CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTEN2:A sui ricorsi proposti da: 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Albenzio e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del comune difensore, ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 25 marzo 2022 che ha, per quel che in questa sede rileva, confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 16 dicembre 2021 che aveva applicato ai medesimi la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di direzione (D'Albenzio) e partecipazione (Amato) ad associazione dedita per il traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1,2 3 3, D.P.R. 309/90 e in ordine a svariati episodi di spaccio ex art. 73, commi 1 e 6, D.P.R. 309/90. Innanzi al Tribunale il comune difensore degli indagati chiedeva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. relativa alla cd. contestazione a catena, con conseguente scarcerazione per decorrenza del termine di fase, previa retrodatazione del titolo cautelare a far data dal 4 maggio 2022, data di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 157/2020 del 22 aprile 2020, ravvisando una connessione qualificata tra tale ordinanza e quella successiva ora sottoposta a scrutinio. I giudici hanno rigettato tale richiesta ritenendo, anzitutto, che non ci fosse connessione qualificata tra le condotte poste alla base dei due provvedimenti, posto che la prima ordinanza si riferiva ad eventi successivi e aggravati dal contesto associativo camorristico, frutto di un maturato contesto criminale non presente durante gli eventi precedenti, cui era afferente la successiva ordinanza impugnata. Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto non operante la retrodatazione atteso che, conformemente a giurisprudenza di questa Suprema Corte, all'epoca della prima ordinanza non erano desumibili dagli atti elementi idonei a consentire l'emissione del successivo titolo cautelare dato che l'informativa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in cui erano riportate le attività investigative che davano avvio al nuovo procedimento penale e alla relativa ordinanza cautelare veniva depositata il 12 ottobre 2020, quando già era stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio relativa alle condotte oggetto della prima ordinanza cautelare. 2. [OSCURATO:PERSONA]Albenzio e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di un comune unico articolato motivo, deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'artt. 297, comma 3, e 303, comma 4, cod. proc. pen. La difesa dei ricorrenti censura l'esclusa desumibilità dagli atti all'epoca della prima ordinanza del 4 maggio 2020 poiché, ai fini della adozione della misura oggetto di impugnazione, il Pubblico ministero aveva trasmesso al Giudice delle indagini preliminari, che aveva richiesto un aggiornamento per poter valutare l'attualità delle esigenze cautelari, elementi di prova afferenti a fatti commessi prima dell'emissione nell'ordinanza da cui si richiede venga ricalcolata la decorrenza dei termini di custodia cautelare. Secondo i ricorrenti, dalla visione degli atti di indagini emergerebbe che i fatti dell'ordinanza del 2022 erano stati commessi in data precedente (2018) rispetto a quelli oggetto di contestazione provvisoria dell'ordinanza del 2020 concernenti fatti commessi sino al luglio 2019.Nell'ambito del primo procedimento, invero, l'informativa redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta del 23 settembre 2019 evidenziava il coinvolgimento di D'Albenzio e Amato, oltre che nel settore estorsivo, nel settore degli stupefacenti. Significativa risulterebbe la circostanza che le indagini preliminari fossero state condotte dallo stesso ufficio di Procura e dal medesimo sostituto che ha invece deciso di attendere due anni per richiedere la seconda misura pur avendo a disposizione le stesse risultanze investigative. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto riproduttivi di censure a cui il Tribunale del riesame ha fornito adeguata ed analitica risposta. 2. Deve essere premesso che la difesa rivolge censure alla sola parte dell'ordinanza che ha escluso la desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio disposto in ordine alla prima misura, senza nulla osservare in ordine alla connessione qualificata, parimenti esclusa dal Tribunale della cautela allorché ha fatto riferimento al rilevante dato che vedeva le condotte contestate nella misura di cui era stata richiesta l'inefficacia, quanto a D'Albezio, estranee al contesto camorristico non andando, infatti, oltre l'aprile del 2018, mentre, quanto ad Amato, l'assenza di connessione risultava ancor più palese visto che la prima misura era relativa ad ipotesi di estorsione realizzata in un contesto di tipo camorristico. 3. In termini generali, deve essere ribadito il principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, in ipotesi di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali non esiste una connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico rrrnistero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Ii2v. 235909). Nella citata decisione questa Corte ha osservato che la retrodatazione, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, «costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui (...) detta scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero». Differente risulta, quindi, l'ipotesi in cui oli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato, rendendosi così non solo utile, ma indispensabile la necessità di complessivo accertamento che potrebbe, in ipotesi, realizzare un sensibile iato di tempo tra astratta acquisizione della notizia di reato e l'inizio del procedimento penale. Solo se tale necessità non sussiste ed i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria, la loro separazione è frutto di una scelta del pubblico ministero che non può in alcun modo incidere sulla durata dei termini massimi di custodia previsti dall'art.303 cod. proc. pen. Per meglio circoscrive l'ambito di verifica allorché occorre accertare la anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, assume rilevanza unicamente la sussistenza di un complesso di indizi qualitativamente idonei all'adozione della misura cautelare, senza che - sotto detto profilo - possa assumere rilievo l'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi inquirenti visto che, così facendo, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà da un'estensione non previamente definita pur in presenza di elementi qualitativamente idonei, incompatibile con meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini (Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230). 4. Ciò premesso, e tenute ferme le conclusioni sopra enunciate che impongono di limitare l'analisi alla desumibilità degli atti a far data dall'esecuzione della seconda misura, la difesa dei ricorrenti reitera deduzioni già adeguatamente affrontate dal Tribunale della cautela che ha indicato le ragioni per cui, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non erano noti gli elementi apprezzati per la emissione per la seconda richiesta di misura cautelare. Al riguardo, è esplicito il passaggio dell'ordinanza (pag. 25), ove si osserva che la comunicazione di notizia di reato posta a fondamento della richiesta del pubblico ministero del 16 aprile 2021, era stata trasmessa il 12 ottobre 2020, quando la richiesta di rinvio a giudizio in ordine alle contestazioni oggetto della prima ordinanza cautelare era stata già depositata (25 giugno 2020). Non pregevole risulta il riferimento della difesa ad un passaggio della informativa del 23 settembre 2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta e della sentenza emessa in ordine ai fatti di cui alla prima ordinanza ove si assume che D'Albenzio operasse nel settore delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti, accenno alla personalità del solo ricorrente D'Albenzio che non depone per la conoscenza di elementi idonei e sufficienti per formulare una richiesta in ordine a reati associativi visto che non vengono indicati gli specifici elementi probatori su cui si fonderebbe la prospettata "desumibilità". Né migliore esito ha l'osservazione secondo cui il giudice delle indagini preliminari, in occasione della richiesta della seconda misura, avesse invitato il pubblico ministero ad attualizzare gli aspetti rilevanti per ritenere esistenti le esigenze cautelari poi riversati nella stessa richiesta custodiale, tenuto conto che il dato dimostra solo che il pubblico ministero fosse a conoscenza degli elementi posti alla base della prima misura ma non anche, viceversa, che gli elementi della seconda fossero conosciuti al momento della richiesta - e successiva emissione - della prima. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui sono sottoposti i ricorrenti impone, ai sensi dell'ad. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'ad. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. M