CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24488/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. per via dell'assenza dell'elemento psicologico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo la quale per la configurabilità del dolo nel reato di ricettazione è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997; Rv. 211014; Sez. 2, n. 6291 del 29/10/1990; Rv. 187400) e, nel caso di specie, rilevano le modalità del possesso dell'area e della detenzione dei beni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugn