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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 47424/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. n. 24559_22 Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi denunciano la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e della sospensione condizionale della pena, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena afflittagli, sono inammissibili.

La corte territoriale (cfr. pag. 2) ha messo in evidenza come non sono emersi elementi positivi utili al riconoscimento delle attenuanti generiche nonché ad una riduzione della pena afflittagli, considerati anche i precedenti penali da cui sono gravati entrambi gli imputati e l'impossibilità di una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri reati.

Motivazione congrua e corretta in diritto laddove si è ripetutamente affermato che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01).

Allo stesso modo congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1111 novembre 2022 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. n. 24559_22 Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi denunciano la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e della sospensione condizionale della pena, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena afflittagli, sono inammissibili. La corte territoriale (cfr. pag. 2) ha messo in evidenza come non sono emersi elementi positivi utili al riconoscimento delle attenuanti generiche nonché ad una riduzione della pena afflittagli, considerati anche i precedenti penali da cui sono gravati entrambi gli imputati e l'impossibilità di una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri reati. Motivazione congrua e corretta in diritto laddove si è ripetutamente affermato che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01). Allo stesso modo congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1111 novembre 2022 Il co
Sentenza Cassazione n. 47424/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris