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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 06951/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha rigettato l'istanza di restituzione in termini dallo stesso proposta per impugnare la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, 113 cod. pen., pronunciata nei suoi confronti il 18/12/2019 dal Gup del Tribunale di Taranto.

2. Il ricorrente articola due motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. proc. pen.

La Corte territoriale non ha motivato su un punto cruciale dell'intera istanza e cioè che l'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid-19 ha generato, in tutto il territorio nazionale, unitamente al noto disfunzionamento dell'organizzazione giudiziaria, una situazione di forza maggiore e/o caso fortuito che ha, di fatto, impedito l'esatta osservanza dei termini processuali e, in particolare, del termine per la proposizione dell'appello.

Nella propria istanza, il difensore evidenziava, in particolare, che vi era una disparità di trattamento, in tema di sospensione dei termini, tra la sospensione ex art.83 d.l. n. 18/2020 (ove non è prevista alcuna comunicazione in caso di deposito della sentenza oltre il termine originariamente stabilito dal giudice) e la sospensione dei termini nel periodo feriale ove, in caso di sforamento del termine fissato, l'imputato ha diritto a ricevere l'avviso di deposito della sentenza.

2.2. Illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 17/03/2020 per contrasto con la legge n. 742 del 07/10/1969, come modificata dal d.l. n. 132/2014, nonché con gli artt. 3,24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui non è previsto l'avviso di deposito al difensore della sentenza depositata oltre il termine previsto dalla legge.

3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

4. L'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841).

Quanto alla forza maggiore, essa deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione ed essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera.

Per sua stessa definizione, la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera.

Tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Manzara, cit.; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella ed altri, Rv. 207387).

Questa Corte ha altresì affermato che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660).

A questi principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata laddove osserva che, nel caso di specie, non si è concretizzata alcuna delle ipotesi sopra richiamate.

Ricorda come l'informazione, trasmessa via mail in data 17/04/2020, con cui il cancelliere, riscontrata la richiesta del difensore, comunicava che la sentenza n. 792/19 a carico di [OSCURATO:PERSONA] (più altri) non era stata ancora depositata, fosse corretta e veritiera perché il deposito sarebbe avvenuto il successivo 28/04/2020, nei termini come prorogati dall'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020.

È, pertanto, incensurabile la sentenza di appello allorché rileva che, nello svolgimento dell'incarico defensionale, l'ipotesi dell'errore o dell'omissione causata da errore, non può affatto, ai fini della restituzione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen., essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, giacché queste si concretano, come si è più sopra detto, in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre, la prima eventualità può essere evitata mediante l'ordinaria diligenza ed attenzione.

4.1. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa0-iza [OSCURATO:PERSONA] O o». .2 P21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha rigettato l'istanza di restituzione in termini dallo stesso proposta per impugnare la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, 113 cod. pen., pronunciata nei suoi confronti il 18/12/2019 dal Gup del Tribunale di Taranto. 2. Il ricorrente articola due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. La Corte territoriale non ha motivato su un punto cruciale dell'intera istanza e cioè che l'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid-19 ha generato, in tutto il territorio nazionale, unitamente al noto disfunzionamento dell'organizzazione giudiziaria, una situazione di forza maggiore e/o caso fortuito che ha, di fatto, impedito l'esatta osservanza dei termini processuali e, in particolare, del termine per la proposizione dell'appello. Nella propria istanza, il difensore evidenziava, in particolare, che vi era una disparità di trattamento, in tema di sospensione dei termini, tra la sospensione ex art.83 d.l. n. 18/2020 (ove non è prevista alcuna comunicazione in caso di deposito della sentenza oltre il termine originariamente stabilito dal giudice) e la sospensione dei termini nel periodo feriale ove, in caso di sforamento del termine fissato, l'imputato ha diritto a ricevere l'avviso di deposito della sentenza. 2.2. Illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 17/03/2020 per contrasto con la legge n. 742 del 07/10/1969, come modificata dal d.l. n. 132/2014, nonché con gli artt. 3,24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui non è previsto l'avviso di deposito al difensore della sentenza depositata oltre il termine previsto dalla legge. 3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 4. L'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841). Quanto alla forza maggiore, essa deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione ed essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione, la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. Tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Manzara, cit.; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella ed altri, Rv. 207387). Questa Corte ha altresì affermato che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660). A questi principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata laddove osserva che, nel caso di specie, non si è concretizzata alcuna delle ipotesi sopra richiamate. Ricorda come l'informazione, trasmessa via mail in data 17/04/2020, con cui il cancelliere, riscontrata la richiesta del difensore, comunicava che la sentenza n. 792/19 a carico di [OSCURATO:PERSONA] (più altri) non era stata ancora depositata, fosse corretta e veritiera perché il deposito sarebbe avvenuto il successivo 28/04/2020, nei termini come prorogati dall'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020. È, pertanto, incensurabile la sentenza di appello allorché rileva che, nello svolgimento dell'incarico defensionale, l'ipotesi dell'errore o dell'omissione causata da errore, non può affatto, ai fini della restituzione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen., essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, giacché queste si concretano, come si è più sopra detto, in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre, la prima eventualità può essere evitata mediante l'ordinaria diligenza ed attenzione. 4.1. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa0-iza [OSCURATO:PERSONA] O o». .2 P21
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