CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna, per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine al delitto di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, in Salerno il 28 dicembre 2021. 2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. 4. All'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere relatore Il lente [OSCURATO:PERSONA] iscuolo