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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29573/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1302-2024, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - Intimato avverso la sentenza n. 934/2023della Corte di Giustizia tributaria di II grado delle Marche,depositata il 13.11.2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 28 maggio2025; [OSCURATO:PERSONA] A seguitodi verifica eseguita dalla GdF di Pesaro sulle movimentazioni bancarie dell’Ottaviani, esercente la libera professione di avvocato, Accertamento –Indagini bancarie – Effetti –Onere della prova RGN 1302/2024 Consigliere rel.

Federici emergendo l’assenza di giustificazioni del contribuente, l’Agenzia delle entrate notificò l’avviso d’accertamento, con il quale fu rideterminato per l’anno d’imposta 2011 il reddito del professionista.

Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, durante il quale, a fronte delle giustificazioni offerte dal ricorrente, l’amministrazione ridusse le proprie pretese, così rideterminando i maggiori ricavi contestati.

Con sentenza n. 300/2016 il giudice di primo grado accolse integralmente il ricorso.

Avverso la pronuncia l’ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, nelle more ridenominata Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, che con sentenza n. 934/2023 respinse l’appello erariale.

Con ricorso affidato ad un motivo l’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della decisione.

Il contribuente, cui pur risulta notificato l’atto di impugnazione, non ha inteso costituirsi.

All’esito dell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 39 e 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 54 e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere infondate le contestazioni sollevate dall’ufficio con l’atto impositivo, esito considerato rafforzato dallo sgravio che la stessa amministrazione avrebbe operato parzialmente nel corso del giudizio.Non avrebbe tenuto conto che le maggiori pretese erariali erano riconducibili solo ai versamenti bancari non giustificati, senza alcun richiamo ai prelevamenti.

Non avrebbe considerato che doveva essere il contribuente a dare prova della provenienza dei versamenti e della estraneità di essi a ricavi occultati.

Il motivo è fondato.

In tema di accertamento dei redditi a mezzo di verifiche condotte sui conti correnti del contribuente, questa Corte ha affermato che la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di riferire de plano RGN 1302/2024 Consigliere rel.

Federici ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777).

Peraltro, quanto al concreto atteggiarsi dell’onere probatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni sul conto corrente non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, n. 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758; tra le più recenti, 31 gennaio 2024, n. 2928; 18 settembre 2024, 25043; 4 ottobre 2024, n. 26014).

Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829; 5 maggio 2017, n. 11102; 3 maggio 2018, n. 10480).

Quello che viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie addotte dalla Amministrazione, è la analiticità della prova allegata.

La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell’imprenditore, perché alla specificità della prova contraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28 novembre 2018, n. 30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. 35258; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700).

Pertanto, dalla stessa lettura delle norme, secondo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità sull’art. 32 cit., così RGN 1302/2024 Consigliere rel.

Federici come sull’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall’esame delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, a cui l’Amministrazione finanziaria abbia avuto accesso, sono presuntivamente riconducibili ad operazioni economiche del contribuente, e come tali confluiscono direttamente nel suo imponibile.

Si tratta tuttavia di presunzione legale relativa, che può essere contrastata dalla prova contraria allegata dal contribuente.

Perimetrati dunque gli effetti della disciplina sull’acquisizione dei dati bancari e dell’alveo in cui essa opera ai fini dell’accertamento del reddito, nel casoconcreto risulta dalla pronuncia impugnata che il collegio d’appello non ha rispettato i principi a presidio della distribuzione dell’onere della prova.

Il motivo va dunque accolto e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, tenendo conto dei principi di diritto dispensati da questa Corte in materia.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza.

Rinvia il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, cui demanda, in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1302-2024, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - Intimato avverso la sentenza n. 934/2023della Corte di Giustizia tributaria di II grado delle Marche,depositata il 13.11.2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 28 maggio2025; [OSCURATO:PERSONA] A seguitodi verifica eseguita dalla GdF di Pesaro sulle movimentazioni bancarie dell’Ottaviani, esercente la libera professione di avvocato, Accertamento –Indagini bancarie – Effetti –Onere della prova RGN 1302/2024 Consigliere rel. Federici emergendo l’assenza di giustificazioni del contribuente, l’Agenzia delle entrate notificò l’avviso d’accertamento, con il quale fu rideterminato per l’anno d’imposta 2011 il reddito del professionista. Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, durante il quale, a fronte delle giustificazioni offerte dal ricorrente, l’amministrazione ridusse le proprie pretese, così rideterminando i maggiori ricavi contestati. Con sentenza n. 300/2016 il giudice di primo grado accolse integralmente il ricorso. Avverso la pronuncia l’ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, nelle more ridenominata Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, che con sentenza n. 934/2023 respinse l’appello erariale. Con ricorso affidato ad un motivo l’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della decisione. Il contribuente, cui pur risulta notificato l’atto di impugnazione, non ha inteso costituirsi. All’esito dell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 39 e 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 54 e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere infondate le contestazioni sollevate dall’ufficio con l’atto impositivo, esito considerato rafforzato dallo sgravio che la stessa amministrazione avrebbe operato parzialmente nel corso del giudizio.Non avrebbe tenuto conto che le maggiori pretese erariali erano riconducibili solo ai versamenti bancari non giustificati, senza alcun richiamo ai prelevamenti. Non avrebbe considerato che doveva essere il contribuente a dare prova della provenienza dei versamenti e della estraneità di essi a ricavi occultati. Il motivo è fondato. In tema di accertamento dei redditi a mezzo di verifiche condotte sui conti correnti del contribuente, questa Corte ha affermato che la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di riferire de plano RGN 1302/2024 Consigliere rel. Federici ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777). Peraltro, quanto al concreto atteggiarsi dell’onere probatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni sul conto corrente non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, n. 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758; tra le più recenti, 31 gennaio 2024, n. 2928; 18 settembre 2024, 25043; 4 ottobre 2024, n. 26014). Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829; 5 maggio 2017, n. 11102; 3 maggio 2018, n. 10480). Quello che viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie addotte dalla Amministrazione, è la analiticità della prova allegata. La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell’imprenditore, perché alla specificità della prova contraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28 novembre 2018, n. 30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. 35258; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700). Pertanto, dalla stessa lettura delle norme, secondo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità sull’art. 32 cit., così RGN 1302/2024 Consigliere rel. Federici come sull’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall’esame delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, a cui l’Amministrazione finanziaria abbia avuto accesso, sono presuntivamente riconducibili ad operazioni economiche del contribuente, e come tali confluiscono direttamente nel suo imponibile. Si tratta tuttavia di presunzione legale relativa, che può essere contrastata dalla prova contraria allegata dal contribuente. Perimetrati dunque gli effetti della disciplina sull’acquisizione dei dati bancari e dell’alveo in cui essa opera ai fini dell’accertamento del reddito, nel casoconcreto risulta dalla pronuncia impugnata che il collegio d’appello non ha rispettato i principi a presidio della distribuzione dell’onere della prova. Il motivo va dunque accolto e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, tenendo conto dei principi di diritto dispensati da questa Corte in materia. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza. Rinvia il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, cui demanda, in divers
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