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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24488/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. per via dell'assenza dell'elemento psicologico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo la quale per la configurabilità del dolo nel reato di ricettazione è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997; Rv. 211014; Sez. 2, n. 6291 del 29/10/1990; Rv. 187400) e, nel caso di specie, rilevano le modalità del possesso dell'area e della detenzione dei beni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. per via dell'assenza dell'elemento psicologico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo la quale per la configurabilità del dolo nel reato di ricettazione è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997; Rv. 211014; Sez. 2, n. 6291 del 29/10/1990; Rv. 187400) e, nel caso di specie, rilevano le modalità del possesso dell'area e della detenzione dei beni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugn
Sentenza Cassazione n. 24488/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris