CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02577/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 11 gennaio 2024 - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche- oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, siano manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati dai Giudici di merito. Invero, nella sentenza impugnata si evidenzia l'assenza di elementi di positiva valutazione, soprattutto tenendo conto dei plurimi precedenti penali e della circostanza che in data successiva ai fatti di cui si discute il ricorrente ha dato luogo ad un'analoga violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, oltre a rendersi responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte rileva, inoltre, che l'ammissione di responsabilità da parte di Scrofani non può ritenersi elemento idoneo a mitigare la pena, non essendo sintomatica di resipiscenza, come dimostrato dalle successive e più gravi violazioni poste in essere dallo stesso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.