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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 17904/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19865/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale ex lege ; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7503/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/4/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 4/12/2019, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].ssaRosalia [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA].) e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da detta società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dei corrispettivi da quest’ultima dovuti per la fornituradi merce; con la stessa sentenza, la corte territoriale ha condannato la Laboratorios.a.s. al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della minor somma di euro 248,40, contestualmente rilevando l’inammissibilitàdella domanda, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in via subordinatanel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diretta alla condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei corrispettivi da quest’ultima asseritamente dovuti in relazione ad altre forniture di merceeffettuate in suo favore; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatoche la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo doveva ritenersi tale da comprovareadeguatamente l’avvenuto pagamento, parte della stessa, deicorrispettivi invocati in sede monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con l’unica eccezione costituita dal mancato saldo della fattura relativa al residuoimporto di euro 248,40; sotto altro profilo, la corte territoriale ha giustificato la rilevata inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziandocome i titoli dedotti a fondamento dei nuovi pagamenti rivendicati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dovessero ritenersi estranei Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’oggettodel giudizio originariamente introdotto in sede monitoria e, inquanto tali, non deducibili nel giudizio di opposizione; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resistecon controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sullabase di un unico motivo d’impugnazione; Biotecnicas.p.a. ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorsoincidentale della controparte; aseguito del deposito di memorie illustrative, con ordinanza n. 127 del3 gennaio 2024, la Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto ilrinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione, dinanzi alleSezioni Unite, della questione di diritto concernente l’ammissibilità dellaproposizione, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, di una nuova domanda fondata su titoli diversi da quellidedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo; aseguito dell’emissione della sentenza delle Sezioni Unite n. 26727 del15 ottobre 2024, la causa è stata nuovamente condotta in decisione all’odiernaadunanza camerale; Biotecnicas.p.a. ha depositato un’ulteriore memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1188, co. 1, 1193 e 1195 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare comele fatture riportanti la dicitura ‘pagato’ (prodotte in giudizio dalla società debitrice) non avrebbero potuto costituire prova alcuna dell’imputazione del pagamento ivi contemplato alle fatture poste a Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fondamento del ricorso avanzato in sede monitoria, attesa la molteplicitàdei rapporti intercorsi tra le medesime parti, sì che quella dicitura ben avrebbe potuto essere riferita ad altri pagamenti in applicazionedell’art. 1193 c.c.; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come la valutazione operata dalla C orte territoriale circa l’interpretazione della documentazione posta a fondamentodell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo e, in particolare, l’interpretazione del significato della dicitura ‘pagato’ (comparentesu ciascuna delle fatture considerate dai giudici di merito) come riferita specificamente al titolo espressamente dedotto in ciascuna corrispondente fattura, deve ritenersi espressione della discrezionalità valutativa propria del giudice di merito in relazione all’interpretazionedei mezzi istruttori e, in quanto tale, deve ritenersi nondeducibile in sede di legittimità ; inparticolare, l’odierna censura, lungi dal prospettare un preteso viziodi legittimità del provvedimento impugnato, si risolve in una mera propostadi rilettura nel merito dei mezzi di prova acquisiti al giudizio sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale ilricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802– 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; nellaspecie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come dovesse ritenersi priva di pregio l’assunto dell'appellata volta ad attribuire alla dicitura ‘ pagato ’ il mero significato di una ricevuta di pagamento dei singoli importi priva d ’imputazione, atteso che l’apposizionedi quella dicitura su ciascuna fattura non poteva che dare riscontro,all'evidenza, dell ’ estinzione del debito indicato nel medesimo documento;e ciò, t anto più ove si consideri che, nella specie , nessuna contestazioneera stata sollevata in ordine al buon fine degli assegni bancari consegnati in pagamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da lla ricorrent e; conil secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 166, 167, 183 e 645 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, erroneamente ritenuto inammissibile la domanda subordinata formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad imputare (nel caso in cui il giudiceavesse ritenuto estinti i debiti di cui alle fatture quietanzate) i pagamentiad altri e pregressi debiti sempre contratti dal [OSCURATO:SOCIETA].; in particolare, secondo la ricorrente principale, nel giudizio di Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, deve ritenersi nella sostanza parte attrice, dovendo ritenersi, pertanto abilitato a proporre, nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le domande e le eccezioni che costituiscono conseguenza delle domande e delle eccezioni avanzate dalla parte sostanzialmente convenuta; ilmotivo è fondato; osserva il Collegio come le Sezioni Unite di questa Corte hanno risoltola questione ritenuta dirimente nell’ordinanza interlocutoria già pronunciata nel corso di questo giudizio (concernente l’ammissibilità dellaproposizione, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, di una nuova domanda fondata su titoli diversi da quelli dedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo) , affermando il principio in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quelle introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsadi risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente siavvalga dello ius variandi posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienzae nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ( cfr. Sez.

U, Sentenza n.26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 - 01) ; nel caso di specie, la società creditrice ([OSCURATO:SOCIETA].) aveva incontestatamenteproposto, nel giudizio di opposizione, una domanda alternativaa quella avanzata in sede monitoria, al fine di confermare inogni caso l’effettiva sussistenza del credito preteso nei confronti di Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri controparte,anche se fondato su titoli diversi da quelli originariamente dedotti; inparticolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rilevato che, qualora il giudice avesse ritenuto la documentazione prodotta dalla società debitrice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo idonea a comprovare l’avvenuta estinzione del credito originariamente vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (come nella specie avvenuto) , allora quest’ultima avrebbeavuto interesse a giustificare la propria pretesa creditoria sulla basedei diversi titoli che, proprio in ragione della diversa imputazione che il giudice di merito avrebbe potuto attribuire alle quietanze depositatedalla controparte, avrebbero assunto un carattere decisivo ai fini della conferma della fondatezza della pretesa creditoria che la Biotecnicas.p.a. aveva originariamente avanzato in sede monitoria ; ilgiudice d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda proposta in via alternativa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché ha ritenuto tale domanda affetta da inammissibile « novità […] rispetto al thema decidendum introdotto dall’opposta » in quanto « alcun ampliamento del tema di indagine è stato introdotto dall’opponente che, a fronte di fatture quietanzate da persone incaricate dal creditore, si è limitato a valersene.

Il che non può ritenersi sufficiente a consentire la proposizionedi una diversa domanda da parte dell’opposta »: pagg. 3 - 4della sentenza impugnata) ; aseguito della sentenza delle Sezioni Unite, deve ritenersi che tale argomentazionesia inidonea a giustificare il giudizio di inammissibilità della domanda proposta dalla società opposta, poiché tale inammissibilità è stata rilevata senza previamente verificare, tanto l’eventuale fondamento di tale domanda nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell’originaria domanda monitoria, Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quantol’effettiva tempestività della sua proposizione nella comparsa di rispostanel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ; datali premesse, in accoglimento del motivo in esame, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché proceda alla verifica dell’eventualeammissibilità della domanda avanzata in via alternativa dallaBiotecnica s.p.a. sulla base dei presupposti stabiliti dalle Sezioni Unitee, in caso positivo, a deciderla nel merito ; conl’unico motivo del ricorso incidentale , il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione sollevata dal [OSCURATO:SOCIETA]. fin dal primo atto difensivo,segnatamente relativa al dedotto debito di [OSCURATO:SOCIETA]. derivantedalla fornitura di un macchinario non funzionante; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come l’infondatezza dell’odierna censura discenda dell’applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabileil vizio di omesso esame di una questione (connessa a unaprospettata tesi difensiva) o di un ’ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioniod eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con unapronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quantosuperate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibilesoluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 – 01) ; nel caso di specie, una volta accertato il residuo credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’importo di euro 248,40, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto priva di fondamento l’eccezionedi compensazione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare i l vizio (proprio o derivato) della decisione (implicita) di rigetto dell’eccezione di compensazione per la violazione di norme diverse dall'art.112 c.p.c., in considerazione del carattere (in ipotesi) errato dellasoluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione sollevatadalla parte ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale; l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e l’infondatezza del ricorso incidentale, dev’essere pronunciata, accanto al rigetto del ricorso incidentale, la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibileil primo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19865/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale ex lege ; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7503/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/4/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 4/12/2019, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].ssaRosalia [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA].) e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da detta società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dei corrispettivi da quest’ultima dovuti per la fornituradi merce; con la stessa sentenza, la corte territoriale ha condannato la Laboratorios.a.s. al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della minor somma di euro 248,40, contestualmente rilevando l’inammissibilitàdella domanda, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in via subordinatanel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diretta alla condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei corrispettivi da quest’ultima asseritamente dovuti in relazione ad altre forniture di merceeffettuate in suo favore; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatoche la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo doveva ritenersi tale da comprovareadeguatamente l’avvenuto pagamento, parte della stessa, deicorrispettivi invocati in sede monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con l’unica eccezione costituita dal mancato saldo della fattura relativa al residuoimporto di euro 248,40; sotto altro profilo, la corte territoriale ha giustificato la rilevata inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziandocome i titoli dedotti a fondamento dei nuovi pagamenti rivendicati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dovessero ritenersi estranei Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’oggettodel giudizio originariamente introdotto in sede monitoria e, inquanto tali, non deducibili nel giudizio di opposizione; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resistecon controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sullabase di un unico motivo d’impugnazione; Biotecnicas.p.a. ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorsoincidentale della controparte; aseguito del deposito di memorie illustrative, con ordinanza n. 127 del3 gennaio 2024, la Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto ilrinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione, dinanzi alleSezioni Unite, della questione di diritto concernente l’ammissibilità dellaproposizione, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, di una nuova domanda fondata su titoli diversi da quellidedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo; aseguito dell’emissione della sentenza delle Sezioni Unite n. 26727 del15 ottobre 2024, la causa è stata nuovamente condotta in decisione all’odiernaadunanza camerale; Biotecnicas.p.a. ha depositato un’ulteriore memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1188, co. 1, 1193 e 1195 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare comele fatture riportanti la dicitura ‘pagato’ (prodotte in giudizio dalla società debitrice) non avrebbero potuto costituire prova alcuna dell’imputazione del pagamento ivi contemplato alle fatture poste a Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fondamento del ricorso avanzato in sede monitoria, attesa la molteplicitàdei rapporti intercorsi tra le medesime parti, sì che quella dicitura ben avrebbe potuto essere riferita ad altri pagamenti in applicazionedell’art. 1193 c.c.; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come la valutazione operata dalla C orte territoriale circa l’interpretazione della documentazione posta a fondamentodell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo e, in particolare, l’interpretazione del significato della dicitura ‘pagato’ (comparentesu ciascuna delle fatture considerate dai giudici di merito) come riferita specificamente al titolo espressamente dedotto in ciascuna corrispondente fattura, deve ritenersi espressione della discrezionalità valutativa propria del giudice di merito in relazione all’interpretazionedei mezzi istruttori e, in quanto tale, deve ritenersi nondeducibile in sede di legittimità ; inparticolare, l’odierna censura, lungi dal prospettare un preteso viziodi legittimità del provvedimento impugnato, si risolve in una mera propostadi rilettura nel merito dei mezzi di prova acquisiti al giudizio sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale ilricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802– 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; nellaspecie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come dovesse ritenersi priva di pregio l’assunto dell'appellata volta ad attribuire alla dicitura ‘ pagato ’ il mero significato di una ricevuta di pagamento dei singoli importi priva d ’imputazione, atteso che l’apposizionedi quella dicitura su ciascuna fattura non poteva che dare riscontro,all'evidenza, dell ’ estinzione del debito indicato nel medesimo documento;e ciò, t anto più ove si consideri che, nella specie , nessuna contestazioneera stata sollevata in ordine al buon fine degli assegni bancari consegnati in pagamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da lla ricorrent e; conil secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 166, 167, 183 e 645 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, erroneamente ritenuto inammissibile la domanda subordinata formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad imputare (nel caso in cui il giudiceavesse ritenuto estinti i debiti di cui alle fatture quietanzate) i pagamentiad altri e pregressi debiti sempre contratti dal [OSCURATO:SOCIETA].; in particolare, secondo la ricorrente principale, nel giudizio di Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, deve ritenersi nella sostanza parte attrice, dovendo ritenersi, pertanto abilitato a proporre, nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le domande e le eccezioni che costituiscono conseguenza delle domande e delle eccezioni avanzate dalla parte sostanzialmente convenuta; ilmotivo è fondato; osserva il Collegio come le Sezioni Unite di questa Corte hanno risoltola questione ritenuta dirimente nell’ordinanza interlocutoria già pronunciata nel corso di questo giudizio (concernente l’ammissibilità dellaproposizione, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, di una nuova domanda fondata su titoli diversi da quelli dedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo) , affermando il principio in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quelle introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsadi risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente siavvalga dello ius variandi posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienzae nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ( cfr. Sez. U, Sentenza n.26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 - 01) ; nel caso di specie, la società creditrice ([OSCURATO:SOCIETA].) aveva incontestatamenteproposto, nel giudizio di opposizione, una domanda alternativaa quella avanzata in sede monitoria, al fine di confermare inogni caso l’effettiva sussistenza del credito preteso nei confronti di Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri controparte,anche se fondato su titoli diversi da quelli originariamente dedotti; inparticolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rilevato che, qualora il giudice avesse ritenuto la documentazione prodotta dalla società debitrice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo idonea a comprovare l’avvenuta estinzione del credito originariamente vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (come nella specie avvenuto) , allora quest’ultima avrebbeavuto interesse a giustificare la propria pretesa creditoria sulla basedei diversi titoli che, proprio in ragione della diversa imputazione che il giudice di merito avrebbe potuto attribuire alle quietanze depositatedalla controparte, avrebbero assunto un carattere decisivo ai fini della conferma della fondatezza della pretesa creditoria che la Biotecnicas.p.a. aveva originariamente avanzato in sede monitoria ; ilgiudice d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda proposta in via alternativa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché ha ritenuto tale domanda affetta da inammissibile « novità […] rispetto al thema decidendum introdotto dall’opposta » in quanto « alcun ampliamento del tema di indagine è stato introdotto dall’opponente che, a fronte di fatture quietanzate da persone incaricate dal creditore, si è limitato a valersene. Il che non può ritenersi sufficiente a consentire la proposizionedi una diversa domanda da parte dell’opposta »: pagg. 3 - 4della sentenza impugnata) ; aseguito della sentenza delle Sezioni Unite, deve ritenersi che tale argomentazionesia inidonea a giustificare il giudizio di inammissibilità della domanda proposta dalla società opposta, poiché tale inammissibilità è stata rilevata senza previamente verificare, tanto l’eventuale fondamento di tale domanda nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell’originaria domanda monitoria, Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quantol’effettiva tempestività della sua proposizione nella comparsa di rispostanel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ; datali premesse, in accoglimento del motivo in esame, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché proceda alla verifica dell’eventualeammissibilità della domanda avanzata in via alternativa dallaBiotecnica s.p.a. sulla base dei presupposti stabiliti dalle Sezioni Unitee, in caso positivo, a deciderla nel merito ; conl’unico motivo del ricorso incidentale , il [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione sollevata dal [OSCURATO:SOCIETA]. fin dal primo atto difensivo,segnatamente relativa al dedotto debito di [OSCURATO:SOCIETA]. derivantedalla fornitura di un macchinario non funzionante; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come l’infondatezza dell’odierna censura discenda dell’applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabileil vizio di omesso esame di una questione (connessa a unaprospettata tesi difensiva) o di un ’ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioniod eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con unapronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quantosuperate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibilesoluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 – 01) ; nel caso di specie, una volta accertato il residuo credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’importo di euro 248,40, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto priva di fondamento l’eccezionedi compensazione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare i l vizio (proprio o derivato) della decisione (implicita) di rigetto dell’eccezione di compensazione per la violazione di norme diverse dall'art.112 c.p.c., in considerazione del carattere (in ipotesi) errato dellasoluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione sollevatadalla parte ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale; l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e l’infondatezza del ricorso incidentale, dev’essere pronunciata, accanto al rigetto del ricorso incidentale, la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Adunanzadel1° aprile 2025 – R.G. n. 19865 /202 0 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibileil primo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui
Decreto Cassazione n. 17904/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris