Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19892/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato quello con cui, il 15 gennaio 2019, il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato la confisca di beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello orientato la decisione sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, in particolare, ritenuto la possibilità di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale rispetto a quella patrimoniale — consentita dalla normativa menzionata ma non anche da quella previgente — a dispetto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la sua pericolosità sociale (ed i suoi familiari hanno acquistato i beni della cui confisca si discute) in epoca anteriore all'entrata in vigore del c.d.

«codice antimafia», cui ha, quindi, assegnato portata retroattiva.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di inefficacia del provvedimento ablatorio per superamento del termine previsto dall'art. 27, comma 6, il cui decorso ha considerato sospeso per effetto di provvedimenti adottati in attuazione della normativa introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ma espunta dall'ordinamento in conseguenza dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2021.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. La Corte di appello ha rigettato il motivo di impugnazione con il quale era stata dedotta la violazione del principio di irretroattività délla legge penale sul rilievo — consacrato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella nota sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli — della natura, appunto, preventiva della confisca di prevenzione e della sua conseguente assimilazione alle misure di sicurezza, da cui discende l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen., secondo la quale esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e, se la legge del tempo in cui devono essere eseguite è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Ha, quindi, applicato la normativa che consente l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in assenza di contestuale sottoposizione a quella personale del soggetto indicato quale titolare, diretto o indiretto, dei beni confiscati, condizionata all'accertamento, quantomeno incidentale, della passata pericolosità sociale del proposto e del collegamento tra il periodo in cui essa si è manifestata e l'acquisizione dei beni della cui ablazione si discute.

La ricorrente assume che tale conclusione, quantunque autorevolmente avallata, debba essere rivista alla luce dei principi affermati, rispettivamente, dalla Corte EDU con la sentenza resa il 23 febbraio 2017 nell'affare [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e dalla Corte costituzionale con quella n. 24 del 2019.

L'obiezione non coglie nel segno, posto che i citati arresti hanno interessato il rapporto tra la disciplina in materia di misure di prevenzione ed il principio di legalità sotto un versante diverso da quello che attiene all'attribuzione alla confisca di natura preventiva, anziché sanzionatoria.

Quelle pronunzie hanno, infatti, sottolineato l'esigenza di rispettare, nella formulazione dei precetti normativi, canoni di tassatività e sufficiente determinatezza, tali da consentire ai destinatari di orientare di conseguenza i propri comportamenti.

Per quanto innegabile sia l'attitudine garantista di interventi afferenti alla riserva di legge e, più in generale, al principio di legalità, privo di riscontro resta dunque, sul piano logico ancor prima che giuridico, l'assunto che individua un diretto legame tra le indicazioni offerte da Corte EDU e Corte costituzionale in punto di prevedibilità delle condizioni in presenza delle quali può farsi luogo all'applicazione di una misura di prevenzione e riconoscimento della natura preventiva della confisca.

3. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, occorre premettere che la Corte di appello ha ritenuto che il termine di efficacia della confisca, stabilito in un anno e sei mesi dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e decorrente dall'I. febbraio 2019, non possa considerarsi decorso alla data, di deposito del decreto di secondo grado, del 3 giugno 2021, dovendosi tenere conto di vari periodi di sospensione, alcuni dei quali in forza della normativa introdotta per far fronte all'emergenza da Covid-19.

La ricorrente ha, in proposito, rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 - norma in virtù della quale è stata disposta, per taluni periodi, la sospensicine del termine ex art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

Tale pronunzia, ha dedotto, «impone l'annullamento dell'impugnato decreto al fine di ri-calcolare i termini entro i quali è intervenuta l'ablazione disposta nella specie e, dunque, al fine di stabilire se lo stesso è stato adottato ritualmente (e tempestivamente)».

Tangibile appare la genericità della censura che, impostata in prospettiva meramente esplorativa, rinuncia a spiegare se ed in quale misura l'evocata decisione della Corte costituzionale abbia inciso sul rispetto del termine di legge.

Dall'esame del decreto impugnato risulta, peraltro, che detto termine risulta rispettato anche laddove si espungano i periodi di sospensione connessi all'emergenza pandemica.

Ferma, invero, la sospensione ex artt. 24, comma 2, 27, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra il 10 dicembre 2019 ed il 9 marzo 2020 e, quindi, tra il 20 ottobre 2020 ed il 25 maggio 2021, il termine risulta essere decorso, nel complesso, per complessivi un anno, cinque mesi e ventinove giorni (ovvero: per dieci mesi e nove giorni, tra I'l febbraio ed il 10 dicembre 2019; per sette mesi e undici giorni, tra il 9 marzo ed il 20 ottobre 2020; per nove giorni, tra il 25 maggio ed il 3 giugno 2021), onde non può ritenersi verificata la dedotta inefficacia.

Tanto dimostra l'infondatezza della doglianza, a prescindere dall'ulteriore notazione, che afferisce agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2001, che appaiono circoscritti alla sospensione del corso della prescrizione e non estesi ai termini previsti dagli artt. artt. 24, comma 2, 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pure espressamente indicati dall'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che, per questa parte, non è stato caducato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato quello con cui, il 15 gennaio 2019, il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato la confisca di beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello orientato la decisione sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, in particolare, ritenuto la possibilità di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale rispetto a quella patrimoniale — consentita dalla normativa menzionata ma non anche da quella previgente — a dispetto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la sua pericolosità sociale (ed i suoi familiari hanno acquistato i beni della cui confisca si discute) in epoca anteriore all'entrata in vigore del c.d. «codice antimafia», cui ha, quindi, assegnato portata retroattiva. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di inefficacia del provvedimento ablatorio per superamento del termine previsto dall'art. 27, comma 6, il cui decorso ha considerato sospeso per effetto di provvedimenti adottati in attuazione della normativa introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ma espunta dall'ordinamento in conseguenza dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2021. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. La Corte di appello ha rigettato il motivo di impugnazione con il quale era stata dedotta la violazione del principio di irretroattività délla legge penale sul rilievo — consacrato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella nota sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli — della natura, appunto, preventiva della confisca di prevenzione e della sua conseguente assimilazione alle misure di sicurezza, da cui discende l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen., secondo la quale esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e, se la legge del tempo in cui devono essere eseguite è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. Ha, quindi, applicato la normativa che consente l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in assenza di contestuale sottoposizione a quella personale del soggetto indicato quale titolare, diretto o indiretto, dei beni confiscati, condizionata all'accertamento, quantomeno incidentale, della passata pericolosità sociale del proposto e del collegamento tra il periodo in cui essa si è manifestata e l'acquisizione dei beni della cui ablazione si discute. La ricorrente assume che tale conclusione, quantunque autorevolmente avallata, debba essere rivista alla luce dei principi affermati, rispettivamente, dalla Corte EDU con la sentenza resa il 23 febbraio 2017 nell'affare [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e dalla Corte costituzionale con quella n. 24 del 2019. L'obiezione non coglie nel segno, posto che i citati arresti hanno interessato il rapporto tra la disciplina in materia di misure di prevenzione ed il principio di legalità sotto un versante diverso da quello che attiene all'attribuzione alla confisca di natura preventiva, anziché sanzionatoria. Quelle pronunzie hanno, infatti, sottolineato l'esigenza di rispettare, nella formulazione dei precetti normativi, canoni di tassatività e sufficiente determinatezza, tali da consentire ai destinatari di orientare di conseguenza i propri comportamenti. Per quanto innegabile sia l'attitudine garantista di interventi afferenti alla riserva di legge e, più in generale, al principio di legalità, privo di riscontro resta dunque, sul piano logico ancor prima che giuridico, l'assunto che individua un diretto legame tra le indicazioni offerte da Corte EDU e Corte costituzionale in punto di prevedibilità delle condizioni in presenza delle quali può farsi luogo all'applicazione di una misura di prevenzione e riconoscimento della natura preventiva della confisca. 3. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, occorre premettere che la Corte di appello ha ritenuto che il termine di efficacia della confisca, stabilito in un anno e sei mesi dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e decorrente dall'I. febbraio 2019, non possa considerarsi decorso alla data, di deposito del decreto di secondo grado, del 3 giugno 2021, dovendosi tenere conto di vari periodi di sospensione, alcuni dei quali in forza della normativa introdotta per far fronte all'emergenza da Covid-19. La ricorrente ha, in proposito, rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 - norma in virtù della quale è stata disposta, per taluni periodi, la sospensicine del termine ex art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020». Tale pronunzia, ha dedotto, «impone l'annullamento dell'impugnato decreto al fine di ri-calcolare i termini entro i quali è intervenuta l'ablazione disposta nella specie e, dunque, al fine di stabilire se lo stesso è stato adottato ritualmente (e tempestivamente)». Tangibile appare la genericità della censura che, impostata in prospettiva meramente esplorativa, rinuncia a spiegare se ed in quale misura l'evocata decisione della Corte costituzionale abbia inciso sul rispetto del termine di legge. Dall'esame del decreto impugnato risulta, peraltro, che detto termine risulta rispettato anche laddove si espungano i periodi di sospensione connessi all'emergenza pandemica. Ferma, invero, la sospensione ex artt. 24, comma 2, 27, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra il 10 dicembre 2019 ed il 9 marzo 2020 e, quindi, tra il 20 ottobre 2020 ed il 25 maggio 2021, il termine risulta essere decorso, nel complesso, per complessivi un anno, cinque mesi e ventinove giorni (ovvero: per dieci mesi e nove giorni, tra I'l febbraio ed il 10 dicembre 2019; per sette mesi e undici giorni, tra il 9 marzo ed il 20 ottobre 2020; per nove giorni, tra il 25 maggio ed il 3 giugno 2021), onde non può ritenersi verificata la dedotta inefficacia. Tanto dimostra l'infondatezza della doglianza, a prescindere dall'ulteriore notazione, che afferisce agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2001, che appaiono circoscritti alla sospensione del corso della prescrizione e non estesi ai termini previsti dagli artt. artt. 24, comma 2, 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pure espressamente indicati dall'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che, per questa parte, non è stato caducato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.