CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo e i l secondo motivo, con cui si deduce,rispettivamente, erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. per l'asseritainsussistenza degli artifizi e raggiri richiesti dalla fattispecie di truffa contrattuale- prospettandosi la vicenda come mero inadempimento di rilevanza civilistica - edifetto dell'elemento soggettivo del reato per l'asserita assenza di un doloconcomitante alla stipulazione dell'accordo negoziale, reiterano le medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello, puntualmenteaffrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la quale, conmotivazione congrua e priva di vizi logici, ha escluso la natura meramentecivilistica dell'illecito, richiamando il principio secondo cui il delitto di truffacontrattuale si consuma non al momento in cui il soggetto passivo assumel'obbligazione, ma al momento in cui l'agente consegue il bene con la correlativaperdita patrimoniale da parte della persona offesa ed evidenziando comel'imputato, ben sapendo sin dall'inizio della trattativa che non avrebbeconsegnato il veicolo del quale aveva preteso il pagamento anticipato, avesseindotto in errore la persona offesa fornendo documentazione, effettuando unavideochiamata conoscitiva e rilasciando fattura, condotte tipicamente idonee aingenerare un affidamento nella serietà dell'operazione, e come il successivocomportamento post delictum - la negazione pretestuosa dell'avvenutopagamento, la mancata consegna del bene, la minaccia di azioni giudiziarieinfondate e l'irreperibilità dell'imputato - confermasse inequivocabilmente lasussistenza del dolo; che, pertanto, i motivi in esame si risolvono in una merariproposizione delle censure già disattese in appello, senza un reale confrontocritico con la motivazione impugnata, e sollecitano un'alternativa valutazione delcompendio probatorio e degli elementi di fatto non consentita in sede dilegittimità;ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con cui si deduce, rispettivamente,violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanzecondotta riparatoria, nonché erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. in ordinealla recidiva, sono egualmente non consentiti perché meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv.276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 - 01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici; che, quanto aldiniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha specificamentevalorizzato la significatività del profitto conseguito e mai restituito, l'assenza diqualsivoglia condotta riparatoria o realmente espressiva di resipiscenza, nonchéil rifiuto opposto dall'imputato al pagamento della somma richiesta dalla personaoffesa quale condizione per la remissione della querela, chiarendo, in linea con ilconsolidato orientamento di questa Corte, che la mera manifestazione di volontàdi risarcire o transigere, ove non seguita da un concreto adempimento, noncomporta di per sé il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 - 01); che, quanto allarecidiva, la Corte territoriale ha dato atto, sulla base del certificato del casellariogiudiziale, che l'imputato, al momento del fatto, riportava tre condanneirrevocabili per reati della medesima natura di quello in giudizio, oltre a unacondanna per truffa del 2019, e che la condotta in esame è stata realizzata nelquinquennio successivo al passaggio in giudicato di tali pronunce, elementi che laCorte ha ritenuto rivelatori di una progressiva crescita della capacità a delinquerenon scalfita dalle precedenti condanne; che i motivi, pertanto, si sovrappongonoa una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede dilegittimità quando, come nel caso di specie, non risulti frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]