CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 26440/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 7 settembre 2023, la Corte di appello di Trieste, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale triestino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante dell'art. 219 I. fall., riducendo le pene principali e accessorie, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta societaria patrimoniale e documentale, nonché quanto all'occultamento e distruzione delle scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. Il ricorrente rappresenta l'insufficienza della motivazione, in merito al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, in quanto difettosa di correlazione rispetto alla invocata sanzione sostitutiva e al rischio dell'inadempimento delle relative prescrizioni. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01). Per altro la Corte territoriale ha offerto una motivazione oltremodo adeguata. [OSCURATO:PERSONA] triestino per un verso fa riferimento alla gravità dei fatti, per altro verso richiama l'articolata attività delittuosa, con la capacità criminale dell'imputato di individuare teste di legno da utilizzare per delitti analoghi; infine evidenzia il fattore ostativo relativo alla assenza di risarcimento in favore dei creditori danneggiati, il che «contrasta con la finalità rieducativa e risocializzante della pena sostitutiva (nella relazione ex art. 33 I. fall. la curatrice ha riferito che non potevano essere soddisfatti neppure i crediti prededucibili e le spese della procedura)». E bene, la sostituzione con le pene detentive brevi non era prevista nell'accordo, il che è richiesto dalla analoga disciplina in tema di applicazione di pena concordata (sul punto, fra le altre, Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925 - 01; nello stesso senso è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo - Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01). Per altro, recentemente è stato osservato in modo condivisibile che «[s]otto altro profilo, va poi considerato che oggetto dell'accordo di cui alla richiesta di applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all'art.444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d. Igs. n. 150/2022. Ne consegue che la sentenza che recepisce detto accordo non può disattenderne il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (Sez. 5, n. 15079 del 18/3/2011, Zinno, Rv. 250172-01, in cui si è affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta, in fattispecie nella quale, in sede di patteggiannento, il giudice aveva convertito la pena \i; detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena). Trattasi di principio valido anche con riferimento al concordato in appello, stante la comune base negoziale dei due istituti. Nella specie, le parti non hanno inserito tale previsione nell'accordo, invero non risultando neppure che parte ricorrente abbia formulato, pur potendolo fare, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 95, d. Igs. n. 150/2022, alcuna richiesta in tal senso all'udienza di discussione. Cosicché non può ritenersi alcun obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sul punto specifico, né di motivare circa l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20 -bis, cod. pen.» (cfr. Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01, in motivazione). Ad ogni modo, la motivazione esaminata, inoltre, risulta oltremodo adeguata anche rispetto al principio, richiamato dal ricorrente, per cui in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01). Nel caso in esame, il Giudice può applicare ex art. 545-bis cod. proc. pen. le pene sostitutive della pena detentiva «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». La motivazione è esauriente anche sotto tale profilo in quanto evidenzia, a fronte della proposta della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, che la condotta posta in essere dall'imputato risulti indicativa di una scarsa serietà nel perseguire gli obiettivi di risocializzazione e tale da frustrare la finalità rieducativa, in sostanza venendo a prefigurarsi — per la gravità dei reati, il contesto nel quale opera l'imputato e la sua condotta processuale — l'assenza di una reale volontà di ripristinare le ragioni dei danneggiati, quindi di rispettare le prescrizioni eventualmente applicate. Si tratta di motivazione complessivamente puntuale, quindi, con la quale il ricorrente non si confronta, il che determina la manifesta infondatezza del ricorso oltre che l'aspecificità dello stesso. 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore