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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24310/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19674 R.G. anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], s.a.s., in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile e di legale rappresentate pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore pro Sez.

I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 tempore; intimato avverso la sentenza n. 74/2017 depositatail 5 luglio 2017 del la Corte di appello di Genova.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale d i Genova ha respinto la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dal suo socio illimitatamente responsabileGiuseppe Varsalonaritenendo insussistenti le fattispecie di cui all’art. 395, nn. 2 e 3,c.p.c. fatte valere dagli istanti.

La domanda di revocazione si fondava su ciò: [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e di Varsalona assumendosi creditrice delle somme riconosciutele a titolo retributivodalla Corte di appello di Genova con pronuncia n. 440/2013 ; aseguito della dichiarazione di fallimento era stata pronunciata da parte di questa S.C. sentenza c on cui era stata annullata con rinvio la richiamata decisionedella Corte ligure ; nella pendenza del giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA] e Varsalona a vevano c hiesto pronunciarsi la revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento assumendo, per un verso, che la stessa risultava essere stata resa sulla base di presupposti falsi e, per altro verso, che la decisione di questa Corte costituiva documento decisivo entrato nella disponibilità degli istanti in data successiva all'apertura della procedura concorsuale.

2. ― La Corte di appello di Genova ha reso , in data 5 luglio 2017, sentenza con cui ha respinto il gravame proposto avverso la decisione del Tribunale del capoluogo ligure.

Ha ritenuto, in sintesi: che l'accertamento,in sede prefallimentare, del diritto del creditore istante Sez.

I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 prescinde dall'accertamento giudiziale dello stesso, dovendosi il tribunale fallimentare pronunciare, sul punto,in via incidentale ; che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] risultava tuttora oggetto di contestazione in sede di rinvioe che , comunque , per alcune differenze retributive il ricorso per cassazione era stato respinto; che «il richiamo al l’art. 336 c.p.c. d iviene irrilevante qualora, all'esito del giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado risulti confermata»; che il successivo intervento di una sentenza di c assazione con rinvio vertente sull’accertamento del creditonon integra le ipotesi di cui all’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c.; che l'accertamento principale della sentenza di cui era stata chiesta la revocazioneriguardava la situazione di insolvenza della società dichiarata fallita e con riferimento a tale profilo nessuna osservazione era stata formulata dall'impugna nte, « appuntandosi le doglianze unicamente in relazione all'accertamento incidentale del creditodella Reza».

3. ― Avverso detta pronuncia Varsalona , in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile e di legale rappresentate pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] , ha proposto un ricorso per c assazione articolato in ottomotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.― I motivi di ricorso si riassumo no come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 398, comma 2, c.p.c., 395, nn. 2 e 3, 392 e 393 c.p.c. , nonché degli artt.2697 c.c..

Si deduce che in sede di azione revocatoria l'onere della provagravante sull'attore ha ad oggetto « la valenza della sentenza di cassazioneex art. 336, comma 2, c.p.c., quale documento recuperato solo successivamente alla declaratoria di fallimento».

Secondo motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 l. fall. (r.d. n. 267/1942).

Si assume che la motivazionedella Corte di appello si porrebbe in contrasto con i detti articoli « perché non esiste alcun diritto alla dichiarazione di fallimento suscettibile di pregiudizio Sez.

I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 medio tempore»; si sottolinea , in particolare , non esser e stata pronunciata, da parte del G iudice del rinvio , alcuna sentenza confermativa delle statuizioni contenute in quella cassata.

Terzo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 48 l. n. 353/1990 e 336 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che la ricostruzione operatadalla Corte di merito «finisce per bloccare l'operatività dell’art.336 c.p.c. in attesa che la sentenza di primo o secondo grado risulti o meno confermata all'esito del giudizio di rinvio, il che è l'esatto opposto del senso della riforma e di quanto statuito dal legislatore del 1993».

Quarto motivo:violazione o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c..

Vi ene lamentato che la Corte di merito abbia ritenuto insussistenti le ipotesidi cui all’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c.

«senza entrare effettivamente nell'analisi della vicenda specifica e senza esprimere alcuna ragione al riguardo della valutata non meritevolezza degli elementi dedotti dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda di revocazione svolta giudizialmente».

Quinto motivo: violazione ofalsa applicazione dell’art. 395, n. 2, c.p.c..

Si sostiene che la norma da ultimo richiamatasi limiti a stabilire la revocabilità di una sentenza emessa in base a presupposti falsi, disinteressandosi del « come » sia stata accertata la falsità e a prescindere dal «tipo di sentenza» che quell ’ a c certamento abbia operato.

Sesto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 3 95, n. 3, c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

Assume il ricorrente che nella fattispecie sussisterebbero le condizioni per la revocazione dipendente dal rinvenimento di documenti; in particolare,la sentenza di questa Corte integrerebbeun documento decisivo, da considerare preesistente alla dichiarazione di fallimento(avendo riguardo al fatto che il giudizio di legittimità venneintrodotto nell'anno 2013), la cui mancata produzione il giudizio è dipesa dacause di forza maggiore ( l'ordine con cui vengono trattate le cause innanzialla Corte regolatrice e i tempi tecnici ordinari Sez.

I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 di discussione del ricorso).

Settimo motivo: violazione o falsa applicazionedegli artt. 5, 6 e 18 l. fall..

La censura investe l'affermazione della Corte di appello secondo cuil'accertamento principale della sentenza di cui era stata domandata la revocazione concerneva la situazione di insolvenza, riguardo alla quale nessuna osservazione era stata svolta dalla parte che aveva proposto l'impugnazione.

Si rileva che, in presenza di contestazione, la creditrice Adricavrebbe dovuto fornire per altra via la prova del credito che la legittimava al deposito dell'istanza di fallimento.

Ottavo motivo: violazione o falsa applicazionedell’art. 395, n. 3, c.p.c..

Deduce la ricorrenteche quanto affermato dalla Corte di appello in ordine all'accertamento della situazione di insolvenza della società dichiarata fallitarisultava non rilevante ai fini del rigetto della domanda di revocazione, con specifico riferimento all'ipotesi del rinvenimento di documento decisivo.

2. ― Il provvedimento impugnato contiene plurime rationes decidendi.

Una di esse è incentrata sull’impossibilità di individuare le fattispecie di cui all’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c., su cui è fondata l’istanza di revocazione, nellapronuncia della Corte di cassazione con cui è stata annullata la sentenza resa sull’accertamento del credito retributivo.

Come è noto, l’ipotesi contemplata dall’art. 395, n. 2, c.p.c. è quella che ricorre ove si sia «giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza»; l’art. 395, n. 3, c.p.c. prevede invece il caso in cui «dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario».

Ora, la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità Sez.

I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice(Cass. 24 gennaio 2020, n. 1590; Cass. 29 agosto 1994, n. 7576).

Nel caso in esamenon è stato dedotto ricorresse una di tali situazioni: segnatamente, non è affermato che la sentenza di cassazione abbia accertato una qualche falsità;correlativamente, parte ricorrente non indica gli elementi di prova che potessero essere interessatia una statuizione (irretrattabile) nel senso indicato .

Quanto alla fattispecie di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c., poich é il presupposto della domanda di revocazione di cui alla detta previsioneè che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata, non costituisce documento idoneo allo scopo la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti accertati siano preesistenti alla decisione(Cass. 7 maggio 2014, n. 9865 ) : profilo ― questo ― che assume rilievo assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione quanto alla possibilità di assimilare la sentenza al documentodi cui è parola al cit. art. 395, n. 3.

3. ― Vanno in conseguenza respinti il quarto, il quinto e il sesto motivo,con cui è stato censurata l’affermazione dell’insussistenza delle condizioni contemplatedall’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c..

4. ― I restanti motivi vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Sez.

I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023

5. ― Il ricorso è rigettato.

6. ― Le spese processuali seguono la socc ombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19674 R.G. anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], s.a.s., in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile e di legale rappresentate pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore pro Sez. I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 tempore; intimato avverso la sentenza n. 74/2017 depositatail 5 luglio 2017 del la Corte di appello di Genova. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale d i Genova ha respinto la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dal suo socio illimitatamente responsabileGiuseppe Varsalonaritenendo insussistenti le fattispecie di cui all’art. 395, nn. 2 e 3,c.p.c. fatte valere dagli istanti. La domanda di revocazione si fondava su ciò: [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e di Varsalona assumendosi creditrice delle somme riconosciutele a titolo retributivodalla Corte di appello di Genova con pronuncia n. 440/2013 ; aseguito della dichiarazione di fallimento era stata pronunciata da parte di questa S.C. sentenza c on cui era stata annullata con rinvio la richiamata decisionedella Corte ligure ; nella pendenza del giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA] e Varsalona a vevano c hiesto pronunciarsi la revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento assumendo, per un verso, che la stessa risultava essere stata resa sulla base di presupposti falsi e, per altro verso, che la decisione di questa Corte costituiva documento decisivo entrato nella disponibilità degli istanti in data successiva all'apertura della procedura concorsuale. 2. ― La Corte di appello di Genova ha reso , in data 5 luglio 2017, sentenza con cui ha respinto il gravame proposto avverso la decisione del Tribunale del capoluogo ligure. Ha ritenuto, in sintesi: che l'accertamento,in sede prefallimentare, del diritto del creditore istante Sez. I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 prescinde dall'accertamento giudiziale dello stesso, dovendosi il tribunale fallimentare pronunciare, sul punto,in via incidentale ; che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] risultava tuttora oggetto di contestazione in sede di rinvioe che , comunque , per alcune differenze retributive il ricorso per cassazione era stato respinto; che «il richiamo al l’art. 336 c.p.c. d iviene irrilevante qualora, all'esito del giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado risulti confermata»; che il successivo intervento di una sentenza di c assazione con rinvio vertente sull’accertamento del creditonon integra le ipotesi di cui all’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c.; che l'accertamento principale della sentenza di cui era stata chiesta la revocazioneriguardava la situazione di insolvenza della società dichiarata fallita e con riferimento a tale profilo nessuna osservazione era stata formulata dall'impugna nte, « appuntandosi le doglianze unicamente in relazione all'accertamento incidentale del creditodella Reza». 3. ― Avverso detta pronuncia Varsalona , in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile e di legale rappresentate pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] , ha proposto un ricorso per c assazione articolato in ottomotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.― I motivi di ricorso si riassumo no come segue. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 398, comma 2, c.p.c., 395, nn. 2 e 3, 392 e 393 c.p.c. , nonché degli artt.2697 c.c.. Si deduce che in sede di azione revocatoria l'onere della provagravante sull'attore ha ad oggetto « la valenza della sentenza di cassazioneex art. 336, comma 2, c.p.c., quale documento recuperato solo successivamente alla declaratoria di fallimento». Secondo motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 l. fall. (r.d. n. 267/1942). Si assume che la motivazionedella Corte di appello si porrebbe in contrasto con i detti articoli « perché non esiste alcun diritto alla dichiarazione di fallimento suscettibile di pregiudizio Sez. I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 medio tempore»; si sottolinea , in particolare , non esser e stata pronunciata, da parte del G iudice del rinvio , alcuna sentenza confermativa delle statuizioni contenute in quella cassata. Terzo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 48 l. n. 353/1990 e 336 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la ricostruzione operatadalla Corte di merito «finisce per bloccare l'operatività dell’art.336 c.p.c. in attesa che la sentenza di primo o secondo grado risulti o meno confermata all'esito del giudizio di rinvio, il che è l'esatto opposto del senso della riforma e di quanto statuito dal legislatore del 1993». Quarto motivo:violazione o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Vi ene lamentato che la Corte di merito abbia ritenuto insussistenti le ipotesidi cui all’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c. «senza entrare effettivamente nell'analisi della vicenda specifica e senza esprimere alcuna ragione al riguardo della valutata non meritevolezza degli elementi dedotti dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda di revocazione svolta giudizialmente». Quinto motivo: violazione ofalsa applicazione dell’art. 395, n. 2, c.p.c.. Si sostiene che la norma da ultimo richiamatasi limiti a stabilire la revocabilità di una sentenza emessa in base a presupposti falsi, disinteressandosi del « come » sia stata accertata la falsità e a prescindere dal «tipo di sentenza» che quell ’ a c certamento abbia operato. Sesto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 3 95, n. 3, c.p.c. e dell’art. 24 Cost.. Assume il ricorrente che nella fattispecie sussisterebbero le condizioni per la revocazione dipendente dal rinvenimento di documenti; in particolare,la sentenza di questa Corte integrerebbeun documento decisivo, da considerare preesistente alla dichiarazione di fallimento(avendo riguardo al fatto che il giudizio di legittimità venneintrodotto nell'anno 2013), la cui mancata produzione il giudizio è dipesa dacause di forza maggiore ( l'ordine con cui vengono trattate le cause innanzialla Corte regolatrice e i tempi tecnici ordinari Sez. I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 di discussione del ricorso). Settimo motivo: violazione o falsa applicazionedegli artt. 5, 6 e 18 l. fall.. La censura investe l'affermazione della Corte di appello secondo cuil'accertamento principale della sentenza di cui era stata domandata la revocazione concerneva la situazione di insolvenza, riguardo alla quale nessuna osservazione era stata svolta dalla parte che aveva proposto l'impugnazione. Si rileva che, in presenza di contestazione, la creditrice Adricavrebbe dovuto fornire per altra via la prova del credito che la legittimava al deposito dell'istanza di fallimento. Ottavo motivo: violazione o falsa applicazionedell’art. 395, n. 3, c.p.c.. Deduce la ricorrenteche quanto affermato dalla Corte di appello in ordine all'accertamento della situazione di insolvenza della società dichiarata fallitarisultava non rilevante ai fini del rigetto della domanda di revocazione, con specifico riferimento all'ipotesi del rinvenimento di documento decisivo. 2. ― Il provvedimento impugnato contiene plurime rationes decidendi. Una di esse è incentrata sull’impossibilità di individuare le fattispecie di cui all’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c., su cui è fondata l’istanza di revocazione, nellapronuncia della Corte di cassazione con cui è stata annullata la sentenza resa sull’accertamento del credito retributivo. Come è noto, l’ipotesi contemplata dall’art. 395, n. 2, c.p.c. è quella che ricorre ove si sia «giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza»; l’art. 395, n. 3, c.p.c. prevede invece il caso in cui «dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario». Ora, la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità Sez. I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice(Cass. 24 gennaio 2020, n. 1590; Cass. 29 agosto 1994, n. 7576). Nel caso in esamenon è stato dedotto ricorresse una di tali situazioni: segnatamente, non è affermato che la sentenza di cassazione abbia accertato una qualche falsità;correlativamente, parte ricorrente non indica gli elementi di prova che potessero essere interessatia una statuizione (irretrattabile) nel senso indicato . Quanto alla fattispecie di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c., poich é il presupposto della domanda di revocazione di cui alla detta previsioneè che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata, non costituisce documento idoneo allo scopo la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti accertati siano preesistenti alla decisione(Cass. 7 maggio 2014, n. 9865 ) : profilo ― questo ― che assume rilievo assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione quanto alla possibilità di assimilare la sentenza al documentodi cui è parola al cit. art. 395, n. 3. 3. ― Vanno in conseguenza respinti il quarto, il quinto e il sesto motivo,con cui è stato censurata l’affermazione dell’insussistenza delle condizioni contemplatedall’art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c.. 4. ― I restanti motivi vanno dichiarati inammissibili. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108). Sez. I–RG 19674/2017 camera di consiglio4.7.2023 5. ― Il ricorso è rigettato. 6. ― Le spese processuali seguono la socc ombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte
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