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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13021/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudic2 delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione e €20.000,00 di multa in ordine ai reati di cui eli art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod.pen.

Deduce la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relaz one al mancato avvertimento della possibilità che la pena detentiva non superiore ai quattro anni venisse sostituita con con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53, II: gge n. 689 del 1981.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ,E! senza formalità, perché proposto per un motivo non consentito dalla legge (zirl. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

La censura dedotta, infatti, non prospetta alcuna illegalità della pena, ma s I mita a denunciare la violazione di una norma che non è applicabile in caso di pattegg ia mento.

Come affermato da Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01; Se Z. 2 n. 50010 del 10/10/2023 Rv. 285690 - 01, il disposto dell'art. 545-bis, commi 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità :14 Ila sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma e, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario.

Va, infatti, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 444 comma 1, cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 di ,: embre 2022, in data antecedente, dunque, l'udienza nel corso della quale le parti hanno raggiunto l'accordo sull'applicazione della pena, le parti possono includere in: I patto processuale anche l'applicazione di una pena sostitutiva.

E solo in questc caso al giudice del patteggiamento è consentita l'applicazione della pena sostitutiva.

Il giudice del patteggiamento può, dunque, disporre la sostituzione dell ,p pene detentive brevi contenute entro il limite dei quattro anni di reclusione (si veli', l'art. 20-bis, cod. pen.) solo nel caso in cui tale sostituzione costituisca oggetto dell'accordo processuale, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento ed il rigetto della richiesta.

Non avendo le parti concordato l'applicazione della pena sostitutiva e non inlvando applicazione il disposto di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen. al patteggiarmnto, il ricorso risulta promosso al di fuori dei limiti di cui all'art. 448 comrr a 1 bis cod.proc.pen. e non sussistendo profili di illegalità della pena, va dichiarato inammissibile.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament D delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c:)st. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudic2 delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione e €20.000,00 di multa in ordine ai reati di cui eli art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod.pen. Deduce la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relaz one al mancato avvertimento della possibilità che la pena detentiva non superiore ai quattro anni venisse sostituita con con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53, II: gge n. 689 del 1981. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ,E! senza formalità, perché proposto per un motivo non consentito dalla legge (zirl. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La censura dedotta, infatti, non prospetta alcuna illegalità della pena, ma s I mita a denunciare la violazione di una norma che non è applicabile in caso di pattegg ia mento. Come affermato da Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01; Se Z. 2 n. 50010 del 10/10/2023 Rv. 285690 - 01, il disposto dell'art. 545-bis, commi 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità :14 Ila sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma e, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario. Va, infatti, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 444 comma 1, cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 di ,: embre 2022, in data antecedente, dunque, l'udienza nel corso della quale le parti hanno raggiunto l'accordo sull'applicazione della pena, le parti possono includere in: I patto processuale anche l'applicazione di una pena sostitutiva. E solo in questc caso al giudice del patteggiamento è consentita l'applicazione della pena sostitutiva. Il giudice del patteggiamento può, dunque, disporre la sostituzione dell ,p pene detentive brevi contenute entro il limite dei quattro anni di reclusione (si veli', l'art. 20-bis, cod. pen.) solo nel caso in cui tale sostituzione costituisca oggetto dell'accordo processuale, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento ed il rigetto della richiesta. Non avendo le parti concordato l'applicazione della pena sostitutiva e non inlvando applicazione il disposto di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen. al patteggiarmnto, il ricorso risulta promosso al di fuori dei limiti di cui all'art. 448 comrr a 1 bis cod.proc.pen. e non sussistendo profili di illegalità della pena, va dichiarato inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament D delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c:)st. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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