CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 aprile 1973
Cassazione n. 31976/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 31/03/2025, con il quale il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la revoca della revoca dell'indulto disposta dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 03/01/2021; [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta che il Tribunale di Parma avrebbe dovuto esaminare le ragioni della difesa per porre rimedio all'errore in cui era incorsa la Corte di appello di Napoli, revocando l'indulto senza tenere conto del fatto che la condotta di reato permanente accertata - nonostante la formulazione temporale della contestazione - si era già esaurita in data antecedente al termine quinquennale rilevante; Letta la memoria difensiva in data 04/07/2025, che illustrava ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01); che per stessa prospettazione della difesa l'istanza non propone elementi nuovi ma una rilettura degli atti della cognizione per giungere ad una conclusione difforme rispetto all'ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 03/01/2021; richiede anzi un inammissibile ulteriore intervento per correggerne motivazioni e statuizioni, senza che vi sia stata rituale impugnazione; che l'istanza difensiva e conseguentemente anche il ricorso con le prospettate violazioni sono manifestamente infondate; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Consigliere estensor