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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 43497/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ASSISI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena — oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione, sono manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati dai Giudici di merito.

Invero, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, nel provvedimento impugnato si evidenzia l'assenza di elementi di positiva valutazione, soprattutto tenendo conto della gravità della condotta tenuta dall'imputato, il quale ha occultato nei pantaloni un coltello non a scatto di circa 18 cm, e della sua negativa personalità, dal momento che il Vitale non è un soggetto alla sua prima esperienza criminale.

Inoltre, la Corte di appello ritiene condivisibile la decisione del primo Giudice di non concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, in ragione dell'impossibilità di pervenire ad una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ASSISI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena — oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione, sono manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati dai Giudici di merito. Invero, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, nel provvedimento impugnato si evidenzia l'assenza di elementi di positiva valutazione, soprattutto tenendo conto della gravità della condotta tenuta dall'imputato, il quale ha occultato nei pantaloni un coltello non a scatto di circa 18 cm, e della sua negativa personalità, dal momento che il Vitale non è un soggetto alla sua prima esperienza criminale. Inoltre, la Corte di appello ritiene condivisibile la decisione del primo Giudice di non concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, in ragione dell'impossibilità di pervenire ad una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 43497/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris