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CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09072/2026

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avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026MIGLIANO TIZIANA;1314- intimata –avverso la sentenza n. 393/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 11/05/2022 R.G.N. 522/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27652/20221.Con sentenza n. 393/2022, la Corte d’appello di CatanzaroN umero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 9072/2026ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per la mancataDa ta pubblicazione 10/04/2026notifica dell’atto di gravame da parte dell’INPS, che avevaimpugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza, la quale avevaritenuto prescritto il credito contributivo avanzato dall’Istituto,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi per lagestione separata per l’anno 2010.2.

Propone ricorso per cassazione l’INPS affidandolo ad un solomotivo.

La resistente è rimasta intimata.

Risulta depositata dalricorrente la memoria ex art. 380-bis c.p.c.3.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto si duole perché laCorte territoriale avrebbe dichiarato improcedibile l’appello pernon essere stata fornita la prova dell’intervenuta notifica delgravame alla parte appellata in uno al decreto di fissazionedell’udienza.2.

In via preliminare, occorre dare atto che, con la memoriadepositata dall’INPS, ex art. 380-bis c.p.c., il difensore delmedesimo ha rappresentato che la Corte d’Appello diCatanzaro, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1026/2025(allegata), ha accolto il ricorso per revocazione propostodall’Istituto ed ha pertanto revocato la sentenza della Corted’Appello di Catanzaro n. 393/2022, oggetto del presentegiudizio di legittimità.Dunque, l’Istituto ricorrente ha rappresentato essere venutomeno il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio.3.

Il collegio, esaminata la documentazione, e preso atto diquanto sopra, dispone, quindi, in conformità, dichiarandol’inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l’interNeumsesreo r egistro generale 27652/2022Numero sezionale 1314/2026dell’Istituto allo svolgimento del presente giudizio di legitNtuimmeirot àdi raccolta generale 9072/2026(ex plurimis, nn. 5352 del 2026; 23676 del 2019).

Data pubblicazione 10/04/20264.

Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità,stante la mancata costituzione dell’intimata.5.

Data la specificità del dictum qui reso, rispetto alle ipotesitipizzate dalla norma (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater), di valenza lato sensu sanzionatoria, non sussistono ipresupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071).La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026MIGLIANO TIZIANA;1314- intimata –avverso la sentenza n. 393/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 11/05/2022 R.G.N. 522/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27652/20221.Con sentenza n. 393/2022, la Corte d’appello di CatanzaroN umero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 9072/2026ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per la mancataDa ta pubblicazione 10/04/2026notifica dell’atto di gravame da parte dell’INPS, che avevaimpugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza, la quale avevaritenuto prescritto il credito contributivo avanzato dall’Istituto,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi per lagestione separata per l’anno 2010.2. Propone ricorso per cassazione l’INPS affidandolo ad un solomotivo. La resistente è rimasta intimata. Risulta depositata dalricorrente la memoria ex art. 380-bis c.p.c.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto si duole perché laCorte territoriale avrebbe dichiarato improcedibile l’appello pernon essere stata fornita la prova dell’intervenuta notifica delgravame alla parte appellata in uno al decreto di fissazionedell’udienza.2. In via preliminare, occorre dare atto che, con la memoriadepositata dall’INPS, ex art. 380-bis c.p.c., il difensore delmedesimo ha rappresentato che la Corte d’Appello diCatanzaro, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1026/2025(allegata), ha accolto il ricorso per revocazione propostodall’Istituto ed ha pertanto revocato la sentenza della Corted’Appello di Catanzaro n. 393/2022, oggetto del presentegiudizio di legittimità.Dunque, l’Istituto ricorrente ha rappresentato essere venutomeno il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio.3. Il collegio, esaminata la documentazione, e preso atto diquanto sopra, dispone, quindi, in conformità, dichiarandol’inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l’interNeumsesreo r egistro generale 27652/2022Numero sezionale 1314/2026dell’Istituto allo svolgimento del presente giudizio di legitNtuimmeirot àdi raccolta generale 9072/2026(ex plurimis, nn. 5352 del 2026; 23676 del 2019). Data pubblicazione 10/04/20264. Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità,stante la mancata costituzione dell’intimata.5. Data la specificità del dictum qui reso, rispetto alle ipotesitipizzate dalla norma (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater), di valenza lato sensu sanzionatoria, non sussistono ipresupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071).La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese
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