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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08859/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 61, comma 1, n. 5, cod. pen.), ivi comprese le statuizioni civili di cui all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e il vizio di motivazione (segnatamente, sub specie del travisamento della prova) in relazione alla sussistenza della richiamata aggravante - è manifestamente infondato e generico, in quanto: - la Corte di merito non ne ha ritenuto la sussistenza sulla scorta della sola età avanzata della vittima ma, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 - 01), ha indicato gli elementi (in particolare, la differente prestanza fisica dell'imputato rispetto alla persona offesa, dando conto della rispettiva corporatura) dai quali ha tratto in concreto la particolare vulnerabilità della vittima di cui l'agente ha tratto consapevolmente vantaggio; - e tale motivazione - congrua, logica e conforme al diritto - non può dirsi puntualmente censurata dalla prospettazione difensiva che ha richiamato dati (di cui non si sarebbe tenuto conto) inidonei ad incrinare l'argomentazione spesa dal provvedimento impugnato poiché relativi a distinti profili (segnatamente, il fatto che la persona offesa, nonostante l'età sentile, avesse dichiarato di godere di buona salute ed avesse piena capacità cognitiva e intellettiva) ed incentrati su una prospettazione parziale rispetto alla più ampia descrizione della condotta del Gallifuoco (cfr. spec. p. 4 della sentenza impugnata) perciò insufficiente a dedurre ritualmente il travisamento della prova (segnatamente, il fatto che l'imputato si sarebbe limitato a poggiare la mano sulla spalla della persona offesa: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 61, comma 1, n. 5, cod. pen.), ivi comprese le statuizioni civili di cui all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e il vizio di motivazione (segnatamente, sub specie del travisamento della prova) in relazione alla sussistenza della richiamata aggravante - è manifestamente infondato e generico, in quanto: - la Corte di merito non ne ha ritenuto la sussistenza sulla scorta della sola età avanzata della vittima ma, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 - 01), ha indicato gli elementi (in particolare, la differente prestanza fisica dell'imputato rispetto alla persona offesa, dando conto della rispettiva corporatura) dai quali ha tratto in concreto la particolare vulnerabilità della vittima di cui l'agente ha tratto consapevolmente vantaggio; - e tale motivazione - congrua, logica e conforme al diritto - non può dirsi puntualmente censurata dalla prospettazione difensiva che ha richiamato dati (di cui non si sarebbe tenuto conto) inidonei ad incrinare l'argomentazione spesa dal provvedimento impugnato poiché relativi a distinti profili (segnatamente, il fatto che la persona offesa, nonostante l'età sentile, avesse dichiarato di godere di buona salute ed avesse piena capacità cognitiva e intellettiva) ed incentrati su una prospettazione parziale rispetto alla più ampia descrizione della condotta del Gallifuoco (cfr. spec. p. 4 della sentenza impugnata) perciò insufficiente a dedurre ritualmente il travisamento della prova (segnatamente, il fatto che l'imputato si sarebbe limitato a poggiare la mano sulla spalla della persona offesa: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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