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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 05043/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15303/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale f.f. pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro REGIONE LAZIO; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5828/2020depositata il 24/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel febbraio del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, la [OSCURATO:PERSONA] G (ora AUSL Roma 5) e la Regione Lazio, deducendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva erogato, nel dicembre 2007, prestazioni di riabilitazione motoria in regime di ricovero e day Hospital maturando un credito di € 1.032.424,19, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, poi ceduto alla [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n. 14297/2014 il Tribunale di Roma, ha respinto la domanda nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e della Regione Lazio, ha condannato, invece, la [OSCURATO:PERSONA] G al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di € 1.032.424,19 oltre interessi dovuti sulla sorta capitale dalla data di notifica dell’atto introduttivo al soddisfo, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria sempre con decorrenza dalla medesima data. 2.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5828/2020 del 24 novembre 2020, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché su quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] RM G, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” fosse l’Ente incaricato del pagamento e il soggetto passivo dell’obbligazione dedotta e, conseguentemente, ha condannato quest’ultima al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma € 1.032.424,19 oltre interessi al saggio di cui all’art. 1284 comma 1 c.c. ed interessi anatocistici sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica della domanda, e del maggior danno, costituito dalla eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma dell’art.1284 c.c., con decorrenza dalla domanda al saldo.

3. Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, propone ricorso per Cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria.

3.1. Resistono con autonomi controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] 5 e [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essi illustrati da memoria.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., nonché dell’art. 101, comma 2, 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.).

Sostiene che i contratti tra strutture private e ASL, riguardando la P.A., necessitano della forma scritta ad substantiam, anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio.

Nel caso, un tale valido titolo contrattuale mancherebbe, per cui si verterebbe in un’ipotesi di nullità, rilevabile d’ufficio nel giudizio di appello e pure in cassazione.

Su tali basi, afferma che la Corte d’appello sarebbe incorsa in più errores in iudicando e in procedendo , stante: (i) da un lato, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulla “questione ‘esistenza e validità’ del contratto sottesa, costituendone il presupposto logico-giuridico, a tutti i motivi di gravame sottoposti dall’appellante principale e da quello incidentale” (cfr. p 19, ricorso) e per “non aver esercitato il potere/dovere di rilevazione officiosa della nullità”; (ii) dall’altro lato, dell’art. 1421 c.c. e degli artt. 8-quater e 8 - quinquies , d.lgs. n. 502/1992, per non essersi avveduta della mancanza di un contratto scritto e, quindi, per non aver rilevato d’ufficio la nullità del contratto in forza del quale UBI avrebbe potuto chiedere il pagamento delle somme poste dalla Corte a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 21, ricorso).

Tale mancanza, laddove rilevata, avrebbe dovuto indurre la stessa Corte d’appello a provocare il contraddittorio tra le parti, con conseguente violazione, per tale ragione, dell’art. 101, comma 2, c.p.c.

Ancora, sotto il profilo, denuncia l’omesso esame del dato contrattuale, per essere stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione della DGR Lazio n. 602/2004, dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/93, degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., degli artt. 8-quater e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

L’errore della Corte territoriale sarebbe stato quello di aver ricompreso la pretesa di UBI nella centralizzazione dei pagamenti disposta con DGR n. 602/2004, malgrado la mancanza di un valido titolo contrattuale in forma scritta e il suo deposito in giudizio. 4.3.Con il terzo motivo, parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., degli artt. 8-quater e 8 - quinquies, d.lgs. n. 502/1992, della DGR Lazio n. 602/2004, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dal momento che la Corte d’appello, se avesse rilevato la mancanza di un valido titolo contrattuale, avrebbe dovuto respingere la domanda proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

4.4. Con il quarto motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1283, 1284, 1421, 1350 e 2697 c.c., degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto la pronuncia sugli interessi presupponeva l’esistenza di un valido rapporto contrattuale, nel caso invece insussistente (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

4.5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 101, comma 2, c.p.c., della DGR Lazio n. 1762/2002, degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 8-quater e 8 - quinquies , d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.).

La Corte d’appello, per affermare la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto ricorso alla DGR Lazio n. 1762/2002, non prodotta né menzionata da alcuna delle parti, per cui sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 115 e 101, comma 2, c.p.c.

5. I primi tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, inerendo tutti, seppur sotto aspetti diversi, la questione giuridica dell’esistenza o meno di un valido titolo contrattuale in capo ad UBI ai fini del pagamento delle prestazioni di riabilitazione motoria per cui è causa.

Ebbene, le censure svolte in merito ai dedotti vizi di error in iudicandoe in procedendo sono fondate.

Al riguardo, per meglio inquadrare la tematica su cui si è focalizzato la ricorrente, va ricordato il principio, consolidato e condiviso da questo collegio, secondo cui, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poi integrato dall’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che condicio sine qua non, per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, è la sussistenza di un provvedimento amministrativo che riconosca alla struttura privata la qualità di soggetto accreditato, dopodiché la disciplina del volume massimo delle prestazioni erogate, dei requisiti del servizio e dell’ammontare dei corrispettivi va disciplinata in specifici contratti, dovendosi, “in ogni caso, escludere, ai sensi del d.lgs. n. 502 cit., art. 8 quinquies, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, ai sensi del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (cfr. Cass. civ., Sez.

I, Ord., 11 novembre 2024, n. 28961; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 18 aprile 2023, n. 10297; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 5 luglio 2024, n. 18369; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 27 febbraio 2023, n. 5877; Cass. civ., Sez.

VI - 1, Ord., 16 settembre 2022, n. 27310; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7019; Cass. civ., Sez.

VI-3, Ord., 3 giugno 2014, n. 12392).

Sul punto, è stato ulteriormente precisato che “l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio” (cfr. Cass. civ., Sez.

I, Ord., 15 novembre 2024, n. 29493; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 6 novembre 2024, n. 28554; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 11 ottobre 2024, n. 26523; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 30 agosto 2024, n. 23387; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7019; Cass. civ., Sez.

I, 19 novembre 2020, n. 26362; Cass. civ. Sez.

III, Ord., 5 luglio 2018, n. 17588).

Questo perché tale contratto consente: (i) da un lato, alla struttura privata, che accetta, di obbligarsi a rispettare tariffe, condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; (ii) da altro lato, all’ente pubblico di assumere l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nello stesso contratto, convenzionalmente stabiliti ovvero applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. n. 17588/2018 cit.).

Sul punto, è stato altresì chiarito che “l’accreditamento non è fonte diretta del rapporto contrattuale, ma mera condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti” (cfr. Cass. civ., Sez.

III, 2 luglio 2019, n. 17665).

Pertanto, nel caso qui in esame, la pacifica inesistenza di un rapporto contrattuale inter partes – già evidenziata dall’[OSCURATO:PERSONA] in primo e secondo grado: v. pp. 3-7 ricorso, in cui sono state riportate, nel rispetto del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6. c.p.c., le eccezioni formulate – determina la nullità ab origine della pretesa creditoria, non potendosi, per l’appunto, ritenere sufficiente l’esecuzione di prestazioni in regime di accreditamento.

In proposito, si osserva come la nullità contrattuale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile, anche d’ufficio, nel giudizio di appello e pure in cassazione (cfr. principio sancito da Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., Sez.

I, 28 ottobre 2024, n. 27792; Cass., Sez.

I, Ord., 19 aprile 2024, n. 10650; Cass., Sez. lav., Ord., 21 dicembre 2023, n. 35700; Cass., Sez.

III, Ord., 11 luglio 2023, n. 19714; Cass., Sez.

III, Ord., 13 dicembre 2022, n. 36421).

Per cui, il giudice può procedere sempre a un siffatto rilievo, tenendo sempre conto che deve, comunque, trovare riscontro in una tempestiva allegazione delle parti dei fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale.

E qui, come detto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha riferito, circostanziando le relative asserzioni nel rispetto del citato principio di autosufficienza, di aver tempestivamente sollevato, così come le altre parti in causa, eccezioni in ordine al difetto di prova dell’esistenza del preteso credito azionato, sin dalla comparsa di costituzione innanzi al Tribunale.

Circostanza questa, che non risulta sia stata mai contestata, neppure nella presente sede.

Si legge, ad esempio, a pagina 3 del ricorso: “Si costituiva nel giudizio, così come istaurato, l’[OSCURATO:PERSONA], eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sotto diversi profili; […] in via subordinata e nel merito, eccepiva l’inesistenza di qualsivoglia regione di credito precisando “che la [OSCURATO:SOCIETA] dovrà provare: l’esecuzione delle prestazioni, la riferibilità dell’accreditamento provvisorio detenuto dalla propria dante causa alle prestazioni rese, la verifica di esse e del loro presunto compenso da parte del SIAR, la verifica dei progetti riabilitativi da parte della UCV della AUSL, l’applicazione della riduzione del compenso (o l’esclusione di ulteriore compenso) in dipendenza dello sfioramento del tetto di spesa programmata e ogni altro elemento costitutivo del presunto credito”.

E ancora, a pag. 4: “Si costituivano … in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] G e la Regione Lazio, eccependo … il difetto di legittimazione passiva (sostenendo, la AUSL, la sussistenza di quella della comparente e della Regione e, la Regione, la sussistenza di quella della AUSL), il difetto di prova del credito […]”.

E poi, a pagina 6, riporta testualmente il ricorrente: “Si costituivano per resistere all’appello così formulato la Regione Lazio, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente e l’Azienda USL Roma 5 la quale spiegava appello incidentale, denunciando - per quanto qui interessi – l’erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui (i) l’aveva ritenuta legittimata passivamente all'azione proposta dalla UBI, (ii) in cui non aveva delibato l’eccezione di improcedibilità della domanda e (iii) in cui non aveva considerato la specifica contestazione del credito azionato e la mancanza di prova di esso [cfr. comparsa di costituzione in appello AUSL, pagina 17, dal II al IV capoverso - documento b) del fascicoletto].

La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 maggio 2020 quando era trattenuta in decisione.

Con le comparse conclusionali depositate, le parti illustravano le difese spiegate all’atto della costituzione in giudizio e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] evidenziava la mancanza (rectius: la nullità) del titolo contrattuale in forza del quale la dante causa dell’UBI avrebbe potuto rendere prestazioni sanitarie con oneri a carico del [OSCURATO:PERSONA] e la rilevabilità d’ufficio della detta nullità […]”.

Vien da sé, quindi, che i principi sopra enunciati sono stati del tutto ignorati dalla Corte territoriale, la quale, rispetto alla eccepita inesistenza del contratto – più volte sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla Regione e dall’USL Roma 5 nei loro scritti difensivi (cfr. pp. 3-6 e 20, ricorso) – nel pronunciarsi sull’inapplicabilità alla fattispecie degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, ha affermato che sarebbe “pacifico che la fonte contrattuale è antecedente all’agosto 2002” e, sul punto, prima di lei, il Tribunale aveva statuito che le prestazioni sanitarie su cui si controverte si fondano su un accreditamento “che è da considerarsi in tutto equipollente al rapporto contrattuale” (cfr. p. 4, V capoverso, sentenza di primo grado, Tribunale Roma n. 14297/2014, riprodotta a pagg. 19 e 20 del ricorso).

Quando invece, proprio sulla scorta dei suddetti principi, la Corte d’appello avrebbe dovuto soffermarsi e decidere la questione, certamente dirimente, non limitandosi a respingere la tesi di UBI, statuendo, sebbene incidentalmente perché ancora in punto di interessi che, sotto il profilo della fonte contrattuale, a nulla rilevano i singoli momenti di esecuzione della prestazione (cfr. p. 6, sentenza impugnata, n. 5820/2020).

Alla luce dell’analisi svolta e considerando che dai controricorsi depositati non emergono elementi idonei a confutare in modo adeguato le argomentazioni della ricorrente, né risulta agli atti un contratto valido che possa costituire un solido fondamento per le pretese della parte resistente, deve concludersi nel senso dell’erroneità della decisione impugnata.

Pertanto, si rende necessaria la cassazione della sentenza, in quanto affetta da vizi giuridici che ne compromettono la legittimità e la correttezza sotto il profilo normativo e interpretativo.

5.1. Dall’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso deriva, conseguentemente, l’assorbimento del quarto e quinto motivo.

6. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, assorbiti altri, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

P. Q. M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15303/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale f.f. pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro REGIONE LAZIO; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5828/2020depositata il 24/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel febbraio del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, la [OSCURATO:PERSONA] G (ora AUSL Roma 5) e la Regione Lazio, deducendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva erogato, nel dicembre 2007, prestazioni di riabilitazione motoria in regime di ricovero e day Hospital maturando un credito di € 1.032.424,19, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, poi ceduto alla [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 14297/2014 il Tribunale di Roma, ha respinto la domanda nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e della Regione Lazio, ha condannato, invece, la [OSCURATO:PERSONA] G al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di € 1.032.424,19 oltre interessi dovuti sulla sorta capitale dalla data di notifica dell’atto introduttivo al soddisfo, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria sempre con decorrenza dalla medesima data. 2.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5828/2020 del 24 novembre 2020, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché su quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] RM G, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” fosse l’Ente incaricato del pagamento e il soggetto passivo dell’obbligazione dedotta e, conseguentemente, ha condannato quest’ultima al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma € 1.032.424,19 oltre interessi al saggio di cui all’art. 1284 comma 1 c.c. ed interessi anatocistici sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica della domanda, e del maggior danno, costituito dalla eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma dell’art.1284 c.c., con decorrenza dalla domanda al saldo. 3. Avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, propone ricorso per Cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. 3.1. Resistono con autonomi controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] 5 e [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essi illustrati da memoria. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., nonché dell’art. 101, comma 2, 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.). Sostiene che i contratti tra strutture private e ASL, riguardando la P.A., necessitano della forma scritta ad substantiam, anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio. Nel caso, un tale valido titolo contrattuale mancherebbe, per cui si verterebbe in un’ipotesi di nullità, rilevabile d’ufficio nel giudizio di appello e pure in cassazione. Su tali basi, afferma che la Corte d’appello sarebbe incorsa in più errores in iudicando e in procedendo , stante: (i) da un lato, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulla “questione ‘esistenza e validità’ del contratto sottesa, costituendone il presupposto logico-giuridico, a tutti i motivi di gravame sottoposti dall’appellante principale e da quello incidentale” (cfr. p 19, ricorso) e per “non aver esercitato il potere/dovere di rilevazione officiosa della nullità”; (ii) dall’altro lato, dell’art. 1421 c.c. e degli artt. 8-quater e 8 - quinquies , d.lgs. n. 502/1992, per non essersi avveduta della mancanza di un contratto scritto e, quindi, per non aver rilevato d’ufficio la nullità del contratto in forza del quale UBI avrebbe potuto chiedere il pagamento delle somme poste dalla Corte a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 21, ricorso). Tale mancanza, laddove rilevata, avrebbe dovuto indurre la stessa Corte d’appello a provocare il contraddittorio tra le parti, con conseguente violazione, per tale ragione, dell’art. 101, comma 2, c.p.c. Ancora, sotto il profilo, denuncia l’omesso esame del dato contrattuale, per essere stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione della DGR Lazio n. 602/2004, dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/93, degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., degli artt. 8-quater e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). L’errore della Corte territoriale sarebbe stato quello di aver ricompreso la pretesa di UBI nella centralizzazione dei pagamenti disposta con DGR n. 602/2004, malgrado la mancanza di un valido titolo contrattuale in forma scritta e il suo deposito in giudizio. 4.3.Con il terzo motivo, parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., degli artt. 8-quater e 8 - quinquies, d.lgs. n. 502/1992, della DGR Lazio n. 602/2004, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dal momento che la Corte d’appello, se avesse rilevato la mancanza di un valido titolo contrattuale, avrebbe dovuto respingere la domanda proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4.4. Con il quarto motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1283, 1284, 1421, 1350 e 2697 c.c., degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto la pronuncia sugli interessi presupponeva l’esistenza di un valido rapporto contrattuale, nel caso invece insussistente (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4.5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 101, comma 2, c.p.c., della DGR Lazio n. 1762/2002, degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 8-quater e 8 - quinquies , d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1924, dell’art. 97 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). La Corte d’appello, per affermare la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto ricorso alla DGR Lazio n. 1762/2002, non prodotta né menzionata da alcuna delle parti, per cui sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 115 e 101, comma 2, c.p.c. 5. I primi tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, inerendo tutti, seppur sotto aspetti diversi, la questione giuridica dell’esistenza o meno di un valido titolo contrattuale in capo ad UBI ai fini del pagamento delle prestazioni di riabilitazione motoria per cui è causa. Ebbene, le censure svolte in merito ai dedotti vizi di error in iudicandoe in procedendo sono fondate. Al riguardo, per meglio inquadrare la tematica su cui si è focalizzato la ricorrente, va ricordato il principio, consolidato e condiviso da questo collegio, secondo cui, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poi integrato dall’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che condicio sine qua non, per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, è la sussistenza di un provvedimento amministrativo che riconosca alla struttura privata la qualità di soggetto accreditato, dopodiché la disciplina del volume massimo delle prestazioni erogate, dei requisiti del servizio e dell’ammontare dei corrispettivi va disciplinata in specifici contratti, dovendosi, “in ogni caso, escludere, ai sensi del d.lgs. n. 502 cit., art. 8 quinquies, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, ai sensi del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 novembre 2024, n. 28961; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18 aprile 2023, n. 10297; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 luglio 2024, n. 18369; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27 febbraio 2023, n. 5877; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 16 settembre 2022, n. 27310; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7019; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 3 giugno 2014, n. 12392). Sul punto, è stato ulteriormente precisato che “l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 novembre 2024, n. 29493; Cass. civ., Sez. III, Ord., 6 novembre 2024, n. 28554; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 ottobre 2024, n. 26523; Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 agosto 2024, n. 23387; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7019; Cass. civ., Sez. I, 19 novembre 2020, n. 26362; Cass. civ. Sez. III, Ord., 5 luglio 2018, n. 17588). Questo perché tale contratto consente: (i) da un lato, alla struttura privata, che accetta, di obbligarsi a rispettare tariffe, condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; (ii) da altro lato, all’ente pubblico di assumere l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nello stesso contratto, convenzionalmente stabiliti ovvero applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. n. 17588/2018 cit.). Sul punto, è stato altresì chiarito che “l’accreditamento non è fonte diretta del rapporto contrattuale, ma mera condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17665). Pertanto, nel caso qui in esame, la pacifica inesistenza di un rapporto contrattuale inter partes – già evidenziata dall’[OSCURATO:PERSONA] in primo e secondo grado: v. pp. 3-7 ricorso, in cui sono state riportate, nel rispetto del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6. c.p.c., le eccezioni formulate – determina la nullità ab origine della pretesa creditoria, non potendosi, per l’appunto, ritenere sufficiente l’esecuzione di prestazioni in regime di accreditamento. In proposito, si osserva come la nullità contrattuale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile, anche d’ufficio, nel giudizio di appello e pure in cassazione (cfr. principio sancito da Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27792; Cass., Sez. I, Ord., 19 aprile 2024, n. 10650; Cass., Sez. lav., Ord., 21 dicembre 2023, n. 35700; Cass., Sez. III, Ord., 11 luglio 2023, n. 19714; Cass., Sez. III, Ord., 13 dicembre 2022, n. 36421). Per cui, il giudice può procedere sempre a un siffatto rilievo, tenendo sempre conto che deve, comunque, trovare riscontro in una tempestiva allegazione delle parti dei fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale. E qui, come detto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha riferito, circostanziando le relative asserzioni nel rispetto del citato principio di autosufficienza, di aver tempestivamente sollevato, così come le altre parti in causa, eccezioni in ordine al difetto di prova dell’esistenza del preteso credito azionato, sin dalla comparsa di costituzione innanzi al Tribunale. Circostanza questa, che non risulta sia stata mai contestata, neppure nella presente sede. Si legge, ad esempio, a pagina 3 del ricorso: “Si costituiva nel giudizio, così come istaurato, l’[OSCURATO:PERSONA], eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sotto diversi profili; […] in via subordinata e nel merito, eccepiva l’inesistenza di qualsivoglia regione di credito precisando “che la [OSCURATO:SOCIETA] dovrà provare: l’esecuzione delle prestazioni, la riferibilità dell’accreditamento provvisorio detenuto dalla propria dante causa alle prestazioni rese, la verifica di esse e del loro presunto compenso da parte del SIAR, la verifica dei progetti riabilitativi da parte della UCV della AUSL, l’applicazione della riduzione del compenso (o l’esclusione di ulteriore compenso) in dipendenza dello sfioramento del tetto di spesa programmata e ogni altro elemento costitutivo del presunto credito”. E ancora, a pag. 4: “Si costituivano … in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] G e la Regione Lazio, eccependo … il difetto di legittimazione passiva (sostenendo, la AUSL, la sussistenza di quella della comparente e della Regione e, la Regione, la sussistenza di quella della AUSL), il difetto di prova del credito […]”. E poi, a pagina 6, riporta testualmente il ricorrente: “Si costituivano per resistere all’appello così formulato la Regione Lazio, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente e l’Azienda USL Roma 5 la quale spiegava appello incidentale, denunciando - per quanto qui interessi – l’erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui (i) l’aveva ritenuta legittimata passivamente all'azione proposta dalla UBI, (ii) in cui non aveva delibato l’eccezione di improcedibilità della domanda e (iii) in cui non aveva considerato la specifica contestazione del credito azionato e la mancanza di prova di esso [cfr. comparsa di costituzione in appello AUSL, pagina 17, dal II al IV capoverso - documento b) del fascicoletto]. La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 maggio 2020 quando era trattenuta in decisione. Con le comparse conclusionali depositate, le parti illustravano le difese spiegate all’atto della costituzione in giudizio e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] evidenziava la mancanza (rectius: la nullità) del titolo contrattuale in forza del quale la dante causa dell’UBI avrebbe potuto rendere prestazioni sanitarie con oneri a carico del [OSCURATO:PERSONA] e la rilevabilità d’ufficio della detta nullità […]”. Vien da sé, quindi, che i principi sopra enunciati sono stati del tutto ignorati dalla Corte territoriale, la quale, rispetto alla eccepita inesistenza del contratto – più volte sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla Regione e dall’USL Roma 5 nei loro scritti difensivi (cfr. pp. 3-6 e 20, ricorso) – nel pronunciarsi sull’inapplicabilità alla fattispecie degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, ha affermato che sarebbe “pacifico che la fonte contrattuale è antecedente all’agosto 2002” e, sul punto, prima di lei, il Tribunale aveva statuito che le prestazioni sanitarie su cui si controverte si fondano su un accreditamento “che è da considerarsi in tutto equipollente al rapporto contrattuale” (cfr. p. 4, V capoverso, sentenza di primo grado, Tribunale Roma n. 14297/2014, riprodotta a pagg. 19 e 20 del ricorso). Quando invece, proprio sulla scorta dei suddetti principi, la Corte d’appello avrebbe dovuto soffermarsi e decidere la questione, certamente dirimente, non limitandosi a respingere la tesi di UBI, statuendo, sebbene incidentalmente perché ancora in punto di interessi che, sotto il profilo della fonte contrattuale, a nulla rilevano i singoli momenti di esecuzione della prestazione (cfr. p. 6, sentenza impugnata, n. 5820/2020). Alla luce dell’analisi svolta e considerando che dai controricorsi depositati non emergono elementi idonei a confutare in modo adeguato le argomentazioni della ricorrente, né risulta agli atti un contratto valido che possa costituire un solido fondamento per le pretese della parte resistente, deve concludersi nel senso dell’erroneità della decisione impugnata. Pertanto, si rende necessaria la cassazione della sentenza, in quanto affetta da vizi giuridici che ne compromettono la legittimità e la correttezza sotto il profilo normativo e interpretativo. 5.1. Dall’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso deriva, conseguentemente, l’assorbimento del quarto e quinto motivo. 6. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, assorbiti altri, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati. P. Q. M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorb
Sentenza Cassazione n. 05043/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris