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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 37562/2021

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la seguente SENTENZA Ar sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2020 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen.; in subordine, l'annullamento senza rinvio con riguardo alla pena, in relazione alla recidiva, da escludere, con rideterminazione della pena.

Rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Anna colpevole delle contravvenzioni a lui ascritte ai sensi del d.

Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e lo condannava alla pena di 5.200,00 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione il D'Anna, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione di numerose disposizioni di cui al citato decreto n. 81/2008, oltre che dell'art. 2222 cod. civ. e degli artt. 192, 530 cod. proc. pen; vizio di motivazione.

La sentenza avrebbe condannato il ricorrente sul presupposto - non dimostrato - che lo stesso rivestisse la qualifica di datore di lavoro, nell'ambito del cantiere oggetto di accertamento; il D'Anna, per contro, avrebbe eseguito le opere come lavoratore autonomo, con le sole proprie energie, così da non poter trovare applicazione le norme contestate; - con particolare riferimento, poi, alle violazioni di cui ai punti d) ed f) della rubrica, relative ai lavori in quota, si osserva che queste riguarderebbero interventi eseguiti ad altezza superiore a due metri, rispetto ad un piano stabile; ebbene, questa condizione non ricorrerebbe nel caso di specie, dato che - intervenendo su un sottobalcone del primo piano - il D'Anna avrebbe dovuto per certo trovarsi ad un'altezza compresa nei due metri; - la violazione di legge, con il vizio di motivazione, è poi lamentata con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla quale la sentenza non si sarebbe pronunciata, nonostante la richiesta formulata dalla difesa e nonostante ne ricorressero i presupposti; - le stesse censure, infine, sono mosse con riferimento alla recidiva, contestata e riconosciuta nonostante la natura contravvenzionale delle fattispecie in rubrica.

3. Con requisitoria scritta del 25/6/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso nei termini riportati nell'intestazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato limitatamente al terzo e quarto motivo.

5. Con riguardo, innanzitutto, alle prime due censure, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una plurima violazione di legge e di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova e differente valutazione delle risultanze dibattimentali già esaminate dal Giudice di merito, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.

Il che, come appena richiamato, non è consentito.

7. Il primo motivo di ricorso, inoltre, si fonda su un presupposto di fatto che la sentenza ha palesemente contraddetto; ossia, che il D'Anna stesse eseguendo personalmente i lavori oggetto di appalto, con sue sole forze, quando, per contro, era stato rinvenuto sul cantiere un lavoratore (tale Santoro) "incaricato dall'odierno imputato".

Il ricorrente, dunque, è stato correttamente qualificato come datore di lavoro, come tale destinatario della normativa di cui alle contestazioni.

8. Ancora in termini di puro merito, quindi inammissibile in questa sede, è poi il ricorso anche quanto al secondo motivo, che concerne le lavorazioni in quota e le relative violazioni; la doglianza, infatti, si fonda su un elemento di fatto - peraltro, del tutto congetturale - e cioè che lavorare ad un sottobalcone del primo piano comporterebbe che il D'Anna si sarebbe "necessariamente" trovato ad un'altezza inferiore rispetto al manufatto, "livello sicuramente rientrante entro i due metri rispetto al piano stabile" di cui all'art. 107, d.

Igs. n. 81 del 2008 (a mente del quale "Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile").

Elemento, peraltro, ancora smentito dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato che, all'atto del controllo, il Santoro stava lavorando all'altezza del primo piano.

9. Fondato, per contro, è il ricorso nel terzo motivo, relativo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.; pur espressamente richiesta in sede di conclusioni, infatti, questa è stata del tutto trascurata nella motivazione, che non vi ha dedicato alcun passo, esplicito o implicito.

10. Fondata, ancora, è l'ultima censura proposta, con la quale si lamenta la contestazione - ed il riconoscimento - della recidiva semplice (posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche), pur a fronte di fattispecie contravvenzionali: l'art. 99, comma 1, cod. pen., per come novellato dalla

I. n. 251 del 2005, ammette infatti la contestazione di questa aggravante soggettiva soltanto con riguardo ai delitti non colposi.11.

Dovrebbe provvedersi, dunque, all'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all'omessa motivazione circa la causa di esclusione della punibilità; questione, evidentemente, pregiudiziale rispetto alla determinazione della pena, previa esclusione della recidiva.

Il reato continuato riconosciuto in sentenza, contestato al 16/5/2016, è tuttavia estinto per prescrizione, ai sensi degli artt.157-161 cod. pen., così imponendosi l'annullamento della sentenza senza rinvio.

A questo riguardo, peraltro, si osserva che la sospensione dei termini prescrizionali di cui al dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

I. 24 aprile 20202, n. 27, opera esclusivamente dal 20/4/2020 (data alla quale il processo era stato rinviato dal 14/10/2019) all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per un totale di 22 giorni; dal che, ulteriormente, l'estinzione del reato per decorso del tempo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Ar sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2020 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen.; in subordine, l'annullamento senza rinvio con riguardo alla pena, in relazione alla recidiva, da escludere, con rideterminazione della pena. Rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Anna colpevole delle contravvenzioni a lui ascritte ai sensi del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e lo condannava alla pena di 5.200,00 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione il D'Anna, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione di numerose disposizioni di cui al citato decreto n. 81/2008, oltre che dell'art. 2222 cod. civ. e degli artt. 192, 530 cod. proc. pen; vizio di motivazione. La sentenza avrebbe condannato il ricorrente sul presupposto - non dimostrato - che lo stesso rivestisse la qualifica di datore di lavoro, nell'ambito del cantiere oggetto di accertamento; il D'Anna, per contro, avrebbe eseguito le opere come lavoratore autonomo, con le sole proprie energie, così da non poter trovare applicazione le norme contestate; - con particolare riferimento, poi, alle violazioni di cui ai punti d) ed f) della rubrica, relative ai lavori in quota, si osserva che queste riguarderebbero interventi eseguiti ad altezza superiore a due metri, rispetto ad un piano stabile; ebbene, questa condizione non ricorrerebbe nel caso di specie, dato che - intervenendo su un sottobalcone del primo piano - il D'Anna avrebbe dovuto per certo trovarsi ad un'altezza compresa nei due metri; - la violazione di legge, con il vizio di motivazione, è poi lamentata con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla quale la sentenza non si sarebbe pronunciata, nonostante la richiesta formulata dalla difesa e nonostante ne ricorressero i presupposti; - le stesse censure, infine, sono mosse con riferimento alla recidiva, contestata e riconosciuta nonostante la natura contravvenzionale delle fattispecie in rubrica. 3. Con requisitoria scritta del 25/6/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso nei termini riportati nell'intestazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato limitatamente al terzo e quarto motivo. 5. Con riguardo, innanzitutto, alle prime due censure, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). 6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una plurima violazione di legge e di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova e differente valutazione delle risultanze dibattimentali già esaminate dal Giudice di merito, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, come appena richiamato, non è consentito. 7. Il primo motivo di ricorso, inoltre, si fonda su un presupposto di fatto che la sentenza ha palesemente contraddetto; ossia, che il D'Anna stesse eseguendo personalmente i lavori oggetto di appalto, con sue sole forze, quando, per contro, era stato rinvenuto sul cantiere un lavoratore (tale Santoro) "incaricato dall'odierno imputato". Il ricorrente, dunque, è stato correttamente qualificato come datore di lavoro, come tale destinatario della normativa di cui alle contestazioni. 8. Ancora in termini di puro merito, quindi inammissibile in questa sede, è poi il ricorso anche quanto al secondo motivo, che concerne le lavorazioni in quota e le relative violazioni; la doglianza, infatti, si fonda su un elemento di fatto - peraltro, del tutto congetturale - e cioè che lavorare ad un sottobalcone del primo piano comporterebbe che il D'Anna si sarebbe "necessariamente" trovato ad un'altezza inferiore rispetto al manufatto, "livello sicuramente rientrante entro i due metri rispetto al piano stabile" di cui all'art. 107, d. Igs. n. 81 del 2008 (a mente del quale "Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile"). Elemento, peraltro, ancora smentito dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato che, all'atto del controllo, il Santoro stava lavorando all'altezza del primo piano. 9. Fondato, per contro, è il ricorso nel terzo motivo, relativo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.; pur espressamente richiesta in sede di conclusioni, infatti, questa è stata del tutto trascurata nella motivazione, che non vi ha dedicato alcun passo, esplicito o implicito. 10. Fondata, ancora, è l'ultima censura proposta, con la quale si lamenta la contestazione - ed il riconoscimento - della recidiva semplice (posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche), pur a fronte di fattispecie contravvenzionali: l'art. 99, comma 1, cod. pen., per come novellato dalla I. n. 251 del 2005, ammette infatti la contestazione di questa aggravante soggettiva soltanto con riguardo ai delitti non colposi.11. Dovrebbe provvedersi, dunque, all'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all'omessa motivazione circa la causa di esclusione della punibilità; questione, evidentemente, pregiudiziale rispetto alla determinazione della pena, previa esclusione della recidiva. Il reato continuato riconosciuto in sentenza, contestato al 16/5/2016, è tuttavia estinto per prescrizione, ai sensi degli artt.157-161 cod. pen., così imponendosi l'annullamento della sentenza senza rinvio. A questo riguardo, peraltro, si osserva che la sospensione dei termini prescrizionali di cui al dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 20202, n. 27, opera esclusivamente dal 20/4/2020 (data alla quale il processo era stato rinviato dal 14/10/2019) all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per un totale di 22 giorni; dal che, ulteriormente, l'estinzione del reato per decorso del tempo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
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