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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1991

Cassazione n. 41234/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; es [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; Considerato che l'imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa della quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità con il necessario rigore anche alla luce di alcune contraddizioni emerse nel racconto della stessa; Rilevato che si tratta di doglianza inammissibile perché reiterativa di quella già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale (pag. 4-5), che ha evidenziato come la versione della persona offesa è stata corroborata anche da altri elementi istruttori quali le deposizioni dei testi presenti e la compatibilità delle lesioni occorse e refertate; Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), e che dovrebbe essere semmai il ricorrente ad indicare - ciò che non ha fatto neppure con il ricorso per cassazione - gli specifici elementi di segno positivo evidenziati al giudice di merito e da questi non considerati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato diffusa memoria; Considerato che detta parte civile è stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato sicché trova applicazione il principio per il quale, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt, 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto 2 & di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; es [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; Considerato che l'imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa della quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità con il necessario rigore anche alla luce di alcune contraddizioni emerse nel racconto della stessa; Rilevato che si tratta di doglianza inammissibile perché reiterativa di quella già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale (pag. 4-5), che ha evidenziato come la versione della persona offesa è stata corroborata anche da altri elementi istruttori quali le deposizioni dei testi presenti e la compatibilità delle lesioni occorse e refertate; Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), e che dovrebbe essere semmai il ricorrente ad indicare - ciò che non ha fatto neppure con il ricorso per cassazione - gli specifici elementi di segno positivo evidenziati al giudice di merito e da questi non considerati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato diffusa memoria; Considerato che detta parte civile è stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato sicché trova applicazione il principio per il quale, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt, 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto 2 & di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favor
Sentenza Cassazione n. 41234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris