CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2021 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del 16 gennaio 2020 del Tribunale di Trento, ha rideterminato in mesi sei, giorni dieci di reclusione ed euro 210 di multa la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. (capo 1), 81 cod. pen. e 55- quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (capo 2), 81 e 314, comma 2 cod. pen. (capo 3). 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli. 2.2. Col secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione ai motivi di censura proposti, essi ripropongono pedissequamente le doglianze già formulate in sede di appello, e disattese dalla Corte territoriale con congrua motivazione. Vero è, infatti, che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che - al di là della mera terminologia adottata - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838). In particolare, ampia e correttamente argomentata - contrariamente ai rilievi del ricorrente - è la valutazione della sentenza impugnata circa l'esistenza dei reati contestati, quanto ai comportamenti adottati dall'imputato, pubblico dipendente con mansioni di messo comunale, in relazione al danno economico provocato all'Amministrazione di appartenenza, all'utilizzo non conforme del badge e dell'autovettura di servizio, vista sostare ripetutamente nell'ambito condominiale di residenza del ricorrente in orario di ufficio. 3.1.1. Egualmente esente da censura, stante la reiterazione delle condotte e la loro palese non episodicità, si presenta il rigetto della richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità. 3.2. Le doglianze, che neppure si confrontano appieno col percorso motivazionale, devono quindi ritenersi manifestamente infondate. 4. Ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm