CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16139/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 11717/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoStefania [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonché da -) A guzzi V ittorio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Consiglio Marco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie - medici specializzandi -prescrizione -inammissibilità del ricorso -liquidazione delle spese - criteri. N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] carlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G iurlando Vincen za, G rechi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A driano Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] C osimo, L a T erra Giuseppe, L acapra Paolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M azzarisi Antonio, [OSCURATO:PERSONA], M elodia R osa, Menghini M arino, M erli Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M onti Franco, Morello A ngela, M uraccini Renzo, M ussio Roberto, N espoli Tiziano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N obile Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], O pinaitre L aura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P alma Simonetta, P almieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P avan Paolo, P avone V enere L eda M ara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P ezzati Silvia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P onzetto Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R icciotti Sergio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R omeo V incenzina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], S ettembrini Lucia, S hakiba H akimeh, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], S tilo L eo, T arallo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T esta [OSCURATO:PERSONA], N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA], T ornetta Patrizia , T recca Antonello, T ruoiolo Antonio, [OSCURATO:PERSONA], V ellani Giorgio, V inci Paolo, V iora Tiziana, [OSCURATO:PERSONA], V ocino Pasquale, V oltolini Franco, [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiCarlo Rienzi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Università, Ministero dell'Economia e delle Finanze,in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - e nei confronti di -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], B arsella Claudio, [OSCURATO:PERSONA] , B ettoli Vincenzo , B lanchietti E lio , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], B ramini Maria , B renna [OSCURATO:PERSONA], B rusaferro Mario , C aporale S abino Antonio , C arta Elisabetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , C asolino Vincenzo , [OSCURATO:PERSONA], C hiarpenello massimo , C hiodi Sandra , C hiurco Raffaele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C larizia Alberto , C oletti [OSCURATO:PERSONA], colombo Marilina, consiglio Marco, contegiacomo Valerio, corbetta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], crisman Emanuele, dalla pria Manuela, dattola [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], de [OSCURATO:PERSONA], de rosa Giuseppe, de Sario carlo, debbi [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di maio Domenico, dovito Tommaso vito, duner Giovanni battista, [OSCURATO:PERSONA], facchini Leonardo , [OSCURATO:PERSONA], falcieri Marcella, falcone Marcello, fanelli Michele, [OSCURATO:PERSONA], ferguglia Guido , [OSCURATO:PERSONA] pio , [OSCURATO:PERSONA] , Ferrari vittorio, filippi paris, fiorentino mauro, fiumana Emanuela , [OSCURATO:PERSONA] , fulgido Salvatore , furicchia giannemilio , Furno adriano, fusaroli Paolo, [OSCURATO:PERSONA], gallucci Antonio, garon N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA], gazzotti Maria claudia , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gianotti Laura, [OSCURATO:PERSONA], giordano Amalia, giordano Vincenzo , giorgini Patrizio , giovenzana [OSCURATO:PERSONA], giurlando Vincenza, grechi [OSCURATO:PERSONA], guarnari [OSCURATO:PERSONA], guerri Alessandro adriano Giovanni , guidoni Guido , ianuzziello felice, indirli Giovanni cosimo , [OSCURATO:PERSONA] , Kubbajek M oh ’ d , L a T erra Giuseppe , L acapra Paolo , laprovitera wanny, Lastrucci luciana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L ezziero Flavio angelo , L o P resti Donatella , locuratolo Nicola, L odi Anita , L ombardi Dino , losurdo Giampietro , MacrìAntonio, malerba Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Manzoni maddalena, mari Enrica, marli Anna, martinelli ida Marianna, Maselli marzia, [OSCURATO:PERSONA] , Masotti massimo , [OSCURATO:PERSONA] , mazzarisi Antonio, mazzola Lorenzo, [OSCURATO:PERSONA], melodia rosa, Menghini marino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], minzoni Sandro, [OSCURATO:PERSONA], monti Franco , morello angela , moretta angelo, muraccini Renzo, mussio Roberto , nespoli Tiziano , [OSCURATO:PERSONA], nigro Francesco , nobile Gabriella , noli Marialuisa , noseda Anna, [OSCURATO:PERSONA], odisio Valter, oliani Cristina, opinaitre [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , palma Simonetta , palmieri AnnaMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], papa Luigi , parodi [OSCURATO:PERSONA], pavan Paolo , pavone venere leda mara , [OSCURATO:PERSONA], petrone Domenico, pezzati Silvia , piacentini Fabrizio , piccinini Daniele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pillosu Pierpaolo, pincetti nervi Maurizio, pinna parpaglia Paolo , pinsuti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , poggi carlo, poli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] filippo , [OSCURATO:PERSONA], ponzetto Maria , protopapa Salvatore , [OSCURATO:PERSONA], puocci [OSCURATO:PERSONA], puttilli Giuseppe , quarta [OSCURATO:PERSONA], raiconi Fabio, reggiani Stefano, [OSCURATO:PERSONA], ricciotti Sergio, risolo Luigi, rodegher Giorgio, Rolando beatrice , romano [OSCURATO:PERSONA] , romeo vincenzina, roncoroni Ippolita , rosi Antonella , rossi Dino , N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 ruffoni Paola, rulli Rosanna, Salani cinzia, santovito Savino , scala Danila, scaranello Fiorenzo, secco Gabrio, settembrini Lucia, shakiba hakimeh, solinas Roberto, [OSCURATO:PERSONA], spinelli Simonetta , sticchi Guglielmo, stilo leo, tarallo [OSCURATO:PERSONA], tartari Stefano, [OSCURATO:PERSONA], testa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , T ognetti Paola , tornetta Patrizia , Tragni G abrina , [OSCURATO:PERSONA], T ripodi Salvatore , T ruoiolo Antonio , V accarella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], V iora Tiziana , viti [OSCURATO:PERSONA] , V ocino Pasquale , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 2 novembre 2021 n. 7169 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1975 ([OSCURATO:PERSONA]) e il 1992 ([OSCURATO:PERSONA]); -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 2agosto 2019 n. 16011 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande per intervenuta prescrizione del credito. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 2 novembre 2021 n. 7169 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame e condannò gli appellanti alla rifusione delle spese. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione: a) da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi; b) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri 175 degli originari ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Aguzzi”), con ricorso unitario fondato su sei motivi ed illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre amministrazioni hanno resistito con controricorsoillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Va esaminato per primo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto - essendo stato notificato per primo, il 28.4.2022- va qualificato come ricorso principale. 1.1. Con il primo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., un error in procedendo, consistito nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si deduce che tali norme sarebbero state violate perché la Corte d’appello ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato da [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto di tre documenti “versati in atti dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] unitamente al proprio atto di appello”. Questi tre documenti consistono in altrettante raccomandate inviate per conto della odierna ricorrente al Ministero della salute, al Ministero dell’Università e N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 al Ministero dell’economia; la prima il 9 febbraio 1998, la seconda il 22 marzo 2003 e la terza il 25 marzo 2008. 1.2. Il motivo è temerario. E’ la stessa ricorrente a dichiarare di avere depositato le tre raccomandate suddette soltanto con l’atto d’appello, e dunque inammissibilmente ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. Né la ricorrente, in violazione dell’onere imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c., chiarisce se e quando quei documenti furono invece depositati nel primo grado di giudizio. 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo formula la medesima censura del primo, questa volta prospettata come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, c.p.c.. 2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo. In ogni caso esso sarebbe inammissibile, in quanto la doppia decisione conforme nei gradi di merito preclude la prospettabilità in questa sede del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo. 3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Col terzo motivo è prospettato il vizio di nullità della sentenza, perché sorretta da una motivazione apparente. La motivazione, si sostiene nelle illustrazione del motivo, sarebbe apparente perché la Corte d’appello non ha preso in esame “le critiche mosse dalla dottoressa Amelia alla sentenza di primo grado, né sono state precisate le ragioni in forzadelle quali tali critiche sono state disattese”. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. In primo luogo è inammissibile perché la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 è dedotta sulla base di elementi che nonrisultano dalla sentenza, N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 sicché la nullità si dovrebbe desumere collazionando la sentenza con elementi acquisibili aliunde. In secondo luogo è inammissibile perché il giudice di merito - come questa Corte viene ripetendo da ottanta anni - non è tenuto a prendere in esame ciascuno degli argomenti spesi dalla parte, quando decide la causa in base ad una ragione giuridica assorbente a quegli argomenti. Peraltro, nel caso di specie la motivazione non sarebbe potuta essere più chiara: l’appello è stato rigettato perché il diritto era prescritto. 4. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Col quarto motivo laricorrentelamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2935 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore della legge 370/99. Laricorrente deduce che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazionale, essanon poteva avere “piena conoscenza” dei propri diritti; che con la legge 370/99 lo Stato italiano non diede affatto attuazione piena e completa alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione; che pertanto al momento “dell’istaurazione” [sic] del giudizio di primo grado il termine prescrizionale non era decorso; che tali princìpi sarebbero stati condivisi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza Emmott. 4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022). 4.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dalla ricorrente. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se nonfu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. E’ dunque insostenibile la tesi invocata dalla ricorrent e , secondo cui in subiecta materia essa non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 5.Il primo motivo del ricorso del “gruppo Aguzzi”. Col primo motivo i ricorrenti del gruppo Aguzzi denunciano la nullità della sentenza per non “essersi confrontata con le argomentazioni”da essi spese nel giudizio di gravame. 5.1. Il motivo è infondato per le ragioni già indicate nel precedente § 3.1. 6.Il secondo motivo del ricorso del “gruppo Aguzzi”. Col secondo motivo è denunciato il vizio di “omessa pronunzia sull’applicabilità al caso di specie della nota sentenza Emmottdella corte di giustizia UE”. Tale vizio è prospettato come “omessa pronuncia”, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. 6.1. Il motivo è manifestamente infondato. Gli appellanti si dolsero del giudizio di maturata prescrizione, e sulla maturata prescrizione ha deciso la Corted’appello. Omessa pronuncia dunque non vi fu, né la mancata considerazione di argomenti difensivi -come già detto - costituisce una “omessa pronuncia”. Quanto all’incidenza della sentenza Emmottsulla vicenda qui in esame, vale quanto già detto al precedente § 4.2. 7.Il terzo motivo del ricorso del “gruppo Aguzzi”. Col terzo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999. 7.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bisn. 1 c.p.c., per le ragioni già esposte al precedente § 4.1. 8.Il quarto motivo del ricorso del “gruppo Aguzzi”. N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Col quarto motivo i ricorrenti denunciano il vizio di omessa pronuncia. Deducono di avere formulato istanza con la comparsa conclusionale in grado di appello affinché la questione concernente l’individuazione dell’exordium praescriptionis fosse sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, senza che il giudice di merito provvedesse. 8.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché l’istanza di rinvio pregiudiziale non è una “domanda” sulla quale il giudice di merito ha l’obbligo di provvedere; sia perché il rigetto dell’istanza è implicito nel rigetto dell’appello, sì che vanamente i ricorrenti discorrono di “omessa pronuncia”. 9.Il quinto motivo del ricorso del “gruppo Aguzzi”. Alle pp. 35-37 i ricorrenti instano affinché questa Corte sottopongaalla Corte di giustizia dell’Unione Europa il seguente quesito: “se alla stregua del diritto dell’unione un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile”. 9.1. L’istanza dei ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in duecentododici fattispecie identiche, anche su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti (da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 9/9/ 2024 ) , motivazioni cui si può qui rinviareai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo,disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 10.Il sesto motivo del ricorso del “gruppo Aguzzi”. Col sesto motivo è censurato il capo di sentenza che ha regolato le spese di lite. I ricorrenti deducono che la liquidazione delle spese nella misura di euro 45.871,72 fu “illegittima e gravosa”; che l’Avvocatura Generale resistette N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 all’appello redigendo un solo atto comune per tutti i ricorrenti; che nella liquidazione delle spese in quella misura dovese scorgersi un “intento punitivo”. 10.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Innanzitutto è inammissibile perché i ricorrenti, al di là di deduzioni tanto generiche quanto agiuridiche, non indicano un solo profilo di illegittimità in iuredella regolazione delle spese di lite: non si dolgono della determinazione del valore della causa; né dell’individuazione del corrispondente scaglione ai sensi del d.m. 55/14; né del superamento della soglia massima dei parametri di legge. 10.2. Il motivo è comunque anche infondato nel merito. Questa Corte ha più volte stabilito -con ampia motivazione - che i n caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome. Nella suddetta ipotesi il valore della causa si determina in base alla domanda di valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 -01). 10.3. Nel caso di specie, essendo stata rigettata la domanda di tutti gli attori, il valore della causa va stabilito in base al petitumpiù elevato. N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 In primo grado gli attori domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione “ oltre interessi e rivalutazione monetaria. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Questa fu dunque la domanda più elevata, pari ad euro 55.519. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] si concluse nel 1986, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519) si dovevano sommare (al momento della decisione d’appello) trentacinque anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 101.877,36 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1986pari a 2,835); b) euro 117.381,92a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1986 alla data dell’atto di citazione in primo grado, cioè il 6 agosto 2014). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519 di capitale, più euro 101.877,36 di rivalutazione, più euro 117.381,92 di interessi, ovvero euro 274.778,28. 10.4.Per una domanda di questo valore il d.m. 55/14 prevede un compenso massimo per le tre fasi del giudizio di appello di euro 30.179, che maggiorati del 470% ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 in considerazione del numero di appellanti (maggiore di 30), come meglio si diràtra breve, ascende ad euro 172.020,3. La Corte d’appello pertanto, liquidando la somma di euro 45.871, non solo non ha violato il d.m. 55/14, ma anzi ha trattato i soccombenti con immeritata clemenza. N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 11. Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue. 11.1Giuseppa [OSCURATO:PERSONA] è condannata a rifondere quelle sostenute dall’Avvocatura Generale, liquidate come in dispositivo. 11.2. Tutti i componenti del “[OSCURATO:PERSONA]” vanno condannati in solido alla rifusione delle spese a favore dell’Avvocatura Generale. Tali spese vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) stabilendo il valore della causa in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato, come determinato supra, al § 10.3; -) assumendo quindi a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro; -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022; la memoria dell’Avvocatura è datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 5.900, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%. 11.3.Il totale ascende dunque ad euro ( 5. 9 00 x 470% ) più 5.900 , ovvero euro 33.630. 12. La circostanza che ambedue i ricorsi (principale e successivo) abbiano prospettato questioni di diritto da tempo risolte da questa Corte; che tali N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 questioni abbiano dato vita a centinaia di decisioni puntualmente conformi; che ambo i ricorsi siano stati proposti a fronte di un orientamento di questa Corte più che consolidato; la circostanza che il difensore dei ricorrenti del “gruppo Aguzzi” abbia insistito nella propria impugnazione, nonostante ricorso identico su identica fattispecie, da lui stesso proposto, fosse già stato rigettato prima della proposizione del ricorso qui in esame (da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4582 del 11/2/2022); la circostanza che dopo la proposizione del ricorso oggi in esame il difensore degli odierni ricorrenti si sia visto rigettare identici ricorsi basati su identici motivi e scaturenti da identiche fattispecie (Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15207 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 8690 del 2024), senza trarne le debite valutazioni circa l’insostenibilità della propria pretesa, costituiscono ex se altrettanti indicidi abuso dello strumento processuale, per i fini di cui all’art.96 c.p.c.. I ricorrenti vanno dunque condannati, ai sensi della norma appena indicata, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio delle ulteriori somme indicate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.200, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 1.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) rigetta il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Filomena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Consiglio Marco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] carlo, Di AntonioFilomena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Scaranello N.R.G.: 11717/22 Camera di consiglio del 25 marzo 2025 Fiorenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna i ricorrenti di cui al capoverso precedente, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 33.630, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti indicati al capoverso precedente, in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 16.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 1