CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo sostituendo alla dizione "anni uno di reclusione" quella di "due anni di reclusione" •i, g- d [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione censurando la sentenza con la quale la medesima Corte, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona aveva dichiarato, in data 10/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il giudice di appello ha applicato la continuazione tra i fatti per i quali si procede e quelli di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona del 14/06/2018. 2. Il Procuratore ricorrente deduce la contraddittorietà della sentenza per una insanabile divergenza tra il dispositivo e la motivazione. Nel dispositivo la pena finale è stata indicata in anni uno di reclusione ed euro 1400 di multa mentre dal calcolo indicato nella motivazione la pena finale risultava pari ad anni due di reclusione ed euro 1400 di multa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo sostituendo alla dizione «anni uno di reclusione» quella di «due anni di reclusione». 4. Il ricorso è fondato. Come correttamente indicato nell'atto d'impugnazione, si tratta di un caso nel quale la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione, consente di derogare al principio interpretativo secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, prevale il primo (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01). 5. Nel caso in esame, infatti, il calcolo della pena contenuto nella motivazione conduce inequivocabilmente alla pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 1400 di multa. Peraltro, nella stesura della motivazione, i giudici della Corte territoriale hanno segnalato la presenza nel dispositivo di un errore materiale non emendabile in sede di redazione della sentenza. 6. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata (Sez. 6, n.48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 - 01) limitatamente alla statuizione che irroga nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 1400 di multa. Tale statuizionu -2ssere direttamente emendata dalla Corte di legittimità ai sensi dell'art.620 etit. I) cod. proc. pen., non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della pena in anni uno di reclusione; pena che ridetermina in anni due di reclusione. Così deci