CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2021
Cassazione n. 37525/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale in ordine al provvisoriamente contestato delitto di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce, quale unico motivo, la violazione dell'art. 309 cod. proc. pen., in uno all'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 per mancata traduzione del Battisti e omessa indicazione delle modalità attraverso cui consentire la partecipazione "da remoto" all'udienza camerale svoltasi presso il Tribunale del riesame, evenienza non esclusa dall'attuale normativa emergenziale. La mancata partecipazione del ricorrente, a cui non è stato consentito di far valere le proprie ragioni in occasione dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., avrebbe comportato la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con il quale si richiede la declaratoria di nullità dell'ordinanza genetica per omessa traduzione del ricorrente all'udienza camerale fissata ex art.309 cod. proc. pen., ovvero per omessa partecipazione "da remoto", è manifestamente infondato. 2. Deve premettersi che nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 8 -bis, cod. proc. pen., deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9 -bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, rv. 278491). In tal senso le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto formatosi in ordine alla necessità o meno che la richiesta di partecipazione fosse inclusa nel ricorso ex art.309 cod. proc. pen. La seconda parte dell'art. 309, comma 8 -bis, infatti, introdotta dall'art. 11, comma 2, I. 16 aprile 2015, n. 47, prevede che solo l'indagato che ne faccia richiesta ai sensi del comma 6 nella istanza di riesame - anch'esso aggiunto in parte qua dall'art. 11, comma 1, della stessa legge - ha diritto di comparire. La nuova disciplina rende inapplicabili, in occasione dell'udienza camerale, le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza (Cass. sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016, Ciarfaglia, Rv. 266519). Seppure l'attuale normativa, per come interpretata da questa Corte, non escluda in maniera tassativa la possibilità che, a seguito di richiesta formulata anche al di fuori della istanza di riesame, il Tribunale possa comunque provvedere a disporne la traduzione, tanto non risulta costituire, come enunciato dalla citata norma, un diritto la cui violazione sia idonea a determinare la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Detta interpretazione, secondo quanto osservato nella citata decisione (Sez. U, Ramondo, cit.), assicura un bilanciamento non rimesso al giudice, ma alla legge che determina il momento entro il quale effettuare la richiesta per l'esercizio del diritto alla partecipazione all'udienza camerale del detenuto onde assicurare la celere definizione del procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., innegabile garanzia a presidio del diritto di difesa dell'indagato (come anche osservato in (Sez. 2, n. 12854 del 15/01/2018, Mirenda, Rv. 272467). 3. Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso essendo stato ipotizzato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) si constata che il ricorso presentato per il riesame della misura cautelare (dalla parte personalmente il 17 aprile 2021 a cui sono seguiti i motivi scritti il 26 aprile 2021), non contiene la richiesta di partecipazione all'udienza da parte del ricorrente, motivo che ha correttamente indotto il Tribunale a non disporre la traduzione dell'indagato. In tal senso esplicito l'atto allegato al ricorso ove si legge: "non tradurre — non deve presenziare". Irrilevante, pertanto, si rivela la vigenza del d.l. n. 137de1 2020, conv. con mod. dalla I. n. 176 del 2020 che all'art. 23 prevede diposizioni "per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" e, in particolare, al comma 4 che «la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone (...) in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»; disposizione che presuppone che il soggetto in stato di custodia cautelare debba partecipare all'udienza, evenienza estranea al caso sottoposto a scrutinio in cui né il Battisti, né il suo difensore ebbero a presentare istanza all'atto del ricorso ex art. 309, comma 6 e 8 -bis, cod. proc. pen. Mette conto di evidenziare che la norma emergenziale, che ha come precipuo obbiettivo quello di consentire la prosecuzione dell'attività giurisdizionale in situazioni di emergenza pandemica e, quindi, surrogare la presenza in udienza con strumenti tali da impedire un contatto tra più persone, non ha modificato la disciplina prevista dell'udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen., non essendo certo prevista un'ipotesi di partecipazione necessaria che la disciplina processuale ha invece limitato al caso in cui la richiesta di partecipazione sia stata formulata all'atto del ricorso ovvero con la richiesta di motivato differimento dell'udienza. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha previsto che il ricorrente non dovesse presenziare all'udienza fissata presso il Tribunale di Roma (e non "da remoto") e non dovesse essere tradotto; dato che rende eccentrica la pretesa del ricorrente di ricevere notizie circa le modalità esecutive attraverso cui si sarebbe svolta l'udienza "da remoto", mancanza che censura in questa sede, mai presa in esame dal Collegio della cautela che ha fissato la celebrazione dell'udienza camerale secondo criteri ordinari. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1 -bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]