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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17734/2022

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nerale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 motivazione della sentenza, essendo oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di fatti decisivi che siano stati oggetto di discussione tra le parti ovvero la mancanza della motivazione stessa, nei casi di radicale carenza della stessa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi, ipotesi non ravvisabile nella specie. 3.- Nel settimo motivo, riguardante la qualificazione delle aree come edificabili, si fa cenno a una lettera del 23 novembre 2000, inviata dal Comune ai comproprietari, contenente la stima delle aree Barone, dalla quale i giudici di merito avevano tratto la conclusione che fosse inattendibile la stima inferiore operata dal primo c.t.u. nominato nel processo e preferibile la stima operata dal secondo c.t.u. (Greco); esito contestato dal Comune di Ancona, il quale sostiene che tale lettera aveva uno scopo meramente transattivo, senza alcun riconoscimento del diritto dei proprietari a una valutazione in termini edificatori.

L’ottavo motivo concerne ancora la qualificazione urbanistica delle aree Barone irreversibilmente trasformate come legalmente edificabili, avendo i giudici di merito accolto le conclusioni del secondo c.t.u. e violato il principio secondo il quale l’edificabilità legale si identifica con le possibilità edificatorie riconosciute al privato proprietario dai piani urbanistici e non anche con la possibilità di concorrere negli interventi finalizzati alla realizzazione di opere destinate a fini pubblici (nella specie, a viabilità). 3.1.- Entrambi i motivi sono inammissibili sia nella parte in cui richiamano la lettera del 23 novembre 2000 senza trascriverne il contenuto, ciò non consentendo di apprezzare significato e rilevanza della censura, la quale è anche perplessa, non chiarendo se abbia ad oggetto la quantificazione economica della stima ivi espressa o la qualificazione urbanistica dell’area, sia nella parte in cui consistono in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 generiche doglianze sulla scelta dei giudici di merito di recepire le Data pubblicazione 31/05/2022 conclusioni del secondo anziché del primo consulente, senza far comprendere con chiarezza le ragioni delle critiche. 3.2.- Sono infondati nella parte in cui contestano la qualificazione delle aree in termini edificabili anziché, come sostenuto dal Comune di Ancona, agricoli.

La Corte territoriale, avendo giudicato le aree come fornite di una “edificabilità attenuata” (pag. 16 della sentenza) in quanto vincolate alla realizzazione di un asse viario a servizio della collettività, che consentiva la realizzazione di strutture di servizio (bar, ristoranti, motel, stazioni di servizio, ecc.) mediante iniziativa promiscua pubblico-privata, non è incorsa in alcuna violazione dei parametri normativi vigenti in materia, neppure specificamente richiamati, avendo invece fatto corretta applicazione dell’art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992, vigente ratione temporis, che impone di «considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti” (cfr. oggi l’art. 37, comma 3, t.u. espr. del 2001).

La valutazione di tali possibilità è compito dei giudici di merito che lo hanno espletato sulla base di apprezzamenti incensurabili in sede di legittimità, essendo corretta la premessa giuridica che ne è a fondamento.

Ed infatti, come osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 172 del 2001, cui si deve dare continuità, “l’edificabilità non si identifica né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazioni del suolo in via di principio non precluse (come nella specie) all’iniziativa privata, che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che siano come tali sottoposte al regime autorizzatorio”.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Di conseguenza, è conforme a diritto la valutazione compiuta dalla Corte anconetana in termini di edificabilità, seppur attenuata o ridotta, dell’area trasformata, in ragione della prevista realizzazione di strutture edilizie strumentali alla presenza dell’arteria stradale (nel motivo si fa riferimento alla stazione di servizio per la distribuzione del carburante corredata di un parcheggio pubblico obbligatorio), consentita all’iniziativa promiscua pubblica-privata e coerente con le previsioni conformative degli strumenti urbanistici.

Non è quindi condivisibile la tesi del Comune di Ancona che vorrebbe escludere la edificabilità legale di aree che comunque la possiedono seppur in misura ridotta, con l’effetto di trasformare un vincolo conformativo da zonizzazione in un vincolo di inedificabilità assoluta. 4.- Il nono motivo rimprovera alla sentenza impugnata motivazione contraddittoria ed insufficiente per avere aderito alla relazione estimativa del c.t.u., che si assume inficiata dall’errore prospettico di avere operato la stima valorizzando gli usi resi possibili dalla irreversibile trasformazione delle aree per la realizzazione dell’opera viaria, la cui presenza consentiva l’esecuzione del parcheggio pubblico (a un rilevante costo non altrimenti sostenibile dai privati) e della stazione di servizio. 4.1.- Il suddetto motivo prospetta un vizio motivazionale che si suppone come ancora denunciabile nei termini della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre il controllo (ex art. 360 n.5 c.p.c.) è oggi consentito nei limiti dell’omesso esame del fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi quest’ultima non dedotta e insussistente nella specie; risolvendosi, dunque, il motivo in una critica non autosufficiente della stima compiuta dai giudici di merito sulla base di accertamenti tecnici genericamente richiamati e criticati, senza consentire alcun vaglio di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 legittimità in questa sede.

Inoltre, con riguardo alla lamentata Data pubblicazione 31/05/2022 valorizzazione, asseritamente indebita, degli usi consentiti dalla irreversibile trasformazione e destinazione delle aree a strada pubblica, si tratta di un esito conseguenziale alla natura (non contestata dal Comune di Ancona) conformativa del vincolo derivante dalla zonizzazione del territorio. 5.- Il decimo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (ora 33 t.u. espr.), per avere riconosciuto e determinato il danno alla residua proprietà in mancanza dei presupposti applicativi dell’espropriazione parziale, atteso che l’espropriazione di una superficie corrispondente a circa il trenta per cento dell’intero fondo non aveva avuto concrete ripercussioni negative sulla restante porzione non espropriata, la quale non aveva subito diminuzioni di valore. 5.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una impropria richiesta di rivisitazione delle valutazioni di fatto che i giudici di merito hanno compiuto sulla base di indagini tecniche di cui dà atto lo stesso Comune quando riferisce che il consulente aveva evidenziato i fenomeni di deflusso delle acque nella proprietà residua. 6.- E’ inammissibile anche l’undicesimo motivo, che consiste in una mera e riassuntiva reiterazione delle precedenti doglianze sulla stima complessiva delle aree all’epoca dell’irreversibile trasformazione, come operata dai giudici di merito sulla base di una consulenza tecnica che si assume non condivisibile. 7.- All’integrale rigetto del ricorso del Comune di Ancona consegue il difetto di interesse del Longarini a coltivare l’adesione manifestata, in via subordinata, ai motivi dal settimo all’undicesimo.

Ricorso incidentale di Longarini.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 1.- Con un unico motivo il Longarini imputa alla sentenza non Data pubblicazione 31/05/2022 definitiva n. 692 del 2013 della Corte anconetana violazione e fasa applicazione dei ”principi in materia di legittimazione passiva” e dell’art. 2043 c.c., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere affermato la corresponsabilità di ACA senza accertare una condotta colposa imputabile alla stessa, né considerare che i vizi della procedura espropriativa erano riconducibili all’operato del Comune di Ancona e trascurando, inoltre, l’affidamento incolpevole della società che era stata indotta a proseguire nell’occupazione delle aree dai provvedimenti del giudice amministrativo pronunciatosi in sede cautelare sulle censure di illegittimità avanzate dai signori Barone. 1.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una astratta doglianza rivolta all’accertamento dei fatti posti a base dell’incensurabile giudizio di responsabilità compiuto dai giudici di merito nell’applicazione in concreto del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno per illegittima occupazione e trasformazione di immobile privato, la qualità di responsabile del fatto illecito causativo del danno e di titolare passivo del rapporto obbligatorio, collegato ai danni provocati dal compimento di tale illegittima attività, spetta ai soggetti, quali ne siano le qualifiche (concedente, concessionario, assegnatario ecc.), che hanno proceduto alla materiale apprensione e manipolazione del bene (ex plurimis, Cass. n. 8692 del 2013).

La censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è ammissibile per le ragioni esposte (sub 2.1 e 4.1), non trattandosi di motivazione al di sotto della soglia del minimo costituzionale, ex art. 111, comma 6, Cost.

Ricorso incidentale dei Barone. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] denunciano omesso esame di fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto il risarcimento del danno per l’occupazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 illegittima dell’area espropriata di fatto (di mq. 34617) dalla data (8 Data pubblicazione 31/05/2022 giugno 1984) di immissione in possesso a quella dell’irreversibile trasformazione (19 luglio 1984), sull’erroneo presupposto che altrimenti si sarebbe dato luogo a una indebita duplicazione della medesima voce risarcitoria. 1.1.- Il motivo è fondato.

Ad avviso della Corte territoriale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile illegittimamente occupato potrebbe essere riconosciuto al proprietario esclusivamente con riferimento alla superficie occupata ma non di fatto espropriata o irreversibilmente trasformata, poiché per l’occupazione illegittima di quest’ultima sarebbe dovuta la sola voce risarcitoria per la perdita della proprietà, da ritenere onnicomprensiva di ogni altro profilo di danno.

La tesi si basa sul presupposto erroneo della coincidenza del danno per la perdita del godimento del bene dal momento iniziale dell’occupazione illegittima (nella specie, in data 8 giugno 1984, a seguito dell’annullamento del decreto di occupazione d’urgenza da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1147 del 1993) con il danno derivante dall’irreversibile trasformazione (che è all’origine della perdita della proprietà del bene) nella successiva data del 31 (o 19) luglio 1984, con la conseguenza che nulla spetterebbe al proprietario per l’occupazione illegittima nel periodo intermedio.

Evidente è l’errore concettuale insito in questo argomentare, trattandosi di danni diversi che devono entrambi essere risarciti.

La Corte di merito dovrà, nel giudizio di rinvio, pronunciare sulla domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima delle aree irreversibilmente trasformate. 2.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, per avere la sentenza impugnata acriticamente aderito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 alle conclusioni del c.t.u.

Greco, trascurando di valutare le critiche Data pubblicazione 31/05/2022 svolte dal consulente di parte dei signori Barone, dirette a dimostrare il maggior valore delle aree di causa prima che fosse realizzata l’opera viaria. 2.1.- Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha mostrato di avere esaminato i rilievi critici sollevati dai Barone sulla consulenza in questione rigettandoli, ma il motivo li ripropone in questa sede, nel tentativo improprio di sollecitare il giudice di legittimità ad operare un nuovo e inammissibile giudizio di fatto. 3.- Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia sull’istanza - proposta con l’appello incidentale su questione comunque rilevabile d’ufficio - di liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, per il periodo successivo alla sentenza definitiva di primo grado n. 98 del 2009 che aveva condannato il Comune di Ancona e ACA, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio della sorte capitale “oltre rivalutazione in base agli indici Istat dal luglio 1984 sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza”. 3.1.- Il motivo è fondato, alla luce del principio secondo cui, nell’obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice d’appello d’ufficio, trattandosi di debito di valore, anche quando sia passata in giudicato la statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, riguardante il mancato riconoscimento della svalutazione nel periodo anteriore alla sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. n. 5567 del 2009). 4.- In conclusione, il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale di Longarini è inammissibile e il ricorso incidentale dei F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 Barone è fondato limitatamente ai motivi primo e terzo, in relazione ai Data pubblicazione 31/05/2022 quali la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame nei termini indicati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale del Comune di Ancona, dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglie il primo e terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale Comune di Ancona e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 8 aprile 2022 Il cons. rel.

Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 motivazione della sentenza, essendo oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di fatti decisivi che siano stati oggetto di discussione tra le parti ovvero la mancanza della motivazione stessa, nei casi di radicale carenza della stessa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi, ipotesi non ravvisabile nella specie. 3.- Nel settimo motivo, riguardante la qualificazione delle aree come edificabili, si fa cenno a una lettera del 23 novembre 2000, inviata dal Comune ai comproprietari, contenente la stima delle aree Barone, dalla quale i giudici di merito avevano tratto la conclusione che fosse inattendibile la stima inferiore operata dal primo c.t.u. nominato nel processo e preferibile la stima operata dal secondo c.t.u. (Greco); esito contestato dal Comune di Ancona, il quale sostiene che tale lettera aveva uno scopo meramente transattivo, senza alcun riconoscimento del diritto dei proprietari a una valutazione in termini edificatori. L’ottavo motivo concerne ancora la qualificazione urbanistica delle aree Barone irreversibilmente trasformate come legalmente edificabili, avendo i giudici di merito accolto le conclusioni del secondo c.t.u. e violato il principio secondo il quale l’edificabilità legale si identifica con le possibilità edificatorie riconosciute al privato proprietario dai piani urbanistici e non anche con la possibilità di concorrere negli interventi finalizzati alla realizzazione di opere destinate a fini pubblici (nella specie, a viabilità). 3.1.- Entrambi i motivi sono inammissibili sia nella parte in cui richiamano la lettera del 23 novembre 2000 senza trascriverne il contenuto, ciò non consentendo di apprezzare significato e rilevanza della censura, la quale è anche perplessa, non chiarendo se abbia ad oggetto la quantificazione economica della stima ivi espressa o la qualificazione urbanistica dell’area, sia nella parte in cui consistono in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 generiche doglianze sulla scelta dei giudici di merito di recepire le Data pubblicazione 31/05/2022 conclusioni del secondo anziché del primo consulente, senza far comprendere con chiarezza le ragioni delle critiche. 3.2.- Sono infondati nella parte in cui contestano la qualificazione delle aree in termini edificabili anziché, come sostenuto dal Comune di Ancona, agricoli. La Corte territoriale, avendo giudicato le aree come fornite di una “edificabilità attenuata” (pag. 16 della sentenza) in quanto vincolate alla realizzazione di un asse viario a servizio della collettività, che consentiva la realizzazione di strutture di servizio (bar, ristoranti, motel, stazioni di servizio, ecc.) mediante iniziativa promiscua pubblico-privata, non è incorsa in alcuna violazione dei parametri normativi vigenti in materia, neppure specificamente richiamati, avendo invece fatto corretta applicazione dell’art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992, vigente ratione temporis, che impone di «considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti” (cfr. oggi l’art. 37, comma 3, t.u. espr. del 2001). La valutazione di tali possibilità è compito dei giudici di merito che lo hanno espletato sulla base di apprezzamenti incensurabili in sede di legittimità, essendo corretta la premessa giuridica che ne è a fondamento. Ed infatti, come osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 172 del 2001, cui si deve dare continuità, “l’edificabilità non si identifica né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazioni del suolo in via di principio non precluse (come nella specie) all’iniziativa privata, che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che siano come tali sottoposte al regime autorizzatorio”.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Di conseguenza, è conforme a diritto la valutazione compiuta dalla Corte anconetana in termini di edificabilità, seppur attenuata o ridotta, dell’area trasformata, in ragione della prevista realizzazione di strutture edilizie strumentali alla presenza dell’arteria stradale (nel motivo si fa riferimento alla stazione di servizio per la distribuzione del carburante corredata di un parcheggio pubblico obbligatorio), consentita all’iniziativa promiscua pubblica-privata e coerente con le previsioni conformative degli strumenti urbanistici. Non è quindi condivisibile la tesi del Comune di Ancona che vorrebbe escludere la edificabilità legale di aree che comunque la possiedono seppur in misura ridotta, con l’effetto di trasformare un vincolo conformativo da zonizzazione in un vincolo di inedificabilità assoluta. 4.- Il nono motivo rimprovera alla sentenza impugnata motivazione contraddittoria ed insufficiente per avere aderito alla relazione estimativa del c.t.u., che si assume inficiata dall’errore prospettico di avere operato la stima valorizzando gli usi resi possibili dalla irreversibile trasformazione delle aree per la realizzazione dell’opera viaria, la cui presenza consentiva l’esecuzione del parcheggio pubblico (a un rilevante costo non altrimenti sostenibile dai privati) e della stazione di servizio. 4.1.- Il suddetto motivo prospetta un vizio motivazionale che si suppone come ancora denunciabile nei termini della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre il controllo (ex art. 360 n.5 c.p.c.) è oggi consentito nei limiti dell’omesso esame del fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi quest’ultima non dedotta e insussistente nella specie; risolvendosi, dunque, il motivo in una critica non autosufficiente della stima compiuta dai giudici di merito sulla base di accertamenti tecnici genericamente richiamati e criticati, senza consentire alcun vaglio di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 legittimità in questa sede. Inoltre, con riguardo alla lamentata Data pubblicazione 31/05/2022 valorizzazione, asseritamente indebita, degli usi consentiti dalla irreversibile trasformazione e destinazione delle aree a strada pubblica, si tratta di un esito conseguenziale alla natura (non contestata dal Comune di Ancona) conformativa del vincolo derivante dalla zonizzazione del territorio. 5.- Il decimo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (ora 33 t.u. espr.), per avere riconosciuto e determinato il danno alla residua proprietà in mancanza dei presupposti applicativi dell’espropriazione parziale, atteso che l’espropriazione di una superficie corrispondente a circa il trenta per cento dell’intero fondo non aveva avuto concrete ripercussioni negative sulla restante porzione non espropriata, la quale non aveva subito diminuzioni di valore. 5.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una impropria richiesta di rivisitazione delle valutazioni di fatto che i giudici di merito hanno compiuto sulla base di indagini tecniche di cui dà atto lo stesso Comune quando riferisce che il consulente aveva evidenziato i fenomeni di deflusso delle acque nella proprietà residua. 6.- E’ inammissibile anche l’undicesimo motivo, che consiste in una mera e riassuntiva reiterazione delle precedenti doglianze sulla stima complessiva delle aree all’epoca dell’irreversibile trasformazione, come operata dai giudici di merito sulla base di una consulenza tecnica che si assume non condivisibile. 7.- All’integrale rigetto del ricorso del Comune di Ancona consegue il difetto di interesse del Longarini a coltivare l’adesione manifestata, in via subordinata, ai motivi dal settimo all’undicesimo. Ricorso incidentale di Longarini.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 1.- Con un unico motivo il Longarini imputa alla sentenza non Data pubblicazione 31/05/2022 definitiva n. 692 del 2013 della Corte anconetana violazione e fasa applicazione dei ”principi in materia di legittimazione passiva” e dell’art. 2043 c.c., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere affermato la corresponsabilità di ACA senza accertare una condotta colposa imputabile alla stessa, né considerare che i vizi della procedura espropriativa erano riconducibili all’operato del Comune di Ancona e trascurando, inoltre, l’affidamento incolpevole della società che era stata indotta a proseguire nell’occupazione delle aree dai provvedimenti del giudice amministrativo pronunciatosi in sede cautelare sulle censure di illegittimità avanzate dai signori Barone. 1.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una astratta doglianza rivolta all’accertamento dei fatti posti a base dell’incensurabile giudizio di responsabilità compiuto dai giudici di merito nell’applicazione in concreto del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno per illegittima occupazione e trasformazione di immobile privato, la qualità di responsabile del fatto illecito causativo del danno e di titolare passivo del rapporto obbligatorio, collegato ai danni provocati dal compimento di tale illegittima attività, spetta ai soggetti, quali ne siano le qualifiche (concedente, concessionario, assegnatario ecc.), che hanno proceduto alla materiale apprensione e manipolazione del bene (ex plurimis, Cass. n. 8692 del 2013). La censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è ammissibile per le ragioni esposte (sub 2.1 e 4.1), non trattandosi di motivazione al di sotto della soglia del minimo costituzionale, ex art. 111, comma 6, Cost. Ricorso incidentale dei Barone. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] denunciano omesso esame di fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto il risarcimento del danno per l’occupazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 illegittima dell’area espropriata di fatto (di mq. 34617) dalla data (8 Data pubblicazione 31/05/2022 giugno 1984) di immissione in possesso a quella dell’irreversibile trasformazione (19 luglio 1984), sull’erroneo presupposto che altrimenti si sarebbe dato luogo a una indebita duplicazione della medesima voce risarcitoria. 1.1.- Il motivo è fondato. Ad avviso della Corte territoriale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile illegittimamente occupato potrebbe essere riconosciuto al proprietario esclusivamente con riferimento alla superficie occupata ma non di fatto espropriata o irreversibilmente trasformata, poiché per l’occupazione illegittima di quest’ultima sarebbe dovuta la sola voce risarcitoria per la perdita della proprietà, da ritenere onnicomprensiva di ogni altro profilo di danno. La tesi si basa sul presupposto erroneo della coincidenza del danno per la perdita del godimento del bene dal momento iniziale dell’occupazione illegittima (nella specie, in data 8 giugno 1984, a seguito dell’annullamento del decreto di occupazione d’urgenza da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1147 del 1993) con il danno derivante dall’irreversibile trasformazione (che è all’origine della perdita della proprietà del bene) nella successiva data del 31 (o 19) luglio 1984, con la conseguenza che nulla spetterebbe al proprietario per l’occupazione illegittima nel periodo intermedio. Evidente è l’errore concettuale insito in questo argomentare, trattandosi di danni diversi che devono entrambi essere risarciti. La Corte di merito dovrà, nel giudizio di rinvio, pronunciare sulla domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima delle aree irreversibilmente trasformate. 2.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, per avere la sentenza impugnata acriticamente aderito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 alle conclusioni del c.t.u. Greco, trascurando di valutare le critiche Data pubblicazione 31/05/2022 svolte dal consulente di parte dei signori Barone, dirette a dimostrare il maggior valore delle aree di causa prima che fosse realizzata l’opera viaria. 2.1.- Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha mostrato di avere esaminato i rilievi critici sollevati dai Barone sulla consulenza in questione rigettandoli, ma il motivo li ripropone in questa sede, nel tentativo improprio di sollecitare il giudice di legittimità ad operare un nuovo e inammissibile giudizio di fatto. 3.- Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia sull’istanza - proposta con l’appello incidentale su questione comunque rilevabile d’ufficio - di liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, per il periodo successivo alla sentenza definitiva di primo grado n. 98 del 2009 che aveva condannato il Comune di Ancona e ACA, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio della sorte capitale “oltre rivalutazione in base agli indici Istat dal luglio 1984 sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza”. 3.1.- Il motivo è fondato, alla luce del principio secondo cui, nell’obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice d’appello d’ufficio, trattandosi di debito di valore, anche quando sia passata in giudicato la statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, riguardante il mancato riconoscimento della svalutazione nel periodo anteriore alla sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. n. 5567 del 2009). 4.- In conclusione, il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale di Longarini è inammissibile e il ricorso incidentale dei F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21013/2016 Numero sezionale 1327/2022 Numero di raccolta generale 17734/2022 Barone è fondato limitatamente ai motivi primo e terzo, in relazione ai Data pubblicazione 31/05/2022 quali la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame nei termini indicati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale del Comune di Ancona, dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglie il primo e terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale Comune di Ancona e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 8 aprile 2022 Il cons. rel. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d
Sentenza Cassazione n. 17734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris