associazione e ai diversi reati fineascrittigli, a fronte della quale il ricorrente propone, sostanzialmente, di assegnare unadiversa capacità dimostrativa agli elementi indiziari evidenziati dal tribunale, senzaconfrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata echiedendo un’inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio digenericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche conriferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782;Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). In particolare, il ricorrentedenuncia l’errata interpretazione e il travisamento dei contenuti delle conversazionitelefoniche e ambientali intercettate, di cui offre una lettura alternativa a quella data daigiudici di merito. A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento nonpuò essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01).3. Il primo motivo di ricorso, relativo ai capi 20 e 21 (tentato furto presso un ATMdell’ufficio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con utilizzo di ordignoesplosivo), è infondato, avendo il tribunale motivato in modo convincente e nonmanifestamente illogico in punto riconoscimento degli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] eAntonuccio, evidenziando che lo stesso risulta eseguito con assoluta certezza dai carabinieridi Paola sulla base della visione delle immagini di videosorveglianza dell’ufficio postale -acquisite dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] - sulla scorta di plurimi elementi, come lapregressa conoscenza personale dell’indagato anche per essere già stato identificato qualeautore di delitti della stessa specie, eseguiti con lo stesso modus operandi e in concorso congli stessi soggetti; veniva anche segnalato uno specifico connotato somatico diScornaienchi, consistente nella conformazione della palpebra (p. 10-12 ordinanzaimpugnata). Va precisato, in proposito, che il riconoscimento effettuato da operatori di poliziagiudiziaria mediante l’esame delle immagini riprese da telecamere di sicurezza integra unaprova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi abbiadirettamente proceduto, anche quando tale riconoscimento risulti documentato nellacomunicazione di notizia di reato o in un’annotazione di polizia giudiziaria nella fase delleindagini preliminari (ex multis, Sez. 7, ord. n. 29313 del 14/07/2025, Garofalo, n.m.; Sez. 5,n. 28132 del 14/05/2025, Palamara, n.m.; Sez. 3, n. 41229 del 28/06/2024, Falsetta, n. m.;Sez. 5, n. 16132 del 09/01/2024, Natale, n.m.; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285160). Ebbene, una volta che l’affidabilità di tale riconoscimento sia stata oggetto di unapprezzamento ragionevole da parte dei giudici dello scrutinio incidentale — e in assenza dielementi oggettivamente confliggenti — essa non è suscettibile di essere rimessa indiscussione in sede di legittimità, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito. Neconsegue che, anche sotto tale profilo, la censura formulata dal ricorrente si risolve in unamera nota di dissenso rispetto al percorso inferenziale seguito dal Tribunale e tendendo, nelsuo complesso, a sollecitare una rivalutazione del materiale indiziario secondo parametrialternativi, non consentita in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976).4. Medesime considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso,relativo ai capi 23 e 24 (reato di tentato furto e detenzione di materiale esplosivo presso lafiliale [OSCURATO:PERSONA] di Cetraro avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il tribunale ha risposto in modoconvincente e non manifestamente illogico all’analoga censura difensiva in puntoriconoscimento degli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eseguito con certezza daglioperanti sulla base sia della visione delle immagini di videosorveglianza sia dell’ascolto deirelativi audio vocali (pp.15-16 ordinanza), sulla scorta di plurimi elementi, quali laconoscenza personale degli indagati (seppure travisati), il riconoscimento vocale, lemovenze, la corporatura, unitamente al ricorrente modus operandi, ai rilevati contatti con glialtri coindagati e al rinvenimento successivo a casa di uno di essi, [OSCURATO:PERSONA] -utilizzata logisticamente dagli indagati anche in occasione di altre azioni delittuose - delmateriale utilizzato per il tentato furto, cui si aggiunge l’esito positivo della comparazione delprofilo genetico di [OSCURATO:PERSONA], come anche del coindagato [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto su talemateriale (p.14 ordinanza). Il tribunale ha, così, correttamente superato anche l’eccezionedifensiva circa l’assenza di c.d. prova acustica, rilevando come non si tratti di accertamentonecessario alla luce del complesso compendio indiziario acquisito (pp.12-14 ordinanza) efacendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai finidell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben puòutilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito diavere riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elementoche suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegareoggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014,Amato, Rv. 259478 – 01), che, nella specie, non si rinvengono, posto che la difesa non siconfronta con tale satisfattiva motivazione, censurando genericamente il riconoscimento,senza allegazione di “elementi sintomatici di segno contrario” ed anzi allegando al ricorso latrascrizione del file-audio eseguita dai carabinieri di Cetraro (all. 7),5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso – salva la rilevata prescrizione del reato dicui al capo 1 bis - relativo ai capi 15, 16, 17, 19 bis, 19 ter, 25, 28 e 29 della rubrica, inrelazione ai quali la difesa censura genericamente la valutazione asseritamente atomisticadel materiale indiziario, l’errata interpretazione delle intercettazioni ambientali,l’identificazione non sufficientemente certa degli interlocutori e l’assenza di riscontri,soffermandosi sui capi 19 bis e 19 ter, rispetto ai quali si censura in particolare laconsapevolezza delle provenienza illecita del furgone [OSCURATO:PERSONA] sottratto a FrancescoMarino il 04/03/2023 e la non riconducibilità della pistola cal. 38 alla disponibilità delricorrente in quanto rinvenuta non all’interno del furgone, bensì nelle vicinanze dello stesso.Ebbene, va rilevato che il tribunale, in merito ai capi 19 bis e 19 ter (ricettazione di unfurgone [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] precedentemente oggetto di furto denunciato il 5marzo 2023 e violazione della legge sulle armi), ha dato compiutamente conto di plurimielementi indiziari: l’inequivocabile tenore delle conversazioni registrate nell’automezzo -sottoposto ad intercettazione ambientale dopo essere stato rinvenuto abilmente occultato -indicative degli atti preparatori per la commissione, anche mediante l’utilizzo del furgone, diuna rapina presso la banca [OSCURATO:PERSONA] di Diamante, non consumatasi in ragione delpronto intervento delle forze dell'ordine; il rinvenimento a bordo del veicolo di cappelli,passamontagna, un coltello, travi in legno e, nelle immediate vicinanze del veicolo, occultatatra la vegetazione, di una borsa con all’interno altri analoghi capi (passamontagna, quanti inlattice, mascherine), ricetrasmittenti e una pistola cal. 38; accertamenti scientifici dei Ris diMessina dai quali è emerso il profilo genetico di [OSCURATO:PERSONA] (come anche quellodi [OSCURATO:PERSONA]) su alcuni dei reperti, rinvenuti a bordo del furgone e nella borsa,corrispondenti alle tracce esistenti anche su materiale poi sequestrato pure pressol’abitazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], utilizzata logisticamente dai correi in occasionedi altre azioni delittuose; donde la non manifesta illogicità della complessiva motivazione inordine alla riconducibilità all’indagato anche della pistola, pur non rinvenuta a bordo delfurgone ma nelle immediate vicinanze (pp. 6-9 ordinanza impugnata).5.1. Anche con riferimento ai capi 25, 26 e 27, 28 e 29 (diverse ipotesi di ricettazione diautoveicoli e di targhe commesse in concorso tra il 2022 e il 2023: [OSCURATO:PERSONA], provento difurto, denunciato il 05/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA] oggetto di furtodenunciato il 12/12/2022 con targa di pertinenza di altro veicolo, pure oggetto di furto) – chela difesa ricomprende nel titolo del terzo motivo di ricorso senza enucleare specifichecensure - il collegio cautelare ha argomentato diffusamente e in modo scevro da manifestaillogicità sulla dedotta mancanza di consapevolezza della provenienza illecita dei mezzi nelladisponibilità degli imputati, richiamando plurimi elementi indiziari, quali le intercettazioniambientali, a bordo dei veicoli, delle conversazioni tra gli imputati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] eAntonuccio, relative alle attività preparatorie di azioni delittuose (come il furto in danno dellafiliale [OSCURATO:PERSONA] di Diamante), alla sostituzione della targa della vettura VolkswagenGolf per ostacolarne l’identificazione (come riferisce [OSCURATO:PERSONA] alla presenza deicoindagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA]), all’uso delle c.d. marmotte (ordigni artigianali da impiegarepresso gli ATM da derubare), agli accorgimenti volti ad evitare i posti di blocco (pp. 17-20ordinanza impugnata), sintomatici della consapevolezza anche della provenienza illecita deiveicoli utilizzati.6. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, relativo al capo 1 dell’incolpazioneprovvisoria (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro ilpatrimonio, in particolare presso gli ATM postali della zona). Contrariamente a quantodedotto, il Tribunale del riesame ha offerto un’esaustiva e persuasiva motivazione anche inordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento sia al reatoassociativo - rispetto al quale la difesa prospetta, invece, un’ipotesi d concorso di personenel reato continuato - sia alla partecipazione dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], individuato anzi conun ruolo verticistico. Come già rilevato dal collegio cautelare, occorre ribadire che,innanzitutto, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionalee limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegnocriminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione perdelinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezzadel programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso lavalutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché diuna capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (trale altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01). In secondo luogo, intema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive,posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2,n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, CinalliRv. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, iltribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di graviindizi di partecipazione al sodalizio contestato, evidenziando che i reati fine accertatidimostrano la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenutoconto dell’omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia preventiva,conosciuta e condivisa dai sodali, nonché una sufficiente distinzione dei ruoli (pp. 18-20ordinanza impugnata); ha rilevato il rodato modus operandi del gruppo, consistentenell’impossessarsi, mediante furti, di autovetture o furgoni a cui apporre targhe ricettate dautilizzare poi nei delitti messi a segno dalla compagine criminosa; ha evidenziato ladisponibilità di attrezzatura specifica, come telefoni, Sim intestate a soggetti stranieri, capiper il travisamento, materiale per il confinamento di ordigni artigianali (pp. 18-20 ordinanzaimpugnata); in tale ambito, ha spiegato come [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in diversi reati fine, èrisultato rivestire con un ruolo verticistico, organizzativo e punto di riferimento per gli altrisodali (p. 18 ordinanza), precisando che a nulla rileva, rispetto alla partecipazione alconsorzio, che tra il 2017 e il 2021 egli sia stato detenuto (“ben potendo egli mantenere ilvincolo associativo in uno stato di quiescenza fin quando non è poi uscito e si è resonuovamente operativo – come effettivamente è accaduto - per il gruppo”, p. 20 ordinanza),tanto è vero che, si evidenzia, i delitti commessi nel 2017 e, poi, nel 2022, dopo lacessazione dello stato detentivo, sono stati commessi con lo stesso modus operandi e inconcorso con gli stessi correi, a dimostrazione di “una stabile e duratura appartenenzaassociativa dell’indagato” (p. 20 ordinanza).Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto coerentecon le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosidifferenziale tra "concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazioneall'associazione a delinquere" e persuasiva in ordine alla partecipazione e al ruolo delricorrente.7. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato, nel sostenere genericamente che nonsarebbe stata dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione, atteso il tempo decorso daifatti ed in particolare il c.d. tempo silente tra la commissione dei reati contestati el’applicazione della misura. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale valutavacompiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari, offrendo, sul punto, una motivazioneineccepibile. E segnatamente, venivano diffusamente rilevate l’elevata offensività dellecondotte, le modalità organizzate, la personalità negativa del ricorrente, peraltro già latitantee, di nuovo, resosi latitante a seguito dell’ordinanza cautelare in questione, a dimostrazionedella totale incapacità di autolimitarsi (p. 21 ordinanza). Quanto, poi, al rapporto tra il tempuscommissi delicti e la permanenza delle esigenze cautelari, la questione è stata debitamenteaffrontata nell’ordinanza impugnata, laddove si è rimarcato che la vicenda si inserisce uncontesto associativo dal quale l’indagato dal 2017 non ha mostrato alcun segno diallontanamento, come dimostra il coinvolgimento nei successivi numerosi reati contestati inrubrica, commessi tra il 2022 e il 2023, oltre a quello associativo. Tali emergenze,unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di ritenere che fosseparticolarmente elevato ed attuale il pericolo di reiterazione specifica, oltre a quello di fuga, edi ritenere la misura massima applicata quale unica idonea a salvaguardare le evidenziateesigenze cautelari.Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegiocondivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degliindizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivicompreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui èstata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Ilcontrollo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012,Siciliano, Rv. 251760 - 01).8. Conclusivamente, per i motivi esposti, l’ordinanza impugnata va annullata senzarinvio con riferimento al capo 1-bis per difetto della condizione di applicabilità della misura.Il ricorso va invece rigetto nel resto.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma1-bis del citato articolo. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui al capo 1-bis per difetto della condizione di applicabilita' della misura. Rigetta nel resto il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]