CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 35112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23920/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inMilano, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 263/2017 depositata il 14/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 263 del 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenzaa favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire agli attuali controricorrent i , dottor i commercialist i in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto, con delibera n. 4 del 2008, per il quinquennio 2009/2013, e, con delibera del 27 giugno 2013, per l’anno2014, sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sullepensioni e non prescritt a l'azione di restituzione perché soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa affidandolo a duearticolati motivi cui ha nno resistito, con controricorsoe successiva memoria, i pensionati. CONSIDERATO che: idue motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22, e con le delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, L. n. 296 del 2006,art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22, e con le delibere citate -vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio. a tale riguardo, deve essere ribadito il costante e consolidato orientamento , confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020,n. 6897 del 2022; n. 32812 del 2022), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020oltre alle altre sopra richiamate); in particolare, con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificat