CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2021 il Tribunale di Avellino ha dichiarato VENTOLA [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dall'abitazione, e veniva trovato in possesso di coltello a serramanico di colore nero marca "Navy" con una lama della lunghezza di cm. 8,5 e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 4, co. 3, della L. 110/1975, lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VENTOLA [OSCURATO:PERSONA] deducendo plurimi vizi di motivazione ed erronea applicazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di aspetti già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata, senza vizi logici. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente